1. Energia da fonte rinnovabile – Titolo abilitativo – Denuncia inizio attività  – Dichiarazione di incostituzionalità  della legge regionale – Efficacia sui titoli già  perfezionati 


2. Energia da fonte rinnovabile – Titolo abilitativo -Denuncia inizio attività  – Art. 1 quater l.n. 105/2010 – Ambito di applicazione

1. àˆ illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione annulla la DIA relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza inferiore ad 1 Mw sull’unico presupposto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità  della legge regionale pugliese che consentiva il ricorso a questo procedimento semplificato, qualora la DIA si sia perfezionata prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto gli effetti della sentenza di incostituzionalità  non possono retroagire inficiando i rapporti giuridici già  consolidati ed esauriti.


2. L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010 regola la fattispecie in cui la denuncia di inizio attività  non sia ancora perfezionata al momento della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità  della normativa regionale di riferimento e, di conseguenza, non è applicabile al caso in cui la DIA si sia già  perfezionata senza che l’Amministrazione abbia emesso il provvedimento inibitorio.

N. 02090/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da Serra Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilde Follieri ed Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Candela, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Candela prot. 12585 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della denuncia di inizio attività  presentata dalla società  ricorrente il 27 maggio 2008 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale non superiore ad 1 MW in località  Serra d’Ischia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Candela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco (per delega di Enrico Follieri) e Giuseppe Mescia (per delega di Giacomo Mescia);
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., trattandosi di controversia circoscritta ad unica questione di diritto;
Ritenuto di dover accogliere l’impugnativa, in quanto:
– il provvedimento comunale di declaratoria di inefficacia della d.i.a., diversamente da quanto affermato da questa Sezione sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare (ed alla luce di quanto condivisibilmente affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in sede di riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto, con ordinanza 7 maggio 2012 n. 1717), risulta invero motivato con esclusivo riferimento alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità  della normativa regionale pugliese che consentiva la realizzazione dell’impianto in regime semplificato, sulla base di semplice asseverazione di conformità ;
– non vi è cenno, nel provvedimento impugnato, alla controversa questione del decorso dei tre anni per la conclusione dei lavori;
– alla denuncia di inizio attività  presentata dalla Serra Wind s.r.l. il 27 maggio 2008 non potevano applicarsi retroattivamente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, in quanto il rapporto giuridico sorto per effetto della presentazione della denuncia era ormai esaurito e consolidato, essendo inutilmente decorso del termine di legge assegnato al Comune per l’esercizio del potere inibitorio;
– risulta, di conseguenza, del tutto priva di rilevanza la questione dell’applicabilità  della previsione contenuta nell’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010, volta a regolare le fattispecie in cui la denuncia di inizio attività  non sia ancora perfezionata al momento della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità  della normativa regionale di riferimento;
Ritenuto, per quanto detto, di dover annullare il provvedimento del Comune di Candela prot. 12585 del 29 dicembre 2011, con compensazione delle spese di giudizio (attesa la novità  e peculiarità  delle questioni dedotte);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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