1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Annullamento atto amministrativo i cui effetti sono esauriti – Improcedibilità  – Interesse scrutinio legittimità  ai soli fini risarcitori – Sussistenza ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm. 


2. Contratti pubblici – Concessioni – Affidamento diretta televisiva  evento musicale – Procedura di evidenza pubblica – Necessità  – Ragioni 


3. Contratti pubblici – Concessioni – Affidamento diretta televisiva  evento musicale – Procedura di evidenza pubblica – Deroga per ragioni di urgenza – Determinata dalla inerzia della P.A. – Impossibilità 

1. Deve dichiarasi l’improcedibilità  della domanda di annullamento di un atto amministrativo i cui effetti sono ormai esauriti al momento della trattazione e definizione del giudizio; tuttavia, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., residua l’interesse di parte ricorrente allo scrutinio della legittimità  dell’atto impugnato ai (soli) fini risarcitori.


2. àˆ illegittimo l’affidamento della diretta televisiva di un evento musicale senza il preventivo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica; infatti, il diritto ceduto alla emittente televisiva è quello  di sfruttamento dell’opera che, in quanto “bene”, se attribuito ad un terzo, configura l’ipotesi della concessione di bene pubblico,  con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e necessità  della scelta del concessionario a mezzo le regole della evidenza pubblica. 


3. L’obbligo di affidare tramite procedura di evidenza pubblica un “bene” pubblico, in particolare la diretta televisiva di un evento musicale (“Notte della taranta”) non può essere derogato per presunte ragioni di urgenza, ove quest’ultima  sia stata determinata dalla colpevole inerzia della p.A, nonostante fosse ampiamente prevedibile, sotto il profilo temporale, l’esigenza di affidare tramite gara il “bene” medesimo.

N. 02086/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01886/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2006, proposto da A.D. Pubblicità  s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Fina, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Papa in Bari, via Bavaro, 41; 

contro
Unione dei Comuni della Grecia Salentina, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
Comune di Melpignano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Manera, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 
Provincia di Lecce; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Istituto Diego Carpitella, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Manera, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 
Telerama s.r.l., non costituita;
Telenorba s.p.a., non costituita; 

per l’annullamento
della delibera 9 agosto 2006 n. 33 della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, avente ad oggetto l’affidamento della diretta televisiva “Notte della Taranta” a Telerama s.r.l. e Telenorba s.p.a. per l’edizione 2006;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, del Comune di Melpignano e dell’Istituto Diego Carpitella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Roberto Furio (per delega di Giuliano Fina), Valeria Pellegrino (per delega di Gianluigi Pellegrino) e Giuseppe Mescia (per delega di Massimo Manera);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente A.D. Pubblicità  s.r.l. opera nel settore radiotelevisivo ed annovera nel proprio oggetto sociale (si veda la visura camerale depositata in giudizio – doc. 15) l’attività  di produzione e vendita di programmi televisivi e radiofonici, nonchè l’attività  di commercializzazione di videoriprese di eventi sportivi, musicali e di cronaca.
Impugna la deliberazione 9 agosto 2006 n. 33, con la quale la Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina ha ceduto congiuntamente, senza l’esperimento di procedura di evidenza pubblica, l’esclusiva della diretta televisiva “Notte della Taranta” a Telerama s.r.l. e Telenorba s.p.a. per l’edizione 2006, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 25.000,00.
Deduce violazione dell’art. 21 della Costituzione, violazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 177 del 2005, violazione dei principi di libera concorrenza e pluralismo dell’informazione, violazione del principio di imparzialità  ed eccesso di potere per illogicità , difetto di motivazione e di istruttoria.
Chiede inoltre la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, quantificato in euro 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, che ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione staccata di Lecce (questione già  definita con ordinanza presidenziale n. 2 del 24 gennaio 2007, che ha respinto la riferita eccezione) ed ha poi svolto difese, con memoria depositata in prossimità  dell’udienza di trattazione, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.
Si sono altresì costituiti il Comune di Melpignano e l’Istituto Diego Carpitella.
La ricorrente ha depositato repliche in vista della pubblica udienza del 7 novembre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. L’impugnativa è improcedibile.
La società  ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità  dall’annullamento della delibera 9 agosto 2006 n. 33 della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, i cui effetti sono ormai esauriti, dal momento che la trasmissione televisiva dell’edizione 2006 della “Notte della Taranta” si è già  svolta.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., residua l’interesse di parte ricorrente allo scrutinio della legittimità  dell’atto impugnato, ai soli fini risarcitori.
2. La domanda di parte ricorrente, per tale profilo, è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
2.1. Sussiste, in primo luogo, l’illegittimità  dell’affidamento della diretta televisiva “Notte della Taranta” per l’edizione 2006, disposto dall’Unione dei Comuni della Grecia Salentina in favore di Telerama s.r.l. e Telenorba s.p.a. (dietro pagamento di un corrispettivo di euro 25.000,00) senza il preventivo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica.
Può rinviarsi, in proposito, all’ampia motivazione con cui la Seconda Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso di tenore analogo, proposto da Telenorba s.p.a. e Fono VI.PI. Italia s.p.a. in relazione all’affidamento diretto dell’esclusiva televisiva per l’edizione 2005 (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 20 luglio 2006 n. 2953 – si veda, in particolare, il capo 17 della motivazione in diritto).
Nè potrebbe giustificarsi, nella fattispecie, la deroga ai principi di trasparenza ed imparzialità  con le asserite ragioni di urgenza, che avrebbero imposto all’Unione dei Comuni della Grecia Salentina di affidare direttamente l’esclusiva alle due emittenti controinteressate.
E’ infatti evidente che, per il carattere tradizionale e ripetitivo della manifestazione culturale, risultava ampiamente prevedibile l’esigenza di affidarne la diretta televisiva. A ciò l’Amministrazione concedente avrebbe potuto provvedere per tempo, mediante la pubblicazione di un bando di gara ovvero mediante l’invito a presentare offerta rivolto ad una più ampia platea di operatori del settore delle telecomunicazioni.
2.2. Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire della A.D. Pubblicità  s.r.l., che annovera nel proprio oggetto sociale l’attività  di produzione vendita di programmi televisivi e radiofonici, nonchè l’attività  di commercializzazione di videoriprese di eventi sportivi, musicali e di cronaca, e che aveva concretamente avanzato la propria candidatura allo svolgimento della diretta televisiva dell’evento per l’anno 2006, attraverso l’intermediaria Media Consulting, con l’invio di lettere di manifestazione d’interesse alle Amministrazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento (si veda la documentazione depositata da parte ricorrente il 29 novembre 2006), così qualificando e differenziando la propria posizione soggettiva.
2.3. Sussiste altresì la colpevolezza della condotta addebitata all’Unione dei Comuni della Grecia Salentina.
La necessità  del previo esperimento di una proceduta competitiva, seppure semplificata nei tempi e nelle modalità , era stata infatti già  denunciata da altri operatori economici (tra cui Telenorba s.p.a.) in relazione all’affidamento per l’anno 2005, rispetto al quale è poi sopraggiunta la richiamata sentenza di questo Tribunale n. 2953 del 2006.
Nella specie, poi, l’odierna ricorrente aveva tempestivamente manifestato l’interesse a concorrere per l’affidamento dell’esclusiva televisiva.
2.4. Anche in relazione al quantum del pregiudizio risarcibile, assimilabile alla perdita di chances, può rinviarsi alla motivazione della sentenza n. 2953 del 2006, con la quale venne liquidato equitativamente per l’edizione 2005 il danno in favore delle imprese pretermesse, nella misura di euro 10.000,00.
Non può infatti riconoscersi, all’impresa che lamenti la mancata indizione di una procedura concorrenziale, il ristoro integrale del mancato introito ricavabile dallo svolgimento del servizio, non essendovi certezza che la stessa ne avrebbe conseguito l’affidamento.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene equo applicare un’ulteriore riduzione dell’importo commisurato al precedente richiamato: ai sensi dell’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm., deve infatti rilevarsi che la A.D. Pubblicità  s.r.l., pur avendo sollecitato in via stragiudiziale le Amministrazioni interessate, ha tardivamente proposto l’impugnativa (notificata soltanto il 17 novembre 2006, con la consumazione dell’intero periodo di sospensione feriale dei termini per ricorrere, allorquando gli effetti pregiudizievoli della delibera di affidamento si erano ormai irreversibilmente prodotti).
L’importo deve perciò essere ridotto alla misura omnicomprensiva di euro 5.000,00, oltre interessi legali dal 9 agosto 2006 al saldo.
La rivalutazione monetaria non può invece essere riconosciuta, in difetto di prova del maggior danno da svalutazione.
2.5. Al risarcimento del danno è tenuta l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, ente titolare dei diritti televisivi ed autore del provvedimento lesivo.
3. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, mentre possono essere compensate nei confronti degli altri soggetti intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara improcedibile l’impugnativa della delibera 9 agosto 2006 n. 33;
– condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina al pagamento in favore della A.D. Pubblicità  s.r.l. della somma di euro 5.000,00 (oltre interessi legali quantificati come in motivazione);
– condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina al pagamento delle spese di giudizio in favore della A.D. Pubblicità  s.r.l., nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge);
– compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Melpignano e dell’Istituto Diego Carpitella;
– dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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