Contratti pubblici – Clausola stand still – Istanza cautelare monocratica – Rigetto  – Ragioni

Non può essere concessa la misura cautelare monocratica diretta alla sospensione  dell’aggiudicazione definitiva di una gara d’appalto giacchè, ai sensi dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non può procedere alla stipula del contratto prima della trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale e dell’emanazione dell’ordinanza o del dispositivo della sentenza (in applicazione della c.d. clausola stand still).

N. 00885/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01670/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2012, proposto dalla: 
ditta Repair 2000 di Savino Dibenedetto, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Di Cagno, con domicilio eletto presso Angelo Di Cagno, in Bari, via Putignani, 47; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani; 

nei confronti di
ditta Scamarcio Riccardo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“dei verbali di gara n. 1 del giorno 11.07.2012 e n. 2 del 17.07.2012, e degli allegati agli stessi e in particolare: della nota prot. 49170 del 13.07.2012, a firma del Direttore area patrimonio Presidente di gara e di un componente, che ha consentito e richiesto alla concorrente Scamarcio Riccardo di Andria di ” Produrre l’elenco delle forniture eseguite nel corso degli anni 2009-2010-2011, con l’indicazione specifica dell’importo, dell’oggetto, e del destinatario”;
“della cd Relazione Tecnica di altra commissione, in data 31.07.2012, e del successivo verbale n. 3 del 08.08.2012, della aggiudicazione definitiva alla Ditta Scamarcio e della relativa deliberazione ivi citata, della comunicazione della aggiudicazione definitiva (con nota prot. 74500 del 14.11.2012, a firma del Dirigente Amministrativo e Direttore area patrimonio) e della deliberazione 15117 del 08.11.2012”;
“di ogni atto conseguenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, a norma di cui all’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è inibito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, altresì, che la ricorrente ha titolo a svolgere il servizio di cui si tratta fino al 31 dicembre 2012 e che, comunque, l’appalto in questione ha durata triennale, cosicchè, nel caso di illegittima stipulazione del contratto, la posizione soggettiva della ricorrente è sicuramente suscettibile di reintegrazione anche in forma specifica all’esito favorevole sia della cautela che del merito;
Ritenuto, pertanto, che nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (19 dicembre 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 19 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 3 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)