1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso incidentale – Ordine di esame – Priorità  – Presupposti
 
2. Processo amministrativo – Principi generali – Principio dispositivo – Motivi di ricorso – Ordine di esame – Poteri del G.A.
 
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Valutazione – Punteggio – Identità  per tutte le offerte – Illegittimità  – Esclusione
 
4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Valutazione – Punteggio – Sufficienza
 
5. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Servizi analoghi – Triennio precedente – Criterio
 
6. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Avvalimento – Impresa ausiliaria – Dichiarazione – Contenuto

1. L’infondatezza e l’inammissibilità  evidenti del ricorso principale consentono al G.A. di prescindere dall’esame preliminare del ricorso incidentale “paralizzante”.
 
2. Sebbene il processo amministrativo risulti ispirato al principio dispositivo, che postula che il ricorrente possa indicare l’ordine con il quale ritiene che i motivi di impugnazione debbano essere esaminati, rientra nel potere del Giudice decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico,  affrontando per prime le questioni che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento.
 
3. L’assegnazione alle imprese concorrenti di un identico punteggio  nella valutazione dell’offerta tecnica nelle procedure da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non rappresenta di per sè un motivo di illegittimità , dato il carattere di elevata discrezionalità  tecnica riconosciuto alla Stazione appaltante. Pertanto, non merita accoglimento il motivo di ricorso fondato non già  sulla contestazione, bensì sulla mera asserita “cattiva applicazione” dei criteri fissati dal bando, qualora la scelta della Commissione di gara non si riveli illogica o irragionevole.
 
4. Nelle procedure concorsuali corredate dalla specificazione di criteri puntuali fissati ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, la valutazione dell’offerta tecnica può estrinsecarsi mediante la mera attribuzione di punteggi, senza che occorra addurre una ulteriore motivazione.
 
5. La previsione di bando tesa a chiedere il possesso del requisito della prestazione dei servizi analoghi a quelli posti in gara nel triennio precedente deve intendersi come riferita al possesso “complessivo” nel suddetto arco temporale. Pertanto, è legittima l’ammissione di una impresa che abbia dichiarato il possesso del requisito maturato in un periodo inferiore, purchè comunque compreso nel predetto triennio (fattispecie di requisito con  fatturato ben superiore a quello chiesto in gara che si sia perfezionato esclusivamente nei primi due anni del triennio precedente alla gara).
 
6. E’ legittima l’ammissione in una gara d’appalto di una concorrente che presenti una dichiarazione dell’impresa ausiliaria che, nel pieno rispetto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, indichi dettagliatamente le risorse (mezzi e personale) messe a disposizione in forza del contratto di avvalimento, essendo invece rimessa alla fase dell’esecuzione la verifica dell’effettivo utilizzo  delle predette risorse.

N. 02063/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Società  Autolinee Marino Michele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Miccoli e Massimo Malena, con domicilio eletto presso Massimo Malena, in Bari, via Amendola, 170/5; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv.to Emilio Bonelli, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

nei confronti di
Consorzio TRA.DA., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Sante Nardelli, in Bari, piazza Umberto I°, n. 62; 
Speedy Enterprise s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della nota prot. 0041217 del 15.09.2011 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico al consorzio TRA.DA.;
– della determinazione dirigenziale n. 1248 del 14.09.2011, con la quale sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni di gara ed il servizio è stato definitivamente aggiudicato al consorzio TRA.DA.;
– di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara;
– del bando di gara, del disciplinare e del relativo capitolato nella loro interezza e nella parte in cui individuano la formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica e nella parte in cui non prescrivono la dimostrazione del requisito di moralità  ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 da parte di tutte le imprese consorziate, ancorchè non esecutrici dell’appalto;
– del contratto, ove eventualmente sottoscritto, al fine della dichiarazione della sua inefficacia;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè sconosciuto;
con motivi aggiunti:
– del contratto rep. 4608 stipulato tra il Consorzio TRA.DA ed il Comune di Altamura in data 15 novembre 2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e del Consorzio TRA.DA.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Miccoli, Emilio Bonelli e Giovanni Vittorio Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato il 27 maggio 2011, il Comune di Altamura ha indetto procedura di gara pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di quattro anni, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base d’asta di 1.056.664,96 euro.
All’esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute, si è classificato al primo posto il Consorzio TRA.DA, ottenendo un punteggio complessivo di 94,4 punti, successivamente dichiarato aggiudicatario in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1248 del 14 settembre 2011.
La Società  Autolinee Marino Michele s.r.l., odierna ricorrente, ha partecipato alla gara, classificandosi al terzo, con punti 62,583, mentre al secondo posto si è classificata la Speedy Enterprise s.r.l. con punti 63,066.
Con il ricorso in epigrafe la società  ricorrente impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente al bando di gara e agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure sia riguardanti l’illegittimità  dell’intera gara sia della sola aggiudicazione per mancata esclusione della prima e della seconda classificata, così riassumibili:
I. Violazione dell’art. 81 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice Contratti pubblici”, eccesso di potere per sviamento, manifesta irrazionalità  della scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla luce delle risultanze di gara, violazione dei principi di adeguatezza, effettività  e della concorrenza e trasparenza: la commissione giudicatrice, attribuendo a tutte le offerte tecniche il medesimo punteggio, avrebbe surrettiziamente azzerato il criterio di aggiudicazione prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando l’appalto di che trattasi, di fatto, secondo il massimo ribasso, in aperta violazione della lex specialis;
II. Violazione dell’art. 83 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 9 lett A del Disciplinare di Gara, violazione del procedimento di ponderazione dei criteri di valutazione, omessa motivazione, illogicità  manifesta, errore di fatto: l’attribuzione dello stesso punteggio alle offerte tecniche ne denoterebbe la mancata lettura, o comunque una lettura parziale se non in mala fede, al solo fine di rendere ininfluente l’offerta tecnica rispetto a quella economica, avvantaggiando così il Consorzio aggiudicatario; non sarebbe comunque dato comprendere l’iter logico seguito dalla commissione alla luce dei soli punteggi numerici assegnati;
III. Incompletezza della dichiarazione di cui al modello A e B per TRA.DA – Donato Trasporti s.r.l.; assenza della dichiarazione di moralità  ex artt. 38 e 35 D.lgs. 163/2006 e s.m. da parte di tutte le imprese consorziate: risulterebbe mancante la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali del direttore tecnico della società  consorziata incaricata di svolgere il servizio;
IV. Incompletezza della dichiarazione di cui al punto III.2.1.3. sul possesso del requisito della capacità  tecnica preordinato all’ammissione alla gara: il Consorzio dichiarato aggiudicatario non avrebbe comprovato il requisito della capacità  tecnica richiesto dal bando, non possedendo il fatturato medio nei tre esercizi finanziari conclusi, non facendo riferimento al 2011;
V. Inesistenza della documentazione della Donato Trasporti s.r.l. per la dimostrazione del requisito di cui al punto III 2.1.2. (capacità  economico finanziaria): la Donato Trasporti non avrebbe comprovato il proprio fatturato per i tre esercizi finanziari cessati;
VI. Violazione degli artt. 86 e 87 D.lgs. 163/2006, offerta palesemente anomala, violazione dei costi del lavoro: l’offerta del Consorzio TRA.DA non garantirebbe il rispetto del costo del lavoro come periodicamente determinato dalla contrattazione collettiva e dal Ministero del Lavoro, in quanto sarebbe del tutto erronei, tra l’altro, il calcolo del monte ore necessario per effettuare il servizio, l’attestazione relativa all’utilizzo degli sgravi ex L. 407/1990 nonchè la ponderazione dei costi di manutenzione;
VII. Violazione dell’art. 9 del disciplinare, eccesso di potere per sviamento, disparità  di trattamento, illogicità  manifesta, attribuzione dello stesso punteggio a situazioni differenti: quanto alla posizione della seconda classificata, la commissione avrebbe attribuito alla Speedy Enterprise s.r.l. lo stesso punteggio attribuito alla ricorrente per la fornitura di un servizio di “pronta reperibilità “, pur essendosi essa limitata a stipulare contratto con officina meccanica avente sede a Bari, distante da Altamura oltre 49 Km, a differenza della ricorrente che invece avrebbe messo a disposizione una vettura ad hoc nel territorio del Comune di Altamura;
VIII. Violazione del punto III 2.1.2 del bando di gara; violazione degli artt. 41-42 D.lgs. 163/2006: la Speedy Enterprise s.r.l avrebbe fatto riferimento, nella propria dichiarazione comprovante la capacità  tecnica, agli anni 2008, 2009 e 2010 senza considerare che il possesso del requisito faceva riferimento ai tre anni precedenti la pubblicazione della gara e, quindi, da maggio 2011 a maggio 2010, maggio 2009 – maggio 2008;
IX. Violazione del Disciplinare di gara (pag 15) relativo alle modalità  di avvalimento, violazione dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006; la società  ausiliaria non avrebbe fornito la dichiarazione richiesta dal disciplinare avente ad oggetto la messa a disposizione, in favore della Speedy Enterprise s.r.l., delle risorse necessarie “dettagliatamente indicate”;
Si sono costituiti sia il Comune di Altamura che il Consorzio TRA.DA, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del gravame per difetto di interesse in considerazione della omessa rituale notifica alla Speedy Enterprise s.r.l. seconda classificata, con conseguente intangibilità  della posizione di quest’ultima ed impossibilità  per la ricorrente, terza classificata, di conseguire l’invocata aggiudicazione.
Quanto al merito, evidenziano l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, ed in particolare in necessaria sintesi:
– la circostanza che le diverse offerte tecniche abbiano riportato una valutazione identica non è di per sè motivo di illegittimità  della gara, significando solo che, secondo i criteri stabiliti dal bando, tutte le offerte soddisferebbero i parametri valutativi richiesti;
– la commissione, in assenza di sottocriteri in sede di lex specialis, non potrebbe differenziare la propria valutazione, rigorosamente circoscritta, quanto al contestato punteggio assegnato (10 punti) per la “pronta reperibilità “, alla mera indicazione di automezzo adibito ad officina mobile;
– le valutazioni espresse dalla commissione sarebbero del tutto coerenti con le prescrizioni della gara;
– la Speedy Enterprise s.r.l., seconda classificata, avrebbe pienamente soddisfatto il requisito di capacità  tecnica, non potendo incidere negativamente la mancata indicazione di aver svolto servizi analoghi nel solo periodo maggio 2011 – dicembre 2010;
– nel contratto di avvalimento sottoscritto dalla Speedy Enterprise s.r.l. con la Spadaro Viaggi s.r.l. sarebbero specificati sia i mezzi sostitutivi che il numero medio annuo di autisti in organico, soddisfacendo i requisiti contenutistici di cui al Disciplinare di gara;
– la Donato Trasporti s.r.l., esecutrice del servizio per conto del Consorzio TRA.DA, non sarebbe dotata della figura del direttore tecnico, secondo la visura camerale depositata in giudizio;
– la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 dovrebbe essere effettuata solo dai consorziati individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto;
– quanto ai requisiti di capacità  tecnica, il bando di gara prevede che l’importo di 900.000,00 euro per servizi analoghi dovesse riferirsi al triennio complessivamente considerato.
Con motivi aggiunti, la ricorrente estende l’impugnativa al contratto rep. 4608 stipulato tra il Consorzio TRA.DA ed il Comune di Altamura in data 15 novembre 2011, deducendo censure in via derivata rispetto a quelle già  avanzate con il ricorso introduttivo.
Il controinteressato Consorzio TRA.DA presenta altresì ricorso incidentale con cui impugna gli atti della gara di che trattasi, nella parte in cui non viene decretata l’esclusione della ricorrente principale, deducendo le seguenti doglianze:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.lgs. 163/2006, del bando di concorso punto III 2.1.3. lettera B) e dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006: dalle carte di circolazione dei mezzi sostitutivi in dotazione della ricorrente principale, emergerebbe trattarsi di autobus per trasporto di persone e non già  di automezzi destinati al trasporto scolastico regolarmente collaudati ed omologati come richiesto dal bando, ragion per cui il ricorrente principale doveva escludersi sia in quanto carente dei requisiti di capacità  tecnica, sia per aver reso falsa dichiarazione;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006: la dimostrazione dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006, sarebbe avvenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni ivi stabilito.
Con ordinanza n. 881/2011 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo coerenti con le prescrizioni di gara, pur ad un sommario esame, le valutazioni espresse dall’Amministrazione sull’offerta tecnica, in disparte la questione circa l’effettiva ammissibilità  del ricorso in relazione alla dimostrazione, da parte della ricorrente, di poter conseguire un’effettiva utilità  dall’accoglimento del gravame; con ordinanza n. 329/2012, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, fermo restando la “necessità  di un approfondimento in sede di merito sia della correttezza dell’evocazione in giudizio della seconda classificata, sia della valutazione del merito tecnico delle offerte”.
La ricorrente principale ha ampiamente controdedotto ai motivi del ricorso incidentale, rappresentando, in particolare, che gli automezzi sostitutivi avrebbero dovuto essere disponibili non già  al momento dell’offerta ma al momento successivo dell’aggiudicazione, ove sarebbe stata richiesta ed ottenuta, dal Ministero dei Trasporti, l’autorizzazione alla distrazione dei mezzi su altro servizio.
Quanto alle eccezioni in rito sollevate nei confronti del gravame principale, evidenzia in particolare di aver provveduto alla notifica presso la sede legale della Speedy Enterprise s.r.l. da quest’ultima indicata negli atti di gara e che il mancato perfezionamento nei termini della notifica sarebbe dipeso dal fatto del messo notificatore, contro il quale è stato peraltro presentato esposto all’ufficio U.N.E.P. della Corte d’Appello di Bari; chiede, in ogni caso, la concessione del beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2012, la difesa della ricorrente ha eccepito la tardività  del deposito dei documenti allegati nell’ultima memoria depositata dal Consorzio TRA.DA; le parti hanno indi svolto difese e la causa è passata in decisione;
2. Preliminarmente, quanto all’ordine logico di trattazione delle domande, ritiene il Collegio di affrontare con priorità  l’esame del ricorso principale, pur avendo il gravame incidentale carattere “paralizzante” – in quanto diretto all’annullamento degli atti di gara limitatamente alla mancata esclusione della ricorrente principale – per ragioni di economia processuale, in relazione alla relativa evidente infondatezza ed inammissibilità  per difetto di interesse (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4; T.A.R. Lazio Roma sez. III 07 ottobre 2011, n. 7808) con conseguente improcedibilità  del ricorso incidentale.
Può altresì prescindersi dall’esame della documentazione tardivamente depositata rispetto al termine di cui all’art. 73 c. 1 cod. proc. amm. dal Consorzio TRA.DA, in quanto irrilevante ai fini della definizione del giudizio.
3. Con il ricorso in epigrafe la Società  Autolinee Marino Michele s.r.l. impugna l’aggiudicazione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati della gara inerente la gestione del servizio di trasporto scolastico indetta dal Comune di Altamura, deducendo censure sia dirette alla caducazione dell’intera gara, sia del solo esito finale, contestando la mancata esclusione da parte della stazione appaltante sia della prima (Consorzio TRA.DA.) che della seconda classificata (Speedy Enterprise s.r.l.) odierne controinteressate.
3.1. Preliminarmente, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità  per mancata rituale notificazione del gravame nei confronti della seconda classificata, attesa l’evidente infondatezza nel merito delle censure dirette alla caducazione dell’intera gara, nonchè l’inammissibilità  per difetto di interesse delle rimanenti doglianze.
Ritiene il Collegio prioritario, in senso logico, l’esame delle censure di cui al I e II motivo, le quali evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento, comunque idonee, ove accolte, a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio (in questo senso Consiglio Stato sez. V 6 aprile 2009, n. 2143; id. sez. V sent. 11 gennaio 2012 n. 82; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II 10 giugno 2010, n. 2297; T.A.R. Lazio – Roma sez II 28 gennaio 2012, n. 93) atteso che non si può ottenere un’aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida.
Infatti, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V sent. 11 gennaio 2012, n. 82) il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le domande da proporre ed anche la possibilità  di indicare l’ ordine con il quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati (potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti), pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico – giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato; in particolare il giudice deve procedere all’ esame dei motivi di censura nell’ ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento, senza che il ricorrente possa, di contro, pretendere l’ esame in via prioritaria della censura preordinata all’aggiudicazione e, solo in caso di mancato accoglimento, del motivo di illegittimità  riguardante l’intera procedura (così anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII 9 dicembre 2010, n. 27132 ).
3.2. Le censure di cui al I e II motivo sono infondate e vanno respinte.
Ferma restando l’ampia discrezionalità  in capo alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del Codice Contratti pubblici, in ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa (ex multis Consiglio Stato sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1154), la circostanza dell’attribuzione alle offerte tecniche di tutti i concorrenti di un medesimo punteggio – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente – non costituisce di per sè motivo di illegittimità , poichè sebbene le offerte siano suscettibili di una valutazione differenziata sul piano quantitativo, tale elemento probabilistico non può essere posto a fondamento dell’annullamento di una attività  amministrativa espressione di elevata discrezionalità  tecnica (Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2008, n. 4069).
Nella fattispecie, la ricorrente anzichè contestare i criteri fissati dal bando (sotto il profilo della eccessiva genericità  e non idoneità  a consentire un effettiva selezione qualitativa) ne lamenta la cattiva applicazione, la quale premierebbe esclusivamente l’offerta con il maggior ribasso. Evidentemente, nell’ipotesi in cui le offerte siano state ritenute tecnicamente identiche oppure con lieve discostamento, l’elemento prezzo diviene giocoforza determinante al fine dell’aggiudicazione, senza che ciò comporti alcun effetto invalidante della gara effettuata con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla luce degli inoppugnati criteri stabiliti dal bando, la valutazione operata dalla commissione risulta non illogica nè irragionevole: in particolare, l’attribuzione del massimo punteggio (10 punti) sia alla ricorrente principale che alle controinteressate per la “pronta reperibilità ” risulta nulla più che conforme all’art. 9 punto B2 del Disciplinare, laddove è richiesto ai concorrenti di avere “una officina mobile onde provvedere alle riparazioni del mezzo o dei mezzi in avaria. L’officina mobile deve essere dimostrata indicando la targa dell’automezzo adibito ad officina mobile e le indicazioni della dotazione di bordo”. La Speedy Enterprise s.r.l. risulta aver indicato e comprovato la disponibilità  di una officina di riparazioni con sede a Bari da essa incaricata per il pronto intervento in caso di avaria di automezzi: in assenza di sub-criteri da parte del bando e non potendo la commissione introdurli ai sensi del novellato comma 4 del citato art. 83 (terzo correttivo del Codice contratti pubblici approvato con D.lgs 11 settembre 2008 n. 152, su cui vedi ex multis Consiglio di Stato sez V 22 febbraio 2011, n. 1094; id. sez. V 1 ottobre 2010 n. 7256: id. sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2189; id. sez. III 1 dicembre 2012, n. 514) l’operato della commissione è immune dalle censure dedotte.
Parimenti infondate sono le censure volte a contestare l’insufficienza del punteggio alfanumerico sotto il profilo dell’onere motivazionale, giacchè in presenza di criteri sufficientemente puntuali fissati dalla “lex specialis” ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la valutazione dell’offerta tecnica può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi, senza la necessità  di una ulteriore motivazione (Consiglio di Stato  sez. VI 8 marzo 2012, n. 1332).
3.3. Ne consegue l’infondatezza di tutte le doglianze dirette alla caducazione dell’intera gara, non riscontrandosi, in concreto, alcun indebito “svilimento” del profilo tecnico delle offerte.
4. Prive di pregio sono le censure di cui al VII, VIII e IX motivo dirette all’illegittimità  dell’aggiudicazione per mancata esclusione dell’impresa seconda classificata Speedy Enterprise s.r.l.
4.1. Ai sensi del punto III 2.1.2. lett. b) del bando di gara, è imposto ai concorrenti la dimostrazione della capacità  economico finanziaria consistente “nel conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi (2007, 2008, 2009) di un fatturato complessivo nel triennio pari ad almeno 350.000,00 IVA esclusa”; il successivo punto III 2.1.3. prevede la dimostrazione della capacità  tecnica consistente “nell’aver prestato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando servizi di trasporto pubblico di linea o scolastico per un importo complessivo nel triennio non inferiore a 350.000,00 IVA esclusa¦¦”
Lamenta la ricorrente che la Speedy Enterprise s.r.l. non avrebbe provato di aver svolto servizi analoghi nel periodo dicembre 2010 – maggio 2011, dovendosi prendere a riferimento temporale il periodo maggio 2009 – maggio 2011.
Orbene, la Speedy Enterprise s.r.l. ha in realtà  soddisfatto il requisito di capacità  tecnica, dichiarando che la società  ausiliaria ha prestato nel periodo 2008 – 2010 quindi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando (27 maggio 2011) servizi di trasporto per un importo complessivo nel triennio non inferiore a 900.000,00 euro, quindi ben al di sopra della soglia minima richiesta. Infatti, la riscontrata esperienza di servizio non è per nulla scalfita dalla mancata indicazione di servizi analoghi nel periodo dicembre 2010 – maggio 2011, dovendosi il requisito possedere, testualmente, “complessivamente” nel suddetto arco temporale, ben potendo quindi, come nella fattispecie, essere perfezionato anche prima della scadenza.
In carenza di ulteriori censure (quali l’irrilevanza dei suddetti servizi dichiarati in sede di gara) è da ritenersi che la Speedy Enterprise abbia pertanto comprovato il possesso del requisito di cui al punto III 2.1.3. del bando.
4.2. Infondata è la censura proposta al fine di scavalcare in graduatoria la seconda classificata, inerente la contestazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica della Speedy Enterprise per il servizio di “pronta reperibilità ” (10 punti) poichè, come già  anticipato, la suesposta società  risulta aver indicato e comprovato la disponibilità  di una officina di riparazioni con sede a Bari da essa incaricata per il pronto intervento in caso di avaria di automezzi: in assenza di sub-criteri da parte del bando e non potendo la commissione introdurli ai sensi del novellato comma 4 del citato art. 83, l’attribuzione di 10 punti (al pari delle altre concorrenti) risulta immune dalle censure dedotte.
4.3. Parimenti priva di pregio, infine, è la residua doglianza circa l’insufficienza contenutistica della dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria.
Il disciplinare di gara (pag. 15) ha richiesto, ai fini del ricorso all’avvalimento, una dichiarazione in cui l’impresa ausiliaria attesti di mettere a disposizione a favore del concorrente “le risorse necessarie dettagliatamente indicate” conformemente d’altronde al comma 2 lett. d) Codice Contratti pubblici.
Dalla documentazione depositata in giudizio emerge che la Spadaro Viaggi s.r.l. ha prodotto la dichiarazione di che trattasi (All. 4 alla memoria Comune di Altamura del 4 novembre 2012) unitamente alla specificazione, nel contratto di avvalimento, sia degli specifici mezzi sostitutivi rispondenti alle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997, sia del numero degli autisti messi a disposizione, sì da assolvere pienamente sul piano sostanziale all’adempimento degli obblighi a carico del concorrente in ipotesi di ricorso all’avvalimento, essendo semmai rimessa alla diversa fase di esecuzione del contratto la verifica da parte della stazione appaltante dell’effettiva utilizzazione delle risorse dichiarate.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’operato della commissione è pertanto immune anche dalle censure dedotte avverso la mancata esclusione della Speedy Enterprise.
6. L’infondatezza di tali censure determina la conseguente inammissibilità  per difetto di interesse di tutte le ulteriori doglianze di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti dirette a contestare l’ammissione alla gara del Consorzio TRA.DA., non potendo la ricorrente più trarne alcuna utilità , id est conseguire l’aggiudicazione, stante l’intangibilità  della posizione dell’impresa seconda classificata, secondo il consueto criterio della “prova di resistenza”applicabile in materia di gare d’appalto (ex plurimis T.A.R. Napoli Campania sez. I 10 marzo 2010, n. 1339; Consiglio Stato sez. IV 12 maggio 2008, n. 2167).
Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– dichiara in parte inammissibili ed in parte infondati il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
– dichiara l’improcedibilità  del ricorso incidentale;
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Altamura e del Consorzio TRA.DA, in misura di 4.000,00 euro ciascuno, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria