1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore universitario – Valutazione comparativa – Commissione valutatrice – Violazione dei criteri di valutazione predeterminati – Illegittimità
2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore universitario – Commissione valutatrice – Nuova valutazione comparativa per ordine del giudice – Sostituzione commissione valutatrice – Opportunità
1. Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 28 luglio 2009, la valutazione comparativa di un concorso universitario deve susseguirsi, nell’ordine, in un’analisi dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato, secondo i parametri di “originalità “, “innovatività “, “importanza e congruenza con il settore scientifico disciplinare”, “rilevanza editoriale”, “diffusione nella comunità scientifica”; giudizio comparativo tra candidati secondo gli stessi parametri; giudizio sintetico sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, non essendo più consentito alle commissioni, dopo il D.M. richiamato, giungere per saltumal giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati. In caso contrario, i giudizi espressi dalla commissione, soprattutto se i predetti criteri dettati dal D.M. sono stati trasfusi pedissequamente nella lex specialis e predeterminati dalla stessa commissione in applicazione di quest’ultima, finiscono per essere non verificabili e contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle prescrizioni vincolanti del D.M. 28 luglio 2009, sicchè si tratta di giudizi illegittimi per difetto di istruttoria e motivazione.
2. Quando si debba procedere per ordine del giudice ad una nuova valutazione di candidati è opportuno che l’amministrazione affidi l’incarico ad una nuova commissione, affinchè sia garantito che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882). Tanto più che per costante giurisprudenza (Cons. St., sez. IV 12 luglio 2007 n. 3985) la commissione esaminatrice esaurisce il suo compito con la proclamazione dell’esito della procedura concorsuale sicchè laddove si presenti l’esigenza di compiere nuovi atti integrativi o ripetitivi della procedura, può legittimamente procedersi mediante una nuova commissione costituita a quel determinato fine.
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vedi Cons. St., sez. V. ordinanza 25 marzo n. 1073 – 2013; ric. n. 1505 – 2013; sentenza 16 luglio 2015, n. 3550 – 2015
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Cfr. anche sentenza Tar Puglia Bari, n. 2084/2013, Cons. St., sez. VI, ord. 10 aprile 2013, n. 1255.
N. 02085/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Quaglia Nicoletta Cristiana, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura in Bari, piazza Umberto I, 1;
nei confronti di
Bonerba Elisabetta, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore n. 4730 del 14.7.2011, che ha approvato gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/04 – Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, e ha dichiarato vincitrice la dr.ssa Elisabetta Bonerba;
– dei giudizi della Commissione giudicatrice sui titoli, sulle pubblicazioni e sulla discussione dei titoli della ricorrente e della dr.ssa Elisabetta Bonerba, nonchè dei relativi verbali e della relazione finale;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nomina della controinteressata;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2012, per l’annullamento
– della relazione della Commissione giudicatrice, datata 30 novembre 2011, di controdeduzioni al ricorso della dr.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia;
– nonchè della nota rettorale del 3.11.2011 prot. n. 69464, di richiesta delle controdeduzioni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Bonerba Elisabetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Cecilia Antuofermo e Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente dr.ssa Quaglia Nicoletta Cristiana partecipava alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare VET/04 – Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari, procedura indetta con decreto rettorale n. 12029 del 10 dicembre 2009.
Ai fini della valutazione comparativa la ricorrente produceva il curriculum della propria attività scientifica e didattica, indicando titoli, pubblicazioni, attività di ricerca scientifica e attività didattica, partecipazione, anche in qualità di relatore, a convegni.
Alla stessa procedura di valutazione comparativa partecipava anche la controinteressata dr.ssa Elisabetta Bonerba.
Con il censurato decreto n. 4730 del 14 luglio 2011 il Rettore ha, infine, approvato gli atti della valutazione comparativa, dichiarando la dr.ssa Elisabetta Bonerba vincitrice della stessa.
La dr.ssa Quaglia impugna in questa sede gli atti della procedura, tra cui il citato decreto rettorale n. 4730/2011.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere (sviamento); violazione dell’art. 97 Cost. e del dovere di imparzialità : la prof.ssa Giuseppina Tantillo (membro della Commissione esaminatrice) sarebbe stata incompatibile e si sarebbe dovuta astenere, avendo intrattenuto con la controinteressata Bonerba rapporti di collaborazione professionale retribuiti;
2) violazione del bando di concorso e dell’art. 3 d.m. 28.7.2009; eccesso di potere (omessa considerazione dei presupposti): la dr.ssa Bonerba avrebbe presentato in concorso ben 23 pubblicazioni; tuttavia la Commissione ne ha rifiutato soltanto 6, allorquando avrebbe dovuto escludere – ai sensi dell’art. 3 d.m. 28.7.2009 – altri titoli prodotti dalla controinteressata (sub 20, 21, 22 e 23) in quanto “in submission” alla data di scadenza del concorso e cioè articoli trasmessi per l’eventuale pubblicazione e non ancora accettati dalla redazione della rivista; l’agire della Commissione sarebbe stato posto in essere in violazione dell’art. 3 d.m. citato in forza del quale possono essere presi in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione;
3) violazione del bando di concorso e dell’art. 3 d.m. 28.7.2009; eccesso di potere (difetto di motivazione): la Commissione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione analitica e specifica di tutte le pubblicazioni dei candidati così come previsto dal d.m. 28.7.2009; viceversa il giudizio espresso nei confronti della Bonerba e degli altri partecipanti è estremamente vago, astratto e generico;
4) violazione del bando di concorso e dell’art. 3 d.m. 28.7.2009; eccesso di potere (difetto di motivazione; omessa considerazione dei presupposti; sviamento): per quanto concerne la valutazione dell’apporto individuale della controinteressata a lavori in collaborazione (cd. opere collettanee), la Commissione esaminatrice avrebbe fondato il proprio convincimento relativamente a 14 pubblicazioni rientranti in detta categoria non sull’esame obiettivo ed analitico dei lavori, bensì sulle dichiarazioni unilaterali della prof.ssa Tantillo con cui la Bonerba aveva collaborato e quindi sulla base della scienza privata di uno dei componenti della Commissione; di conseguenza sarebbe stato del tutto omesso il giudizio in ordine all’apporto individuale della controinteressata; l’apporto individuale della candidata Bonerba, viceversa, avrebbe dovuto essere analizzato e determinato analiticamente, così come previsto dal bando e dall’art. 3, comma 2, lett. d) d.m. citato; in particolare, il suo nominativo non risulterebbe mai indicato come “primo nome” tra i vari coautori nelle menzionate opere collettanee;
5) eccesso di potere (difetto di motivazione; irrazionalità manifesta; sviamento): le valutazioni espresse dalla Commissione sulle pubblicazioni della ricorrente (i.e. 16 delle 60 pubblicazioni presentate sono state definite “ripetitive”) sarebbero inficiate da genericità della motivazione; inoltre, la ricorrente avrebbe presentato 60 pubblicazioni di cui 16 sono state ritenute ripetitive e 15 a carattere meramente divulgativo o non attinenti il settore della procedura comparativa per cui è causa; conseguentemente, il risultato delle pubblicazioni della Quaglia valutabili non sarebbe 28 – come erroneamente ritenuto dalla Commissione – bensì 29 (pari a: 60 – [16 + 15]);
6) eccesso di potere (irrazionalità manifesta; omesso apprezzamento dei presupposti; sviamento): per quanto concerne il giudizio sulla “attività didattica” della controinteressata (i.e. “buon livello”), lo stesso si fonderebbe su un attestato fornito dalla Bonerba privo del benchè minimo riferimento all’oggetto dell’attività didattica svolta; viceversa, la ricorrente avrebbe prodotto ben 33 attestati di attività didattica universitaria, nei quali sono indicate le date, le discipline e, ove possibile, i titoli delle lezioni; peraltro, il criterio della valutazione dell’attività didattica (espressamente adottato dal verbale n. 1 dell’11.10.2010: “La valutazione di ciascun elemento sopra specificato sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume esame in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”) sarebbe stato immotivatamente e irragionevolmente modificato dalla Commissione esaminatrice, eliminando il richiamo dell’attività didattica nel successivo verbale n. 1 del 28.4.2011; inoltre, pur avendo il decreto rettorale n. 1611 del 22.3.2010 parzialmente annullato gli atti del concorso per l’arbitraria introduzione, tra i criteri di valutazione, di due parametri non previsti dal bando, ciò non sarebbe avvenuto con riguardo al parametro dell’attività didattica; conseguentemente, sarebbe stata necessaria la valutazione della suddetta attività ;
7) violazione del bando di concorso; violazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009; eccesso di potere (sviamento): secondo il bando di concorso (art. 7, comma 1) la valutazione comparativa è effettuata in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 decreto-legge n. 180/2008 (versione originaria risultante dalla legge di conversione n. 1/2009) e cioè sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato; pertanto, sia il bando (art. 7, comma 1), sia il dato normativo (i.e. art. 1, comma 7 decreto legge n. 180/2008 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 1/2009 e correttamente applicabile ratione temporis alla procedura selettiva per cui è causa) avrebbero dovuto comportare l’esclusione della discussione della tesi di dottorato; cionondimeno, il verbale n. 1 dell’11.10.2010 conterrebbe un’arbitraria modificazione delle prescrizioni del bando, prevedendo la discussione, dinanzi alla Commissione esaminatrice, della tesi di dottorato; inoltre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, seppure l’art. 9 legge n. 183/2010 ha introdotto una modificazione in tal senso dell’art. 1, comma 7 decreto-legge n. 180/2008, ciò sarebbe avvenuto in un momento successivo rispetto all’adozione del bando di concorso per cui è causa; pertanto, la Commissione avrebbe dovuto attenersi al bando di concorso senza arbitrarie modificazioni e rielaborazioni dei criteri previsti dalla lex specialis; la discussione sarebbe dovuta avvenire in conformità a quanto previsto dal bando e dalle norme vigenti al momento della predefinizione dei criteri; conseguentemente, la discussione avrebbe dovuto riguardare unicamente i titoli diversi dalle pubblicazioni e dalla tesi di dottorato; viceversa, nel caso di specie la discussione della Quaglia si sarebbe quasi integralmente svolta sulla tesi di dottorato in violazione delle clausole del bando (cfr. allegato 6 al verbale n. 3 del 14.6.2011);
8) eccesso di potere (omesso apprezzamento e difetto dei presupposti; sviamento): i titoli prodotti dalla ricorrente non sarebbero stati valutati analiticamente in violazione dell’art. 2 d.m. 28.7.2009; la Commissione (cfr. allegato 6 al verbale n. 3 del 14.6.2011) si sarebbe limitata a considerare la “discussione” dei titoli, non già i titoli stessi della Quaglia;
9) eccesso di potere (omesso apprezzamento e difetto dei presupposti; sviamento): nel profilo della Quaglia (cfr. allegato 6 al verbale n. 3 del 14.6.2011) taluni titoli “significativi” non sarebbero stati menzionati (per esempio premio per la ricerca assegnato alla ricorrente; la pubblicazione premiata; le cinque relazioni ai congressi nazionali ed internazionali); viceversa, i titoli dichiarati dalla controinteressata dr.ssa Bonerba sarebbero stati tutti riportati nel relativo profilo con alcune inesattezze.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2012 la dr.ssa Quaglia contesta la relazione della Commissione esaminatrice del 30.11.2011 contenente controdeduzioni al ricorso proposto dalla stessa Quaglia.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere (sviamento); violazione dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 (difetto assoluto di attribuzioni); violazione dei principi generali di diritto in materia di organi della P.A.: costituendo la Commissione giudicatrice di concorso un organo straordinario e temporaneo dell’Amministrazione (non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa), la stessa cesserebbe di esistere in conseguenza dell’esaurimento della funzione in vista della quale era stata temporaneamente costituita; conseguentemente, la gravata relazione di controdeduzioni sarebbe nulla ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, in quanto affetta da difetto assoluto di attribuzione, non potendosi più ascrivere ad un organo esistente dell’Università essendo ormai la procedura concorsuale de qua esaurita;
2) eccesso di potere (sviamento); violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 3 legge n. 241/1990: la singolare iniziativa della Commissione avrebbe comportato un più gravoso sforzo difensivo della ricorrente con lesione dei principi del giusto procedimento; in ogni caso le controdeduzioni in questione non potrebbero costituire una valida integrazione postuma della motivazione degli atti concorsuali;
3) violazione dell’art. 97 Cost. e del dovere di imparzialità ; violazione del bando di concorso e dell’art. 3 d.m. 28.7.2009; eccesso di potere (omessa considerazione dei presupposti; sviamento): le valutazioni espresse nella relazione sulle controdeduzioni sarebbero comunque illegittime; in particolare risulterebbe dimostrato l’intreccio di legami economici tra la controinteressata Bonerba e la prof.ssa Tantillo membro della Commissione; inoltre, in favore della Bonerba sarebbero state valutate pubblicazioni dichiarate in submission e cioè lavori non pubblicati alla data del termine finale di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura; gli apprezzamenti espressi dalla Commissione nella gravata relazione sulle controdeduzioni relativamente alla rilevanza dei giudizi individuali in ordine alla congruità della motivazione finale sarebbero errati in quanto si tratterebbe di opinioni elaborate al fine di giustificare ex post giudizi lacunosi e generici; quanto alla presunta ripetitività della produzione scientifica della Quaglia, la Commissione nella relazione in esame non si sarebbe espressa su un argomento fondamentale (e cioè la circostanza della precedente esclusione a monte dei lavori asseritamente ripetitivi); ed ancora sarebbe carente il giudizio espresso dalla Commissione in ordine all’apporto individuale del candidato nel caso di lavori in collaborazione, tenuto conto che la stessa Commissione ammette nella censurata relazione di non aver tenuto conto dell’espressa indicazione, recata da talune pubblicazioni, della parte di lavori attribuibile a ciascun autore; non risulterebbe chiaro cosa intendano i componenti della Commissione nel ritenere “non autorizzata” l’attività didattica ritualmente documentata dalla ricorrente; l’attività della Bonerba viene ritenuta di “buon livello” sulla base di criteri ignoti; non sarebbe chiarito nella suddetta relazione come mai il candidato sia stato costretto a discutere dinanzi alla Commissione anche le pubblicazioni e la tesi di dottorato, allorquando – in base al bando – avrebbe dovuto discutere unicamente i titoli diversi dalle pubblicazioni e dalla tesi di dottorato; in definitiva la relazione della Commissione sarebbe da equiparare ad una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Si costituivano l’Amministrazione universitaria ed la controinteressata Bonerba Elisabetta, resistendo al gravame.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, sia fondato, dovendosi accogliere i motivi di doglianza relativi alla genericità della motivazione.
Invero, l’art. 7 (rubricato “Valutazione comparativa”) del bando così dispone:
«La valutazione comparativa è effettuata in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7, del menzionato D.L. n. 180/2008, convertito nella L. 1/2009, sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D.M. 28.07.2009, n. 89.
La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali così come previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche dalla Legge 1/2009 e li consegna al responsabile del procedimento indicato nel successivo art. 8, il quale ne assicura la pubblicità , almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, mediante affissione presso l’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento nonchè, per via telematica, sul sito http://www.apd.ict.uniba.it.
Per le determinazioni di cui al precedente comma, ciascuna Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, compresa la tesi di dottorato, avviene sulla base dei parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il citato D.M. 28.07.2009, n. 89.
La Commissione giudicatrice effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero;
d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazioni e internazionali;
h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e prevista, i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali,
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 230/2005 dovranno essere valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge 27.12.1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30.11.1989, n. 398 nonchè di contrattisti ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 230/2005.
La valutazione di ciascun elemento sopra specificato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume esame in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonchè saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). ¦».
Nella fattispecie, peraltro, il menzionato art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 28.7.2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La stessa Commissione esaminatrice nel corpo del verbale n. 1 dell’11 ottobre 2010 riporta sostanzialmente il testo dell’art. 7 del bando.
In concreto, tuttavia, dette regole sono state disattese dalla Commissione.
Passando in rassegna gli atti della procedura, emerge che:
a) negli allegati al verbale n. 2 del 1° dicembre 2010, i commissari manifestano giudizi individuali e collegiali “complessivi” sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati (i.e. sull’intera produzione scientifica unitariamente considerata e non già su ciascun elemento singolarmente valutato): in entrambi i casi (Quaglia e Bonerba), le valutazioni sono espresse in forma discorsiva e per lo più succinta, senza l’analitica considerazione delle singole attività scientifiche svolte; i giudizi collegiali, per entrambe le candidate, si esauriscono in poche righe, sinteticamente calibrate sulle impercettibili sfumature dell’aggettivazione.
Quanto alla candidata dr.ssa Bonerba l’allegato 2 al verbale n. 2 così si esprime:
«Profilo: la Dott.ssa Bonerba ha conseguito la Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche nell’a.a. 2000/2001; si è laureata in Scienze Zootecniche e Sanità alimenti di o.a. nell’a.a. 2007/2008. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Chimica del farmaco” (XVII ciclo) nell’anno 2005. Ha ottenuto il contratto di ricerca biennale sulla tematica del monitoraggio delle micotossine sui prodotti alimentari, che le è stato rinnovato nel 2009. Ha conseguito la certificazione di valutatore dei sistemi di gestione per la Qualità rilasciato da CSQA, riconosciuto da AICQ SI – CEV. Ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per progetti di ricerca, per un totale 12 mesi, ed un contratto occasionale nell’ambito del Master “Magisal” per un totale di 50h. Inoltre ha svolto attività didattica sia in Corsi di Aggiornamento (ECM), Master e Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di o.a.”, inerenti il SSD Vet/04.
La Commissione, presa visione dei titoli prodotti dalla candidata ed in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 11/10/10 (verbale n. 1), stabilisce, all’unanimità , che saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli:
1. Dottorato di ricerca
2. Assegnista di ricerca
3. Rinnovo Assegno di ricerca
4. Certificazione CSQA
5. Contratti di collaborazione scientifica
6. Attività didattica
La Commissione in merito alle pubblicazioni prodotte dalla dott.ssa Bonerba Elisabetta fa presente che la stessa presenta n. 23 pubblicazioni, tutte in collaborazione, fatta eccezione per la pubblicazione n. 4. Tutte le pubblicazioni risultano inerenti al SSD Vet/04, fatta eccezione per le pubblicazioni (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Per le pubblicazioni prodotte con il prof.ssa Tantillo G., la Commissione sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla prof. ssa Tantillo, delibera, all’unanimità , di ammettere alla successiva fase del giudizio tutte le pubblicazioni prodotte con la citata prof.ssa Tantillo
1. pubb. n. 9
2. pubb. n. 10
3. pubb. n. 11
4. pubb. n. 12
5. pubb. n. 13
6. pubb. n. 14
7. pubb. n. 15
8. pubb. n. 16
9. pubb. n. 18
10. pubb. n. 19
11. pubb. n. 20
12. pubb. n. 21
13. pubb. n. 22
14. pubb. n. 23
La prof.ssa Tantillo G. dichiara che “L’apporto della candidata è stato rilevante per l’ottenimento dei risultati delle ricerche e che la collaborazione si enuclea dall’apporto individuale tra l’argomento della pubblicazione e l’attività di ricerca svolta dalla candidata, oltre che dalla sua formazione”.
In merito alle pubblicazioni svolte in collaborazione tra il candidato e terzi, la Commissione, dopo attenta analisi comparata degli stessi, rileva che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva fase del giudizio tutti i lavori fatta eccezione delle pubblicazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6: le rimanenti pubblicazioni scientifiche sono valutate in base alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale della rivista.
Giudizi individuali
Prof. Rosmini R. – La Dott.ssa Elisabetta Bonerba, presenta una laurea magistrale e una laurea triennale, il titolo di dottore di ricerca, un assegno di ricerca, rinnovato nell’anno 2009 e 23 pubblicazioni (13 pubblicazioni e 10 comunicazioni a Convegni).Titoli e la maggior parte delle pubblicazioni risultano attinenti il SSD Vet 04. Le pubblicazioni sono di buon livello per rigore metodologico, originalità e innovatività . Delle 13 pubblicazioni, 10 sono state edite su riviste internazionali, 3 su riviste nazionali; gli Atti sono solo di Congressi Nazionali. Si esprime una buona valutazione sia sui titoli che sulle pubblicazioni inerenti il settore VET/04.
Prof.ssa Soncini G. – La candidata Bonerba Elisabetta dimostra di aver svolto con continuità temporale la propria attività di ricerca su tematiche inerenti il SSD Vet/04, come si evince dalle pubblicazioni presentate; si può dedurre dalle stesse la loro importanza a livello scientifico sulla base di criteri riconosciuti nella Comunità scientifica di riferimento. Pertanto la Prof.ssa Soncini ritiene che la dott.ssa Bonerba Elisabetta possa ottenere un giudizio più che valido per continuare a svolgere la propria attività in ambito accademico.
Prof.ssa Tantillo G. – I titoli presentati dalla dott.ssa Bonerba Elisabetta, la sua preparazione di base rappresentata dalle due lauree di tipo scientifico, dal titolo di dottore di ricerca, e dal conseguimento dell’assegno di ricerca, dimostrano le sue ottime capacità di condurre l’attività di ricerca. Il buon numero di pubblicazioni inerenti il settore scientifico-disciplinare VET/04, testimoniano una non comune maturità scientifica, premessa indispensabile per ulteriori e future affermazioni in ambito accademico. Il giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni , inerenti il SSD Vet/04, è ottimo.
Giudizio collegiale:
La Dott.ssa Bonerba Elisabetta, presenta una ottima produzione scientifica condotta con notevole rigore scientifico dove è possibile riscontrare originalità e aspetti innovativi per un moderno approccio all’ispezione e il controllo degli alimenti. Presenta diverse pubblicazioni con buon I.F. Anche la didattica, già avviata dalla Dott.ssa, si presenta di buon livello e testimoniano la sua maturità scientifica.».
Quanto alla candidata dr.ssa Quaglia l’allegato 8 al verbale n. 2 così si esprime:
«Profilo: La Dott.ssa Quaglia Nicoletta Cristiana si è laureata in Medicina Veterinaria nell’A.A. 2000/O 1. Ha inoltre conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Microbiologia, Chimica e Sanità degli alimenti”, (XVII ciclo). Ha conseguito la Specializzazione in Ispezione degli alimenti nell’A.A. 2008/2009. E’ titolare di assegno di ricerca di durata biennale, rinnovato per lo studio dell’Helicobacter pylori; è cultore di materia nel settore SSD VET/04. Ha stipulato numerosi contratti di prestazione occasionale per collaborazioni scientifiche. Ha svolto attività didattica integrativa ed esercitazionale. Ha tenuto lezioni presso la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di o.a.” su diversi argomenti tutti inerenti al settore SSD VET/04.
Ha conseguito la certificazione come auditor per i sistemi di gestione UNI EN ISO 22000, nel 2009.
La Commissione, presa visione dei titoli prodotti dalla candidata ed in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 11/10/10 (verbale n. 1), stabilisce, all’unanimità , che saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli:
1. Dottorato di Ricerca
2. Assegnista di ricerca
3. Attività didattica
4. Contratti di prestazione occasionale per collaborazioni scientifiche
5. Partecipazione come relatore Corso di aggiornamento per Medici Veterinari
6. Certificazione come auditor UNI EN ISO 22000
La Commissione in merito alle pubblicazioni prodotte dalla dott.ssa Quaglia Nicoletta C. fa presente che la stessa è coautrice di n. 60 pubblicazioni, di cui 21 comunicazioni a convegni; tutte le pubblicazioni sono in collaborazione tranne 2 a carattere divulgativo presenti in siti web (n. 35, 36).
Da una attenta analisi condotta per cercare di estrapolare il contributo della candidata, appare chiaramente che 16 pubblicazioni sono pressochè ripetute e simili nelle metodologie utilizzate per la ricerca e nei risultati ottenuti (n. 4, 5, 7, 12, 18, 24, 25, 28, 32, 38, 40, 44, 45, 48, 56, 58).
Inoltre 15 pubblicazioni sono a carattere divulgativo o non attinenti il SSD VET/04 (14, 15, 31, 35, 36, 42, 43, 46, 47, 49, 2, 53, 57, 59, 60).
In merito alle pubblicazioni svolte in collaborazione tra il candidato e terzi, la Commissione, dopo attenta analisi comparata degli stessi, rileva che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e all’unanimità delibera di ammettere alla successiva fase del giudizio i 28 scientifici rimanenti.
Giudizi individuali
Prof. Rosmini R. – la Dott.ssa Quaglia Nicoletta C., laureata in Medicina Veterinaria nel 2001, è dottore di ricerca dal 2004, è specialista in “Ispezione degli Alimenti di o.a.a” nel 2009, è di titolare di assegno di ricerca rinnovato. E’ cultore di materia; presenta diverse attestazioni di svolgimento della didattica esercitazionale e numerosi contratti Co.Co.Co. E’ coautore di 59 pubblicazioni di cui 21 comunicazioni a Congressi. Da un’attenta analisi condotta per cercare di estrapolare il contributo della candidata, appare evidente che 16 pubblicazioni sono abbastanza simili nelle metodologie di ricerca e nei risultati. Vi sono, inoltre, 15 pubblicazioni che sono solo a carattere divulgativo e non tutte attinenti al SSD VET/04. Il Prof Rosmini giudica buona la produzione scientifica della Dott.ssa Quaglia e congruenti i titoli presentati.
Prof.ssa Soncini G. – La candidata presenta un’attività di ricerca prevalentemente inerente al settore SSD VET/04 dimostrando, tuttavia, interesse solo su alcune tematiche, in maniera ripetitiva, come si evince dalle pubblicazioni presentate. Ha ottenuto numerosi contratti di ricerca, ha conseguito il Diploma di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di o.a.”; i titoli presentati qualificano la formazione candidata. Ha svolto inoltre attività didattica integrativa ed esercitativa sia all’interno della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari, sia nell’ambito della Scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di o.a.” Nel complesso si esprime un giudizio sufficientemente positivo.
Prof.ssa Tantillo G. – La dott.ssa Quaglia Nicoletta C. è laureata in Medicina Veterinaria e la candidata presenta una produzione scientifica parzialmente attinente al settore VETO4, e per alcune pubblicazioni non è stato facile enucleare l’apporto della candidata. Alcune pubblicazioni sono di buon livello e in parte edite su riviste internazionali. Ha ottenuto numerosi contratti di ricerca ed ha svolto attività didattica sufficientemente valida e inerente le tematiche ispettive.
Giudizio collegiale
L’attività scientifica e i titoli presentati dalla dottoressa Quaglia Nicoletta C. dimostrano un impegno costante, con interesse specifico nel settore della microbiologia e dell’ispezione degli alimenti; in questo settore sono stati affrontati argomenti riguardanti la diagnostica batteriologica. Le ricerche sono state oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, di rilevanza scientifica a livello editoriale, sebbene alcune appaiono replicate nei contenuti e nelle tecniche utilizzate per l’indagine. I titoli presentati sono da considerare adeguati al settore VET/04 e dimostrano una buona preparazione scientifica.».
b) nel verbale n. 3 del 14 giugno 2011, richiamata la precedente attività istruttoria, i commissari formulano il proprio giudizio individuale e collegiale sui titoli prodotti dai candidati, giudizi tra loro simili, che ancora una volta risultano caratterizzati da lievi distinzioni lessicali.
Quanto alla candidata dr.ssa Bonerba l’allegato 2 al verbale n. 3 così si esprime:
«Profilo: la Dott.ssa Bonerba ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Chimica del farmaco” (XVII ciclo) nell’anno 2005. Ha ottenuto il contratto di ricerca biennale sulla tematica del monitoraggio delle micotossine sui prodotti alimentari, che le è stato rinnovato nel 2009. Ha svolto attività didattica integrativa ed esercitazionale nel SSD VET/04 ed ha tenuto un intero modulo di lezioni nel Master “Gestione integrata dei sistemi di Qualità e sicurezza degli alimenti”.
Ha stipulato con l’Ateneo di Bari contratti di prestazione occasionale.
Ha svolto attività di ricerca stipulando contratti di collaborazione coordinata e continuativa per progetti di ricerca , per un totale di 958 ore. Inoltre a svolto attività didattica in Corsi di aggiornamento per medici veterinari.
Giudizi
Prof. Rosmini R. – La candidata dimostra un’ottima attitudine alla ricerca; ha discusso i titoli con buona padronanza e su domande attinenti l’ispezione degli alimenti ha risposto con competenza e chiarezza.
Prof.ssa Soncini G. – La candidata commenta molto bene la sperimentazione oggetto del suo dottorato, dimostrando di aver partecipato attivamente e concretamente con il gruppo di ricerca. Alle domande che le vengono rivolte sui titoli presentati sa rispondere con chiarezza e precisione.
Prof.ssa Tantillo G. – Dal curriculum e dai titoli presentati ed illustrati dalla candidata emerge una spiccata propensione all’attività di ricerca. Le domande formulate dalla Commissione sui titoli presentati hanno ricevuto risposte esaurienti ed adeguate.
Giudizio collegiale
Dal curriculum e dai titoli presentati dalla candidata e dalla discussione derivata, emerge una preparazione tecnico-scientifica di ottimo livello e completamente inerente alle problematiche del SSD VET/04.».
Quanto alla candidata dr.ssa Quaglia l’allegato 6 al verbale n. 3 così si esprime:
«Profilo: La Dott.ssa Quaglia Nicoletta Cristiana ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Microbiologia, Chimica e Sanità degli alimenti”, (XVII ciclo) nel 2005. E’ titolare di assegno di ricerca di durata biennale, rinnovato per lo studio dell’Helicobacter pylori; è cultore di materia nel settore SSD VET/04, e ha svolto attività didattica integrativa ed esercitazionale nel SSD VET/04.
Ha stipulato contratti di prestazione occasionale.
Giudizi
Prof. Rosmini R. – La candidata nella discussione della tesi di dottorato dimostra conoscenze sulla ricerca dell’Helicobacter pylori, ma manifesta alcune incertezze su aspetti salienti relativi alle tecniche biomolecolari. Inoltre notevoli incertezze risultano evidenti durante la discussione dei titoli.
Prof.ssa Soricini G. – La candidata dimostra conoscenza del principale e specifico tema di ricerca e delle metodologie di cui si è occupata. Dalla discussione dei titoli si notano lacune di fondamentale importanza per l’ispezione degli alimenti.
Prof.ssa Tantillo G. – La discussione sui titoli prodotti dalla dott.ssa Quaglia dimostra la sua conoscenza delle problematiche legate alla virulenza dell’Helicobacter pylori e delle problematiche relative alla sua determinazioni in matrici complesse come gli alimenti di o.a.
Tuttavia nella discussione dei titoli si evince che la dott.ssa possiede una conoscenza delle altre tematiche ispettive non del tutto approfondita.
Giudizio collegiale
La Dott.ssa Quaglia nella discussione dei titoli dimostra incertezze e una conoscenza scientifica non approfondita delle tematiche del SSD VET/04; in particolare nella discussione dei titoli sulle problematiche di maggiore interesse ispettivo, la candidata ha risposto in maniera non mirata sugli argomenti richiesti.».
c) nel verbale n. 4 del 14 giugno 2011, richiamata la precedente attività istruttoria, i commissari formulano il proprio giudizio complessivo finale sui candidati, giudizi tra loro simili, che ancora una volta risultano caratterizzati da lievi distinzioni lessicali.
Quanto alla candidata dr.ssa Bonerba l’allegato 1 al verbale n. 4 così si esprime:
«Giudizi individuali
Prof. Rosmini R. – La candidata dimostra predisposizione, ottima capacità ed autonomia nella ricerca relativa al SSD VET/04.
Prof.ssa Soncini G.- La candidata dimostra competenza scientifiche di ottimo livello, come si evince dalle perfettamente congruenti con del SSD VET/04.
Prof. ssa Tantillo G. – Titoli, pubblicazioni e colloquio della candidata testimoniano un’ottima attività di ricerca per aspetti innovativi che coinvolgono il SSD VET/04.
Giudizio collegiale
Dall’analisi dei giudizi individuali si esprime un giudizio collegiale ottimo nei confronti delle tematiche relative alla valutazione comparativa in epigrafe».
Quanto alla candidata dr.ssa Quaglia l’allegato 1 al verbale n. 4 così si esprime:
«Giudizi individuali
Prof. Rosmini R. – La candidata, considerati il curriculum, la produzione scientifica ed il colloquio, dimostra una buona competenza per il SSD VET/04.
Prof.ssa Soncini O. – La Dott.ssa Quaglia dimostra con i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione comparativa e nel corso del colloquio di aver acquisito una discreta competenza nel settore dell’Ispezione degli alimenti.
Prof.ssa Tantillo G. – La candidata dimostra buone competenze scientifiche e un curriculum formativo orientato alle discipline del SSD VET 04.
Giudizio collegiale
Dall’analisi dei giudizi individuali si esprime un giudizio collegiale buono nei confronti delle tematiche relative alla valutazione comparativa in epigrafe.».
In definitiva, ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice ha, da un lato, consapevolmente rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo della ricorrente Quaglia e della controinteressata Bonerba e, dall’altro, trascurato il doveroso giudizio di “significatività ” di ciascun titolo in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca, così disattendendo la regola dettata dall’art. 2 del d.m. 28 luglio 2009 (richiamato dall’art. 7 del bando e dal verbale n. 1 del 11 ottobre 2010).
Inoltre, la Commissione ha omesso di valutare esplicitamente ciascuna pubblicazione scientifica della dr.ssa Quaglia e della dr.ssa Bonerba, per i distinti profili di “originalità “, “innovatività “, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale” e “diffusione nella comunità scientifica”, codificati in termini chiari dall’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009.
Non può dubitarsi che tale debba essere la portata vincolante del vigente decreto ministeriale, peraltro fedelmente recepito in parte qua dall’art. 7 del bando di concorso e dalla stessa commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri valutativi (cfr. verbale n. 1/2010).
La recente giurisprudenza amministrativa formatasi sulle disposizioni del d.m. 28 luglio 2009 ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla Commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività di ciascun elemento per l’attività di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del d.m. 28 luglio 2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 1963; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 391; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 653; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 195).
Deve ritenersi, dunque, superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al d.m. 28 luglio 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica (i.e. puntuale ed individuale) dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Invero, l’art. 3, comma 2 del d.m. 28 luglio 2009 così dispone:
«Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.».
Come si può facilmente constatare la disposizione richiede la valutazione di “ciascuna” pubblicazione.
Rileva il Collegio che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi prescritta dal comma 3 dell’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo deicurricula e della produzione scientifica dei candidati.
Non è più consentito alle Commissioni di giungere per saltum al giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel caso in esame, la Commissione di concorso è incorsa nel difetto d’istruttoria e di motivazione, non avendo adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici uno ad uno, quantomeno per i due candidati in lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d.m. 28 luglio 2009, dall’art. 7 del bando di concorso e dal verbale n. 1/2010.
Il riesame sarà limitato alle candidate Quaglia e Bonerba.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196).
Appare, invero, inopportuno demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è incorso nel difetto d’istruttoria e di motivazione denunciato dalla ricorrente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)