1. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione comparativa – Modalità  di attestazione dei titoli – Autocertificazione – Fattispecie


2. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione comparativa – Omessa attestazione dei titoli – Soccorso istruttorio – Non consentito


3. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione comparativa – Omessa attestazione dei titoli – Acquisizione d’ufficio dei documenti – Non consentita


4. Pubblico impiego – Ricercatore Universitario  – Valutazione comparativa – Controllo del Rettore – Ausilio commissione consultiva – Possibilità 
 

1. Se  il bando di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario preveda espressamente che i candidati possano dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti utili ai fini della valutazione comparativa mediante le modalità  e le forme previste dal d.p.r. 445/2005, avvalendosi di apposito modello allegato al bando, non sono ammissibili a valutazione i titoli e i documenti attestati dal candidato nel curriculum vitae dal medesimo sottoscritto ed accompagnato dal documento di identità , atteso che tale adempimento è da ritenersi non conforme a quanto richiesto dal  bando in quanto privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.


2. Nel caso in cui il candidato ad un posto di ricercatore universitario ometta di attestare il possesso dei documenti e dei titoli utili ai fini della valutazione comparativa secondo le modalità  previste dal bando, siffatta carenza non è sanabile ai sensi dell’art. 6 della l. 241/90 mediante lo strumento del “soccorso istruttorio”, dal momento che in tal caso l’integrazione postuma si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione delle offerte e quindi in una violazione della par condicio.


3. Nel caso in cui il bando di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario preveda espressamente che i candidati debbano provvedere ad allegare alla propria domanda, per esigenze di speditezza, apposita certificazione comprovante i titoli posseduti, la mancata allegazione di tale certificazione non è superabile invocando lo strumento della acquisizione dei documenti d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della l. 241/90 ove il ricorrente non abbia provveduto ad impugnare la previsione del bando.


4. Ai fini dell’esercizio del proprio di potere di controllo circa il regolare svolgimento di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, il Rettore può legittimamente avvalersi di una commissione ad hoc con funzioni di tipo consultivo, atteso che in tal caso la commissione non si sostituisce al Rettore ai fini della approvazione degli atti, conservando egli l’esclusiva responsabilità  delle relative decisioni.



Vedi TAR ric. n. 1577 – 2011; ordinanza 5 ottobre 2011, n. 817.


*
Vedi Cons. St., sez. VI, ric. n. 4783 – 2013; sentenza 1 aprile 2016, n.1282 – 201

N. 02068/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Santi Centineo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Di Giandomenico e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
Politecnico di Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Rosa Pagliarulo, rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Caputi Jambreghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi, in Bari – Mar. S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Emilio Vendittelli, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angiolino Cusano e Carmen Tiziana Cusano, con domicilio eletto presso Ermelinda Pastore, in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del decreto rettorale n. 250 del 13.07.2011 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare ICAR/16 “Architettura degli interni e allestimento”, con il quale è stata dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa Pagliarulo Rosa (avviso della pubblicazione all’albo del politecnico, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale concorsi ed esami n. 62 del 05.08.2011);
– del verbale in data 16/06/2011 della commissione giudicatrice della valutazione comparativa in oggetto, recante “adempimenti richiesti dalla rettorale del 26/05/2011”, con il quale la commissione modifica il giudizio collegiale nei confronti del candidato Santi Centineo, che dalla stessa commissione era stato dichiarato vincitore della procedura come da precedente verbale n. 5 del 06.04.2011 ed allegati, e dichiara all’unanimità  vincitrice la dott.ssa Rosa Pagliarulo;
– per quanto occorrer possa, del D.R. del 23/05/2011, menzionato nel sopra citato verbale del 16/06/2011 e non conosciuto, nonchè dei parimenti menzionati e non conosciuti atti della commissione consultiva per la verifica degli atti, citati nel predetto verbale;
– di ogni atto conseguente e connesso, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della dott.ssa Pagliarulo, ove intervenuto;
con motivi aggiunti:
– del decreto rettorale n. 279 del 30 giugno 2010, con cui è stata nominata una commissione consultiva del Rettore per la verifica di regolarità  degli atti delle procedure comparative bandite dal Politecnico di Bari, di cui sono noti i soli estremi, e dei pareri dalla stessa adottati con note in data 13 maggio 2011 e 6 luglio 2011, conosciuti a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari;
– del decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011 di nomina in ruolo della dott.sa Pagliarulo e presa in servizio conosciuti a seguito di deposito in giudizio dal Politecnico di Bari.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università ‘ e della Ricerca e di Rosa Pagliarulo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino (per delega degli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Mariangela Di Giandomenico) Grazia Matteo e Vincenzo Caputi Jambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone l’arch. Santi Centineo, odierno ricorrente, di aver partecipato alla procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, bandito con D.R. n. 388/2009.
Con verbale n. 5 della commissione esaminatrice in data 6 aprile 2011, il ricorrente veniva dichiarato vincitore.
La commissione per la verifica degli atti concernenti le procedure di valutazione comparativa istituita con D.R. n. 279/2010, con nota del 13 maggio 2011, ha censurato il suddetto giudizio conclusivo, rilevando che la commissione giudicatrice aveva ammesso a valutazione titoli relativi all’attività  didattica e professionale che l’odierno istante si era limitato a indicare nel curriculum vitae, ma dei quali non aveva fornito alcuna documentazione, neppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva.
Con D.R. n.198/2011, il Rettore ha disposto il rinvio degli atti alla Commissione giudicatrice, che nella riunione del 16 giugno 2001, rivedendo il giudizio precedentemente espresso, ha dichiarato vincitrice la dott.sa Pagliarulo, odierna controinteressata.
Con successivo D.R. n. 283 del 2 settembre 2011, la dott.sa Pagliarulo veniva nominata ricercatrice a decorrere dal 7 settembre 2001.
Il ricorrente impugna gli atti del procedimento concorsuale in epigrafe indicati, contestandone l’esito finale, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando, del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di regolarizzazione documentale e di leale collaborazione, difetto di contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge 241/90, del D.p.r. 445/2000 e dei principi generali in materia di autocertificazione, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità  ed ingiustizia manifesta, sproporzione, assoluto difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento: gli atti impugnati violerebbero le prescrizioni del bando, le quali prevedono l’obbligo per ogni candidato di presentazione di un curriculum firmato comprovante la propria attività  didattica e scientifica; i titoli indicati nelcurriculum dovevano pertanto essere valutati o direttamente o, a tutto concedere, previa regolarizzazione documentale; inoltre, i documenti comprovanti i predetti titoli sarebbero agevolmente acquisibili d’ufficio (art. 18 legge 241/90) dall’Amministrazione presso le altre Università  ed enti pubblici interessati, avendo fornito il ricorrente tutti gli estremi per la relativa individuazione; d’altronde, il curriculum sottoscritto e accompagnato nella domanda di partecipazione al concorso dal documento di identità  del dichiarante, avrebbe tutti i requisiti formali e sostanziali di un’autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al D.p.r. 445/2000;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.p.r. n. 117/2000, incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge 241/90 e dei principi generali in materia di responsabile di procedimento, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio del contraddittorio, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti: sarebbero state violate le norme che assegnano al responsabile del procedimento la competenza sull’istruttoria, poichè nè il Rettore nè la commissione per la verifica degli atti concernenti le procedure di valutazione comparativa, avrebbero potuto ingerirsi in compiti ad esso riservati.
Con motivi aggiunti, il ricorrente estende l’impugnativa ai decreti rettorali n. 279 del 30 giugno 2010 e n. 283 del 2 settembre 2011 con cui, rispettivamente, è stata nominata una commissione consultiva del Rettore per la verifica di regolarità  degli atti delle procedure comparative bandite dal Politecnico di Bari e disposta la nomina in ruolo della dott.sa Pagliarulo, deducendo censure sia in via derivata, sia in via autonoma, quest’ultime così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 5 del D.L. 180/2008 convertito nella L. 1/2009 e dell’art. 5 D.p.r. 117/2000, irragionevolezza, violazione dell’art. 97 Cost e del principio di buon andamento ed imparzialità  della PA, violazione del principio di non aggravamento del procedimento, sviamento, incompetenza, violazione dell’art. 17 dello Statuto: la previsione di una commissione consultiva composta da professori dell’Ateneo che bandisce il concorso riprodurrebbe quel sistema viziato che la normativa ha voluto superare, influenzando indebitamente i compiti demandati esclusivamente al Rettore, il quale, nella specie, si sarebbe limitato a far proprio il parere della predetta commissione;
II. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento, di leale collaborazione e del dovere di soccorso amministrativo, dell’art. 6 L. 241/90, difetto di istruttoria e motivazione; errata applicazione del bando (art. 3) contraddittorietà , irragionevolezza, illogicità  ed ingiustizia manifesta, sviamento: i titoli del ricorrente avrebbero potuto essere regolarizzati, trattandosi nella fattispecie non già  di una non consentita integrazione documentale nelle procedure concorsuali, ma appunto di mera regolarizzazione, avendo comunque l’istante rispettato il contenuto del bando;
II. Irragionevolezza ed illogicità  manifesta, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 13 D.p.r. 117/2000: il ridimensionamento della valutazione espressa dalla commissione giudicatrice sarebbe del tutto irragionevole, essendo la preparazione scientifica della dott.sa Pagliarulo maturata in un settore diverso, quale quello della progettazione architettonica (ICAR 17), come attesterebbe lo stesso dottorato di ricerca ed il giudizio individuale dei commissari.
Si sono costituiti sia il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, che la controinteressata Rosa Pagliarulo, chiedendo il rigetto dell’intero gravame, evidenziando in necessaria sintesi:
– il curriculum sottoscritto ed accompagnato dal documento di identità  sarebbe del tutto privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente disciplina in materia di autocertificazione contenuta nel D.p.r. 445/2000;
– sebbene il bando di concorso richiederebbe la sola sottoscrizione del curriculum, ciò non varrebbe certo ad escludere la necessità  di comprovare i titoli scientifici e didattici elencati nel curriculum medesimo, i quali invece devono essere o prodotti in originale o copia conforme o autocertificati;
– non sarebbe assolutamente invocabile la regolarizzazione documentale di cui all’art 6 legge 241/90, atteso che nei procedimenti concorsuali mai vi si potrebbe ricorrere in ipotesi di mancato deposito di documentazione rilevante per l’ammissione, secondo una giurisprudenza peraltro del tutto consolidata;
– non sarebbe possibile per l’Università  nemmeno l’acquisizione d’ufficio della documentazione comprovante il possesso dei suddetti titoli, ex art. 18 legge 241/90, in considerazione della previsione derogatrice di cui all’art. 3 del bando, rimasta del tutto inoppugnata;
– non sarebbe preclusa al Rettore la nomina di commissioni consultive per agevolare l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Il Ministero eccepisce inoltre, ed in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione, in ragione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa di cui godono le Università ; eccepisce inoltre l’inammissibilità  per tardività  dei motivi aggiunti.
àˆ intervenuto ad opponendum Emilio Vendittelli, quale partecipante alla selezione di che trattasi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.817/2011, è stata respinta l’istanza cautelare, ritenendo, pur ad un sommario esame, violate da parte dell’arch. Centineo le disposizioni della lex specialis in ordine alla documentazione comprovante il possesso dei titoli didattici e professionali, senza possibilità  di invocare il c.d. soccorso istruttorio.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca.
A seguito delle profonde innovazioni normative in tema di autonomia, anche finanziaria, delle Università  (art. 33 Cost. e legge n. 168 del 1989), le quali hanno ormai proprie dotazioni organiche (art. 5 comma 9, L. n. 537 del 1993) ed in particolare delle disposizioni che assegnano la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei ricercatori, alle Università  stesse (art. 1 L. 3 luglio 1998 n. 210, per effetto degli art. 1 comma 7, L. 4 novembre 2005 n. 230, e 12 comma 2 bis D.L. 248/2007) è da ritenersi venuta meno la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca. Di conseguenza, non è necessario evocare in giudizio il Ministero nelle controversie attinenti alla procedura di copertura di posti di ricercatore universitario (così T.A.R. Lazio Roma sez. III 5 gennaio 2010, n. 47).
3.. Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. L’odierno ricorrente contesta, sotto più profili, l’esito della procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, per la disciplina “Architettura degli interni e allestimento” (ICAR/16) che ha visto come vincitrice la dott.sa Rosa Pagliulo, soltanto a seguito di un “ridimensionamento” della valutazione del ricorrente, risultato in un primo momento il miglior candidato.
In particolare, si duole innanzitutto della pretesa illegittimità  della mancata valutazione dei titoli relativi all’attività  didattica e professionale, nonostante essi siano stati dettagliatamente indicati nel curriculum sottoscritto, così come previsto dal bando, oltre che, comunque, nel merito, del giudizio comparativo effettuato dalla commissione giudicatrice, dato l’evidente maggior profilo scientifico posseduto nel settore di appartenenza del concorso (ICAR 16).
3.2. Sostiene la difesa del ricorrente che il curriculum sottoscritto e accompagnato nella domanda di partecipazione al concorso dal documento di identità  del dichiarante, avrebbe tutti i requisiti formali e sostanziali di un’autocertificazione, ai sensi delle norme di cui al d.p.r. 445/2000, sì da rendere del tutto illegittimo il successivo “revirement” del giudizio valutativo.
La tesi del ricorrente, per quanto ampiamente argomentata, non ha pregio, alla luce del chiaro ed inequivocabile contenuto del bando.
Secondo il decreto n. 388/2009 (articolo 3, pagina 10), i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione (oltre al curriculum – lettera a) – e alle pubblicazioni – lettera c)) i “documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa” (lettera b)); a sua volta, l’articolo 3 precisa che “I documenti e di certificati debbono essere prodotti in carta semplice (¦) I candidati possono dimostrare il possesso dei documenti e titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.p.r. n. 445/2000 compilando il modello allegato “B””.
Quindi, è incontrovertibile come la lex specialis della selezione in esame non si limiti a menzionare il solo curriculum e a disciplinare le pubblicazioni, come sostiene l’istante, ma detti una specifica disciplina in merito alla documentazione richiesta atta a comprovare il possesso dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa.
Tale disciplina procedimentale, del resto, risulta coerente con la disciplina in tema di autocertificazione amministrativa, laddove le dichiarazioni sostitutive di certificazione inerenti il possesso di titoli di studio, didattici et similia, debbono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore (artt. 38 c. 3 D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445).
Ciò premesso, il curriculum sottoscritto ed accompagnato dal documento di identità  è del tutto privo dei requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del suesposto D.p.r. 445/2000, diversamente dall’ipotesi di dichiarazione di titoli nella domanda di partecipazione al concorso, laddove è invece possibile – pur secondo tesi non pacifica – la regolarizzazione postuma (Consiglio di Stato sez VI 29 aprile 2009, n.2710), trattandosi di specificazione di elemento già  contenuto nella domanda.
In questo modo non viene svuotato il ruolo del curriculum, ma soltanto data applicazione alla disciplina specifica del concorso pubblico che, come visto, richiede da subito ai concorrenti, per ovvie esigenze di celerità  della selezione, l’onere di comprovare, nelle forme di legge, il possesso dei titoli didattici e professionali valutabili, pena la non valutazione dei medesimi.
A fronte di tale carenza, non è conseguentemente invocabile il “soccorso istruttorio” pur previsto generalmente dall’art. 6 legge 241/90, dal momento che nelle procedure di tipo concorsuale quali gare d’appalto, concorsi pubblici, selezioni pubbliche per la concessione di finanziamenti et similia, per giurisprudenza assolutamente pacifica, la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta (o della domanda) e, in definitiva, in una violazione della “par condicio”(ex plurimis Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3660; id. 6 marzo 2006 n. 1068; id. sez VI 18 maggio 2001 n. 2781; id. sez VI 29 aprile 2009, n. 2710).
Il potere di “regolarizzazione” documentale invocato dal ricorrente (ex art 6 L. 241/90) consiste, in realtà , nella pretesa ad una “integrazione” di documenti espressamente richiesti a pena di mancata valutazione, come tale del tutto infondata, per giurisprudenza consolidata, nella globalità  dei procedimenti di natura concorsuale (ex plurimisConsiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3660; id. 6 marzo 2006, n. 1068; id. sez VI 18 maggio 2001, n. 2781).
D’altronde, la giurisprudenza è assolutamente ferma nel negare l’ammissibilità  di forme equipollenti rispetto al modello legale tipico di autocertificazione di cui all’art. 38 c. 3 D.p.r. 445/2000 (ex multis Consiglio di Stato sez V 11 gennaio 2006 n. 52),
Non è neppure invocabile, come pretenderebbe l’odierno istante, l’acquisizione della documentazione d’ufficio ai sensi dell’art. 18 legge 241/90. Infatti, l’art. 3 del bando – rimasto del tutto inoppugnato – in evidente deroga a tale disciplina legale, ha comunque imposto ai concorrenti la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, di valida certificazione comprovante i titoli posseduti, per esigenze di speditezza; la censura, in quanto tesa alla contestazione di una clausola del bando non ritualmente impugnata, è pertanto inammissibile.
Ciò considerato, la rinnovata valutazione dell’arch. Centineo è stata diretta conseguenza dell’intervenuta regolarizzazione della procedura, non potendosi più valutare tutti i titoli didattici e professionali, a differenza di quanto praticato nei confronti degli gli altri candidati.
3.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, tutte le censure di cui al primo motivo del ricorso introduttivo sono infondate.
3.4. Parimenti infondate sono le doglianze di cui al secondo motivo.
E’evidente come nè la commissione giudicatrice nè la commissione consultiva istituita con D.R. 279/2010 abbiano invaso le competenze istruttorie di pertinenza del responsabile del procedimento, rimanendo la prima nell’ambito dell’attività  di valutazione dei candidati che le è propria, ed effettuando la seconda un compito di mero ausilio delle funzioni di controllo di regolarità  demandate al Rettore dall’art. 5 del D.p.r. 117/2000, potendo egli avvalersi nell’esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consultive (T.A.R. Puglia – Bari sez I 27 settembre 2012, n. 1699).
4. Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo è pertanto infondato e va respinto.
5. I motivi aggiunti sono in parte infondati ed in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, stante la legittimità  del risultato concorsuale.
5.1. Con l’atto di motivi aggiunti notificato il 2 novembre 2011 – da ritenersi ritualmente proposto anche nella parte contenente motivi nuovi rispetto al ricorso introduttivo perchè entro il termine di decadenza (14 novembre 2012) prorogato per effetto della sospensione feriale – il ricorrente impugna in parte atti ulteriori rispetto a quelli già  gravati, ed in parte deduce motivi parzialmente nuovi nei confronti degli stessi atti già  impugnati.
5.2. I nuovi motivi sono tutti infondati.
Ritiene il Collegio, innanzitutto, che la commissione istituita con D.R. 279/2010 ha svolto esclusivamente una funzione consultiva del procedimento di approvazione degli atti di competenza del Rettore, non sostituendosi a quest’ultimo, nè tantomeno alla commissione giudicatrice; d’altronde, questa stessa Sezione (sent. n. 1699 del 27 settembre 2012) ha già  apprezzato positivamente la possibilità  per il Rettore di avvalersi di una commissione ad hoc al fine di garantire l’efficacia del procedimento di controllo, di cui egli è unico responsabile (art. 5 D.p.r. 117/2000).
Come peraltro già  evidenziato, la rinnovata valutazione dell’arch. Centineo è stata poi diretta conseguenza dell’intervenuta regolarizzazione della procedura, non potendosi più valutare tutti i suoi titoli didattici e professionali.
Priva di pregio, infine, è la stessa censura di non rispondenza del profilo attitudinale della controinteressata al settore scientifico disciplinare ICAR 16, giacchè la documentazione depositata in giudizio dimostra invero il contrario, e comunque il relativo giudizio espresso dalla commissione giudicatrice non appare, sotto questo profilo, manifestamente illogico od irragionevole, secondo i consueti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità  inerente tali valutazioni discrezionali tecniche (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 marzo 2003, n. 1309; Id., 12 febbraio 2001, n. 664; Id., 25 marzo 1997, n. 488; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10 gennaio 2007, n. 50; Id., 24 febbraio 2005, n. 758; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 aprile 2004, n. 1151; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 3 marzo 1999, n. 1999; T.A.R. Puglia – Bari sez II 5 febbraio 2008, n. 149)
5.3. Le doglianze proposte contro il decreto rettorale n. 283 del 2 settembre 2011 di nomina in servizio della controinteressata sono invece improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c) cod. proc. amm., stante l’intervenuta incontrovertibilità  del risultato concorsuale, sfavorevole per il ricorrente.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell’intero e complesso svolgersi della vicenda sul piano procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– respinge il ricorso introduttivo;
– dichiara i motivi aggiunti in parte infondati ed in parte improcedibili, come da motivazione;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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