1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Sottoscrizione relazione tecnica difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara – Incertezza assoluta provenienza offerta – Esclusione impresa – Necessità  ex art. 46 comma 1 bis D.Lgs. 163/2006


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Dichiarazioni  membri  raggruppamento temporaneo di progettisti – Irrimediabile incertezza  identità  del dichiarante  –  Esclusione impresa- Necessità 

1. La sottoscrizione della relazione tecnica  da parte di una impresa concorrente a una gara di appalto  in maniera difforme dalle modalità  prescritte, a pena d’esclusione, dal disciplinare di gara dà  luogo ad incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, ai sensi del vigente art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici con la necessità  di escludere l’impresa stessa senza che si possa dar luogo al “soccorso istruttorio” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2011 n. 5619; TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 371; Id., sez. I, 1 dicembre 2009 n. 2972).


2. Ove le dichiarazioni sottoscritte dai membri del raggruppamento temporaneo di progettisti allegate all’offerta di una impresa concorrente ad una gara di appalto siano affette da irrimediabile incertezza circa l’identità  del dichiarante, l’impresa stessa deve essere esclusa dalla gara.

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Vedi TAR, ric. n. 1537 – 2012

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N. 00892/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01537/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2012, proposto dalla Marseglia Geom. Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo 141;

contro
Comune di Orta Nova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Piccolo e Michele Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Trevisani 106; 

nei confronti di
Ditta Ing. Dipergola Francesco, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia 14; 
Sceap s.r.l., non costituita; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina 11 ottobre 2012 n. 532 di aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di infrastrutture nella nuova zona P.I.P. di viale Ferrovia – zona D2;
dei verbali di gara e delle valutazioni della commissione giudicatrice con le quali sono state rigettate le osservazioni prodotte dalla ricorrente in data 23 agosto 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta Nova e della Ditta Ing. Dipergola Francesco;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele De Vitto, Michele Di Lorenzo, Franco Piccolo, Marco Palieri;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il ricorso principale appare fondato in relazione:
– alla mancata esclusione della prima classificata Ditta Ing. Dipergola Francesco, che non ha sottoscritto la relazione tecnica secondo le modalità  prescritte a pena d’esclusione dal disciplinare di gara (pag. 17), così dando luogo ad incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, ai sensi del vigente art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2011 n. 5619; TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 371; Id., sez. I, 1 dicembre 2009 n. 2972);
– alla mancata esclusione della seconda classificata Sceap s.r.l., poichè le dichiarazioni sottoscritte dai membri del raggruppamento temporaneo di progettisti (Advenco Ingegneria s.r.l. e Serving s.r.l.) risultano affette da irrimediabile incertezza circa l’identità  del dichiarante;
Ritenuto, quanto al ricorso incidentale:
– che i primi tre motivi, sebbene di contenuto affine alla corrispondente censura dedotta dalla ricorrente principale, richiedono di essere approfonditi nella fase del merito, poichè non viene contestata l’assoluta mancanza della sottoscrizione degli elaborati tecnici allegati all’offerta (che risultano siglati dai progettisti incaricati);
– che il quarto motivo richiede istruttoria sulla effettiva consistenza delle varianti progettuali;
– che il quinto motivo, pur fondato su condivisibili precedenti giurisprudenziali, richiede di essere approfondito in relazione alle peculiarità  del bando di gara (pag. 10) e del disciplinare di gara (pag. 19), rimasti allo stato inoppugnati;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la difesa del Comune non ha rappresentato esigenze di immediato affidamento dei lavori, cosicchè appare opportuno assicurare che la sentenza di merito giunga re adhuc integra;
Ritenuto, per quanto detto, di dover sospendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, compensando le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) così provvede:
– accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia della determina 11 ottobre 2012 n. 532 di aggiudicazione definitiva;
– fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 20 marzo 2013;
– compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)