1.   Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Bando – Clausola di esclusione – Requisiti di ammissione – Regolarità  contributiva – E’ condizione di partecipazione – Regolarizzazione tardiva – E’ irrilevante


2.   Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Bando – Clausola di esclusione – Requisiti di ammissione – Regolarità  contributiva – Art. 38, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 – Gravi violazioni previdenziali – Definizione 


3.   Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Clausola di esclusione – Requisiti di ammissione – Dichiarazione non veritiera o incompleta – E’ causa di esclusione


4.   Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Clausola di esclusione – Requisiti di ammissione – Dichiarazione non veritiera o incompleta – E’ causa di decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 – Provvedimento di esclusione – E’ atto vincolato

1.  Il requisito della regolarità  contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, ove non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, comporta l’esclusione del concorre inadempiente (cfr. C.d.S., A.P., n. 8/2012).


2.  Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, si intendono”gravi”  le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C., ex art. 2, c. 2, del d.l. n. 210/2002 (convertito con l. n. 266/2002).


3.  Il carattere non veritiero o incompleto della dichiarazione resa ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, costituendo un’autonoma causa di esclusione, comporta l’illegittimità  dell’ammissione alla procedura selettiva (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, n. 1909/2010).


4.  L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui il “dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, non comporta alcuna valutazione da parte della stazione appaltante circa il dolo o la colpa del dichiarante, ragion per cui l’esclusione è atto vincolato (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 1909/2010).

N. 02066/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2011, proposto da: 
Geie Rad – Research, Architecture, Development in proprio e in qualità  di capogruppo del costituendo raggruppamento tra 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a. ed il dott. ing. Ignazio Sanseverino, rappresentato e difeso dall’avv. to Massimo Giavazzi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, 25; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1408 del 4 aprile 2011 (comunicata con lettera prot. n. 33212 del 15 aprile 2011), con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a., il dott. ing. Ignazio Sanseverino e il Geie Rad – Research, Architecture, Development;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Giavazzi e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone il gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.) Rad – Research, Architecture, Development, odierna ricorrente, quale capogruppo del costituendo r.t.i. in epigrafe specificato, di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Andria per l’affidamento del servizio di progettazione relativo al “riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex mattatoio comunale” con importo a base d’asta di 98.330,58 euro.
All’esito delle operazioni di gara, la ricorrente veniva dichiarata dalla commissione giudicatrice aggiudicataria in via provvisoria, con un ribasso d’asta del 65,23 %.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1408 del 4 aprile 2011, il Comune ha disposto la revoca della suddetta aggiudicazione provvisoria, per riscontrata carenza del requisito di regolarità  contributiva autocertificato nei modelli di partecipazione alla gara, con contestuale aggiudicazione definitiva in favore della società  Pro. Ma Project Managment s.r.l., seconda classificata.
Il ricorrente impugna la suddetta determinazione di revoca, deducendo le seguenti doglianze così riassumibili:
I. Violazione degli artt. 38 e 90 del D.lgs. 163/2006, eccesso di potere per contraddittorietà , in ragione della trasgressione del bando di gara, e per illogicità  manifesta: in mancanza di una previsione del bando atta a specificare le violazioni connotate da gravità , la stazione appaltante giammai potrebbe procedere all’esclusione del concorrente, senza una autonoma valutazione; inoltre, la verifica del requisito della regolarità  contributiva apparterebbe soltanto alla fase dell’ aggiudicazione definitiva e successiva stipulazione del contratto, sicchè sarebbe del tutto illegittima la pretesa del Comune resistente di anticipare tale verifica nella fase iniziale di partecipazione ed ammissione alla gara; nella fattispecie, poi, l’omissione contributiva sarebbe di entità  assai modesta, sì da escludere il presupposto tipico della gravità ;
II. violazione dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m. sotto altro profilo, eccesso di potere per insufficienza della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di motivazione in ordine alla valorizzazione della gravità  della violazione contributiva emersa nel corso della procedura di evidenza pubblica;
III. violazione del combinato disposto degli artt. 10 del D.lgs. 240/1991 e del D.lgs 163/2006, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità  dell’azione amministrativa: anche ove si prospettasse l’irregolarità  contributiva in capo agli architetti Annalisa Mauri e Marco Angelini, ciò non inficerebbe la validità  della gara, poichè essi non avrebbero comunque svolto alcun ruolo nell’incarico di progettazione oggetto della gara.
Si è costituito il Comune di Andria, evidenziando in necessaria sintesi:
– la rilevanza del requisito c.d. morale della regolarità  contributiva già  in sede di partecipazione alla gara, secondo il chiaro dettato normativo come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione;
– l’irrilevanza, ai fini della partecipazione alla gara, dell’assolvimento degli obblighi previdenziali successivamente al termine di scadenza di presentazione delle offerte;
– la pacifica, per ammissione dello stesso ricorrente, irregolarità  contributiva dell’architetto Marco Angelini, socio del G.e.i.e., alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (7 luglio 2010);
– l’autonoma rilevanza, ai fini dell’esclusione del ricorrente dalla gara in questione, della non veridicità  della dichiarazione effettuata dai rappresentanti legali della capogruppo in sede di gara, secondo pacifici orientamenti della giurisprudenza.
Con memoria di replica, il g.e.i.e. ricorrente oltre a ribadire le proprie prospettazioni difensive delineate nel ricorso, rappresenta che con ordinanza cautelare n. 2431/2012, il T.A.R. Lazio – Roma ha sospeso l’efficacia del provvedimento con cui l’Autorità  di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha disposto nei confronti dell’arch. Angelini la sanzione interdittiva di cui all’art. 20 c. 6 lett. d) del D.L. 5/2012.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 10 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Risulta pacifica e non contestata dallo stesso ricorrente la circostanza circa la sussistenza entro il termine di presentazione delle offerte (7 luglio 2010) di una irregolarità  contributiva a carico degli architetti Annalisa Mauri e Marco Angelini aderenti al g.e.i.e., non dichiarata in sede di domanda di partecipazione.
Tali violazioni risultano comprovate dai d.u.r.c. depositati in giudizio (vedi nota riepilogativa Inarcassa prot. n. 4347 del 18 gennaio 2011) con riferimento alle quote contributive per l’annualità  2008.
Sostiene il g.e.i.e. ricorrente, in buona sostanza, l’irrilevanza di tali violazioni, sia per la loro esigua entità  (1.851,56 e 387,46 euro) sia comunque per l’intervenuta regolarizzazione in data 11 novembre 2010, sia, infine, in quanto requisiti richiesti per la stipulazione del contratto e non per la partecipazione alla gara.
Quanto a tal ultimo profilo, costituisce oramai “ius receptum” che il requisito di regolarità  contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non può che comportare l’esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, essendo del tutto irrilevante una regolarizzazione tardiva (ex multis Consiglio di Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8; T.A.R. Campania – Napoli sez. VIII 7 marzo 2012, n. 1124).
Nessuna rilevanza può pertanto assumere la regolarizzazione della posizione contributiva effettuata in via postuma a seguito della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Quanto alla contestata carenza della “gravità ” della violazione, prescritta dall’art. 38 comma 1, lett. i) del Codice Contratti pubblici, è oramai altrettanto pacifico che ai fini dell’applicazione della suesposta norma, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità  contributiva di cui all’art. 2, comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (conv. con l. 266/2002) e pertanto vi è una presunzione legale “iuris et de iure” di gravità  delle violazioni previdenziali; ciò con riferimento anche alle gare bandite precedentemente l’entrata in vigore del D.L. 70/2011(ex multis ancora Consiglio di Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012 n. 8) quale la gara per cui è causa.
Non può pertanto esservi spazio da parte della stazione appaltante, come vorrebbe il ricorrente, di un’autonoma valutazione della gravità  ai soli fini dell’ammissione alla gara.
2.2. Tanto basta per dichiarare prive di pregio tutte le censure di cui ai primi due motivi di gravame.
2.3. Anche il terzo ed ultimo motivo è privo di fondamento, sol se si consideri la pacifica appartenenza degli architetti Annalisa Mauri e Marco Angelini al g.e.i.e. ricorrente.
2.4. D’altronde, secondo giurisprudenza pacifica anche di questa Sezione, il carattere non veritiero o incompleto della dichiarazione resa, non può che comportare l’illegittimità  dell’ammissione alle gara, atteso che l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti rilevanti per l’ammissione ad una gara di appalto si configura quale autonoma causa di esclusione (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909; id. sez. V 22 maggio 2012, n. 2946; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76; T.A.R. Puglia – Bari sez I 8 marzo 2012, n.491; id. 21 marzo 2012, n.593; Autorità  di Vigilanza sui contratti pubblici, deliberazioni 12 gennaio 2010, n.1 e 16 maggio 2012, n. 6).
La necessità  dell’esclusione si ricava da una lettura comparata dell’art. 38 Codice contratti pubblici – nel testo pro tempore in vigore – con le disposizioni dettate dal D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75). La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità  del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (T.A.R. Puglia Bari sez I 21 marzo 2012, n. 593).
Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso all’ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l’esclusione del concorrente.
Inoltre, va evidenziato come l’art. 75 del citato D.p.r. n. 445/2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa del dichiarante, ragion per cui l’esclusione è del tutto vincolata (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909) diversamente dalle conseguenti eventuali sanzioni interdittive demandate all’Autorità  di Vigilanza sui Contratti pubblici.
Conclusivamente, la dichiarazione effettuata in sede di gara da parte dei legali rappresentanti del capogruppo g.e.i.e. Rad in merito all’assolvimento degli obblighi previdenziali, in quanto obiettivamente non veritiera, costituisce ulteriore ed autonoma causa di esclusione dalla gara di che trattasi, come correttamente rilevato nella stessa determinazione impugnata.
3. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il g.e.i.e. ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, in misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria