1. Energia da fonti rinnovabili –  Autorizzazione unica – Rilascio – Termine -180 gg. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – Principio fondamentale della materia -Conseguenze


2. Energia da fonti rinnovabili –  Autorizzazione unica – Rilascio – Fattispecie di decadenza dall’autorizzazione unica non prevista dalla normativa statale -Impossibilità  ex DM 10 settembre 2010

1. Il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili costituisce principio fondamentale ed inderogabile nella materia energetica. Pertanto l’inosservanza del predetto termine senza che sia concluso il procedimento, indipendentemente da sub procedimenti ad esso connessi e/o subordinati, rappresenta motivo di accoglimento del ricorso contro il silenzio.


2. Non può rilevare, ai fini della declaratoria del ricorso avverso il silenzio sulla domanda di autorizzazione unica, l’introduzione da parte dell’Ente resistente, di fattispecie di decadenza dall’autorizzazione unica non prevista dalla normativa statale, non potendo le Regioni derogare surrettiziamente ai principi sanciti a livello procedimentale dalla l. 241/90 e a livello ministeriale dal DM 10 settembre 2010.

N. 02081/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2012, proposto da: 
E. On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Margherita Fegatelli e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura Regione Puglia Lung. N.Sauro 31; 
Provincia di Foggia; 

nei confronti di
Ecoware s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Daloiso, Filippo Pacciani, Giuseppe Abbruzzese e Alessandra Palatini, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso, in Bari, via Abate Gimma n. 231; 
Power Time Wind s.r.l., 
NCD Divisione Eolica s.r.l., 
PER – Pianificazione Energie Rinnovabili s.r.l.; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs. 2003 n. 387 presentata dalla ricorrente il 30 dicembre 2010 ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte” della potenza di 32,5 MW;
nonchè per la declaratoria dell’obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto menzionato, con l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente;
nonchè per la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inerzia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Ecoware s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino (per delega dell’avv.to Gianluigi Pellegrino), Tiziana Colelli e Francesco De Filippis, quest’ultimo per delega dell’avv. to Raffaele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La E. On Climate & Renewables Italia s.r.l. odierna ricorrente, chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla propria istanza di autorizzazione unica presentata il 30 dicembre 2010, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte” della potenza di 32,5 MW, con contestuale richiesta di nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
In data 27 aprile 2011, la ricorrente ha provveduto alla informatizzazione della propria domanda, in ossequio alla procedura telematica disciplinata dalla D.G.R. n. 3029 del 28 dicembre 2010.
Con nota trasmessa telematicamente in data 28 settembre 2012, l’Ufficio Energia della Regione Puglia ha comunicato l’improcedibilità  dell’istanza, assegnando un termine di 30 giorni per completare la documentazione ritenuta carente, a pena di decadenza.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, delle Linee Guida nazionali, dell’art. 29 della L.R. 11/2001, della D.G.R. 3029/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, del principio di certezza del diritto, dei principi di celerità , efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12; a tal fine, a far cessare il suesposto stato di illegittima inerzia, non sarebbe idonea l’adozione, da parte dell’Amministrazione intimata, della nota telematica avente ad oggetto l’improcedibilità  dell’istanza, avendo prodotto l’interessato tutta la documentazione richiesta.
La Regione Puglia si è costituita, chiedendo la declaratoria di improcedibilità  del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della sopravvenuta nota del 28 settembre 2012, avendo l’istante prodotto la richiesta documentazione oltre il termine dei 30 giorni assegnato a pena di decadenza; controdeduceva la ricorrente, tra l’altro, di aver presentato tutta la documentazione richiesta.
Si è costituita anche la Ecoware s.p.a., chiedendo la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità  del ricorso, ritenendo intervenuta nella fattispecie l’estinzione del procedimento non già  in applicazione del punto 3.5, bensì del punto 7.3 della D.G.R. 3029/2010 per i procedimenti in corso alla data del 1 gennaio 2011.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianto eolico, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.
Difatti, l’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D. Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez I, 22 aprile 2011, n.639).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che nella fattispecie è ampiamente spirato) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
E’ da escludere che la sopravvenuta nota telematica del 28 settembre 2012 (attuativa del punto 3.5 della D.G.R. 3029/2010) abbia fatto venire meno l’obbligo di provvedere sull’istanza: infatti, a prescindere dal fatto che l’inosservanza del termine di 30 giorni non rileva sul piano della decadenza ma semmai della mera sospensione (cfr. lo stesso punto 14.4. del D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida statali”) del procedimento de quo, non è oggetto di contestazione la circostanza circa l’intervenuto deposito da parte della ricorrente, seppur tardivo, di tutta la documentazione richiestagli, sì da consentire alla Regione di definire il procedimento con un provvedimento definitivo.
Infatti, il punto 3.5 della D.G.R. n.3029/2010 laddove prevede che ” Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità  dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l’istanza si intende automaticamente decaduta. Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità , il procedimento si intende avviato” va interpretato conformemente non solo agli artt. 2 c.7 e 6 c. 1 lett. b) legge 241/90 e s.m., ma anche e soprattutto al modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè alle stesse Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 (vedi punto 14.4), non potendo la Regione introdurre fattispecie di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non previste nella suesposta disciplina normativa, vincolante per le Regioni (Corte Costituzionale 26 novembre 2010, n.344), pena la surrettizia elusione del fondamentale obbligo di cui al D.Lgs. 383/2003 di conclusione del procedimento entro il termine di 180 giorni (vedi T.A.R. Calabria sez I 4 luglio 2012, n.676, T.A.R. Puglia – Bari sez I ord. 23 febbraio 2012, n. 138).
A diverse conclusioni non può giungersi anche applicando – come prospetta la Ecoware s.p.a. – in luogo del punto 3.5., il punto 7.3 della D.G.R. 3029/2010, sia perchè l’istante ha prodotto tempestiva istanza di proroga, sia per l’analoga inidoneità  dell’inosservanza del predetto termine a determinare un vero e proprio effetto decadenziale, in considerazione della pacifica e non contestata integrazione documentale comunque effettuata in data 27 aprile 2011.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata da E.On Climate & Renewables Italia s.r.l per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003.
Condanna la Regione Puglia alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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