Processo amministrativo – Istanza cautelare monocratica – Prova della notifica alle controparti – Omissione – Assenza requisiti di cui al 56, co.2, c.p.a. – Conseguenze

Non può essere concessa la misura cautelare monocratica se il ricorso non risulti notificato alle controparti, nè ciò risulti  giustificato  ex art. 56, co.2, c.p.a., ove per giunta la posizione soggettiva del ricorrente sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica.

N. 00887/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01690/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2012, proposto da: 
Siram S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Loredana Grillo e Salvatore Campanelli, con domicilio eletto presso Salvatore Campanelli, in Bari-Loseto, via Cavour n. 43; 

contro
Provincia di Bari; 

nei confronti di
Manutencoop Facility Management S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“Della determinazione del Dirigente Settore Edilizia Pubblica della Provincia di Bari n. 1862/2012 del 03 Ottobre 2012, comunicata alla scrivente con nota del 26 Novembre 2012, avente ad oggetto “Risoluzione contratto Rep. 52493 del 18.11.2009 con Calor Bari s.r.l. (già  Garofalo Combustibili s.r.l.) – interpello ex art. 140 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del completamento del servizio relativo all’appalto servizi gestione calore degli edifici scolastici ed immobili di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Bari – Lotto 1″ in parte qua, ovvero in toto con esclusione della determinazione di risoluzione del contratto d’appalto con Garofalo Combustibili s.r.l.;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risulta in atti “che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari”, nè che l’esigenza cautelare prospettata “non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente” (art. 56, c. 2, cod. proc. amm.), sul rilevo che il servizio di cui si tratta dura fino al 30 luglio 2014, cosicchè la posizione soggettiva della ricorrente è sicuramente suscettibile di reintegrazione anche in forma specifica all’esito favorevole sia della cautela che del merito;
Ritenuto, pertanto, che nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della presumibile prima camera di consiglio utile (19 dicembre 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
Ritenuto che il ricorso risulta già  in corso di notificazione a mezzo posta, cosicchè la richiesta autorizzazione alla notifica a mezzo fax può essere limitata alla notificazione del presente decreto;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 19 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Autorizza notificazione a mezzo fax del presente decreto.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)