1. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Condizioni dell’azione – Formazione del silenzio inadempimento – In caso di provvedimento espresso ma comunicato erroneamente – Inammissibilità – Ragioni
2. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Natura dell’azione – Condanna a provvedere all’ostensione dei documenti – Non giudizio impugnatorio sul diniego tacito – Conseguenze
1. àˆ inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio – diniego in materia di accesso agli atti amministrativi allorquando l’Amministrazione dimostri di avere provveduto in relazione all’istanza di accesso con atto espresso, sebbene non trasmesso nel domicilio all’uopo indicato nell’istanza stessa. Ciò, infatti, impedisce la formazione del provvedimento tacito di diniego e preclude la pronuncia giurisdizionale in merito ad esso. La circostanza dell’erronea spedizione incide, al più, non sull’oggetto del giudizio ma sul computo dei termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento espresso, che decorreranno dalla prova della sua conoscenza.
2. Qualora si consideri il ricorso in materia di accesso agli atti non come giudizio impugnatorio avverso un provvedimento tacito di diniego (silenzio – rigetto) ma come azione di condanna nei confronti dell’amministrazione, previo accertamento dell’inesistenza di cause ostative all’ostensione dei documenti, è da ritenersi infondato il ricorso laddove l’amministrazione si sia dichiarata disposta a procedere all’ostensione e questa non sia avvenuta in ragione della mancata presenza del richiedente, non essendo configurabile, in questo caso, alcuna violazione dell’obbligo di provvedere.
N. 02036/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2012, proposto da Alessandro Cipriani, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Sibilla, con domicilio eletto presso Giorgio Costantino in Bari, via Argiro n. 90;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Commissione di concorso Dirigenti Scolastici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici di questa, in Bari, via Melo, n.97;
per ottenere
l’accesso ai seguenti atti e documenti:
1)a tutti i verbali della commissione giudicatrice dal suo insediamento al termine dei lavori, ed, in particolare
a) ai verbali con i quali la commissione ha adottato i criteri di valutazione e di correzione;
b) alle griglie di correzione approvate;
c) al verbale completo in cui sono contenute le operazioni di correzione e di valutazione degli elaborati dell’istante;
2) agli elaborati dell’istante;
3) a tutti gli elaborati di coloro che hanno superato la relativa prova di esame, naturalmente da mostrare in forma anonima, ovvero con mascheratura di ogni elemento utile ad identificare le generalità del candidato stesso;
nonchè per l’annullamento
– del silenzio rigetto formatosi in data 24.06.2012 sulla domanda di accesso presentata in data 23-25.05.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Claudio Sibilla e l’Avvocato dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver partecipato al recente concorso per la selezione di dirigenti scolastici e di non aver superato le prove scritte.
Ha, pertanto, formulato istanza di accesso relativa a tutti gli atti indicati in epigrafe, chiedendo che le comunicazioni in merito venissero effettuate presso il difensore avv. Claudio Sibilla, di cui ha indicato tutti i recapiti (anche telefonici e via mail).
L’Amministrazione ha risposto all’istanza di accesso, inviando copia dell’atto di parziale accoglimento della richiesta all’indirizzo di posta elettronica dell’istante (invece, che del suo difensore).
Di tale atto non ha avuto notizia l’interessato che, pertanto, ritenuto che si fosse formato il silenzio-diniego, ha impugnato l’atto tacito.
All’udienza dell’8.11.2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Risulta pacificamente in atti che, ben prima del decorso del termine per la formazione dell’atto tacito (ovverosia del termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di accesso), l’Amministrazione abbia provveduto in merito con un atto espresso.
Dunque, l’azione esercitata si rivolge in primo luogo verso un oggetto (inteso come atto tacito), inesistente.
Ciò preclude al Giudice di adottare la pronuncia reclamata dalla parte ricorrente.
E’ di palmare evidenza, infatti, che non può caducarsi un atto (benchè tacito) che non esiste perchè mai formatosi: è noto che la fictio iuris che connota un provvedimento implicito di diniego – o anche di assenso – postula un’inerzia dell’amministrazione per il tempo previsto dalla legge che qui, come s’è detto, non v’è stata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche laddove si configuri l’azione esercitata non come giudizio impugnatorio (secondo un approccio ermeneutico più tradizionale che si fonda sulla equiparazione dell’atto implicito all’atto esplicito), bensì come azione di condanna nei confronti dell’amministrazione, previo accertamento dell’inesistenza di cause ostative all’ostensione dei documenti (secondo altra tesi che preferisce distinguere tra ipotesi impugnatorie, in presenza di un atto esplicito, e giudizio di condanna “pura”, in ipotesi di diniego tacito, negando la equiparazione tra rifiuto di ostensione esplicito e silenzio sull’istanza).
La condanna, infatti, presuppone l’inadempimento di un obbligo.
Tuttavia, nessun inadempimento (recte: violazione dell’obbligo di provvedere) è configurabile, laddove l’amministrazione si sia dichiarata disposta a procedere all’ostensione e questa non sia avvenuta in ragione della mancata presenza del richiedente (nel caso di specie non presentatosi nel giorno indicato), così come, del resto, previsto da diverse disposizioni del d. P.R. n. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Laddove si acceda a tale tesi ritiene il Collegio che più corretto sia adottare pronuncia di rigetto nel merito, dipendendo, il mancato accoglimento, dall’accertamento della infondatezza della pretesa (derivante dal comportamento dell’amministrazione, disponibile ad adempiere) piuttosto che dal difetto di uno dei requisiti dell’azione, rappresentato dall’oggetto del giudizio impugnatorio.
Ritiene il Collegio preferibile la prima linea argomentativa succitata – premesso che nel caso di diniego esplicito è innegabile la natura impugnatoria del giudizio – poichè essa consente di qualificare in modo uniforme (cioè a carattere impugnatorio, anche se misto a condanna di esibire gli atti richiesti) il giudizio per l’accesso, indipendentemente dalla circostanza che abbia ad oggetto un diniego esplicito o implicito.
Ogni disquisizione in merito risulta, comunque, superflua ai fini del soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente, in quanto è insuperabile la considerazione che, diversamente da quanto ritenuto ed esposto in ricorso, è stato adottato un atto esplicito di accoglimento (benchè parziale) dell’istanza.
L’atto esplicito, infatti, laddove non impugnato tempestivamente si consolida, divenendo inoppugnabile, così precludendo che una pronuncia giurisdizionale (quella emessa nel presente giudizio) possa sostanzialmente condurre alla sua disapplicazione.
In presenza di tale atto (che va impugnato), dunque, l’odierno giudizio non può trovare accoglimento.
Il problema dell’erronea spedizione (via e-mail) della copia dell’atto da impugnarsi, va risolto nel senso della sua incidenza sul decorso dei termini per l’impugnativa e non sull’oggetto del giudizio.
In altri termini, se l’atto esplicito è stato adottato ma il destinatario non ne ha avuto conoscenza perchè comunicato ad un indirizzo diverso da quello eletto, fino alla prova dell’avvenuta conoscenza, non decorreranno i termini per l’impugnativa, fermo restando che questa andrà rivolta avverso l’atto espresso.
Nel caso di specie può ritenersi che la prova certa della conoscenza sia avvenuta senz’altro nel momento in cui è stata celebrata l’udienza camerale di trattazione del ricorso (o, eventualmente, prima laddove vi siano diverse risultanze non conosciute dal Collegio): sul punto va, tuttavia, rilevato che parte ricorrente non ha chiesto il rinvio dell’udienza camerale per la proposizione di un eventuale ricorso per motivi aggiunti, istituto, quest’ultimo ormai previsto anche in materia di ricorsi per l’accesso dal novellato art. 116, comma 1, cod. proc. amm.
Le spese, in ragione della particolare situazione di fatto che ha caratterizzato la controversia, possono essere, in via d’eccezione, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)