Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Revoca licenza ex art. 133 t.u.l.p.s. – Onere di motivazione rafforzato – Fattispecie
àˆ illegittimo il provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio della attività di vigilanza ex art. 133 del t.u.l.p.s. ove sia palesemente disattesa, a prescindere dagli aspetti formali (era stato omesso l’avviso dell’avvio del procedimento), l’esigenza di accuratezza della motivazione che deve sorreggere il giudizio d’inaffidabilità dell’impresa, comportante sì gravi conseguenze per la stessa (nella specie il TAR ha ritenuto inconsistenti gli elementi posti fondamento della revoca impugnata, quali le carenze organizzative dell’attività esercitata, che tuttavia risultavano ormai emendate; l’esistenza di un atto di diffida a carico dell’impresa per il mancato pagamento dello stipendio di una sola guardia giurata; la presenza nella compagine associativa di un dipendente condannato in primo grado ma assolto in appello).
N. 02035/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2010, proposto da:
L.C., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maldera, con domicilio eletto presso Maria Pia
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici siti in Bari, via Melo, n.97;
per l’annullamento
– del decreto prot. n. 21226/16°/area o.p. i° bis del 22.12.2009 del Prefetto della provincia di Bari, notificato in data 07.01.2010, con cui è stata disposta la revoca della licenza ex art. 133 del t.u.l.p.s. rilasciata al sig. C. L., in qualità di presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’associazione “la m. v.” avente sede a Corato;
– della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza di cui all’art. 133 t.u.l.p.s., notificata in data 09.12.2009;
– della comunicazione di diniego di accesso agli atti amministrativi emessa dalla prefettura di bari, a firma dott. Bellomo, datata 14.12.2009;
– nonchè di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Simona Farelli, su delega dell’avv. L. Maldera e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto prefettizio con cui è stata disposta la revoca della licenza ex art. 133 del t.u.l.p.s. rilasciata al sig. C.L., in qualità di presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’associazione “la m. v.” che esercita attività di vigilanza dei fondi rustici, con facoltà di servirsi di guardie giurate particolari, previa nomina delle stesse.
La revoca viene motivata in ragione:
delle carenze organizzative e della scarsa trasparenza dell’attività esercitata che compromettono la funzionalità dell’attività di vigilanza;
della diffida nei confronti dell’associazione promossa da una guardia giurata per il mancato pagamento degli stipendi;
della presenza, nella compagine associativa, in qualità di dipendente con mansioni di fattorino, di tale C., condannato in primo grado a oltre 5 anni di reclusione e destinatario, inoltre, di un attentato dinamitardo. Costui abuserebbe della propria qualità di dipendente, spacciandosi per guardia giurata (usando in modo improprio l’autovettura di servizio per effettuare attività di vigilanza cui non è autorizzato) e avrebbe rapporti con pregiudicati.
Tali motivi configurerebbero l’ipotesi di mancato controllo da parte del Presidente sulla corretta gestione dell’ente, cui si aggiungerebbero – quali motivi di revoca- la modesta struttura organizzativa ed il mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti del personale dipendente, nonchè l’utilizzo di personale privo dei requisiti normativamente previsti.
Il tutto, dunque, condurrebbe a ritenere la gestione dell’attività associativa poco trasparente e per ciò inaffidabile.
Con il ricorso in epigrafe il rappresentante pro tempore dell’associazione contesta la legittimità dell’atto, da un lato evidenziando la violazione delle garanzie partecipative per essere mancata una rituale comunicazione di avvio del procedimento di revoca (quella inviata sarebbe priva, infatti, dei requisiti normativamente prescritti), dall’altro censurando puntualmente le plurime ragioni giustificative indicate nel provvedimento.
La natura meramente formale della censura di violazione delle garanzie partecipative impone di escluderne la fondatezza, ritenendo il Collegio che solo le altre censure abbiano carattere sostanziale.
Il ricorso è fondato.
Con il primo punto del secondo motivo di ricorso si contesta, in particolare che l’amministrazione non avrebbe indicato in modo comprensibile e chiaro quali sarebbero le carenze organizzative. La motivazione sarebbe, sul punto, in buona sostanza, generica ed insufficiente.
Nel caso di specie, peraltro, il rilevato difetto di motivazione sottenderebbe, in realtà , non un vizio meramente formale, ma la mancanza di serie ed effettive ragioni a sostegno della decisione assunta. In altri termini le asserite carenze strutturali – che dal carteggio, versato in atti, intercorso tra l’associazione e la prefettura, consisterebbero essenzialmente in un sottodimensionamento del personale di vigilanza , in realtà , non sussisterebbero.
Infatti, la precedente prescrizione prefettizia, in ordine all’assunzione di sei guardie giurate – al fine di adeguare il personale all’estensione dell’attività di vigilanza, come richiesto dalla stessa Prefettura – era stata poi riformulata, richiedendosene l’assunzione almeno di una.
Peraltro, l’associazione aveva provveduto a depositare in Prefettura un nuovo piano di impresa, in data 16.10.2009, che l’amministrazione non avrebbe mai preso in considerazione.
Da ciò emergerebbe che le asserite carenze organizzative non sarebbero effettive e gravi, come dimostrerebbe, in via sintomatica, anche il fatto che gli stessi associati, destinatari del servizio di vigilanza, hanno richiesto al sig. Prefetto di continuare a fruire del servizio reso dall’associazione, a dimostrazione che questo risulta efficiente, a dispetto delle allegate carenze strutturali.
Così pure la circostanza che l’Ufficio Territoriale del Governo abbia ritenuto, in ultima analisi, sufficiente l’assunzione di una sola guardia giurata , invece, delle sei inizialmente richieste, evidenzia che le iniziali determinazioni sono state profondamente rivisitate dalla stessa amministrazione.
A ciò si aggiunga che il difetto di una sola unità lavorativa, non può integrare, secondo un criterio di ragionevolezza ed in assenza di dettagliata motivazione, una carenza organizzativa tanto grave da giustificare la revoca.
Con il secondo punto del II motivo di ricorso si censura l’esattezza dell’assunto che ha indotto la Prefettura a ritenere che siano riscontrabili inosservanze delle norme contrattuali a garanzia dei diritti delle guardie giurate.
Anche tale profilo di censura è fondato.
La prefettura mostra di aderire alla tesi che la presentazione di diffide al pagamento delle retribuzioni, da parte di un dipendente nei confronti del datore di lavoro, integri l’inosservanza riscontrata.
Così non è.
Le diffide, infatti, costituiscono atti di parte, privi – in assenza di un riscontro ulteriore – di una valenza probatoria certa. Esse indicano, in modo inequivoco, solo l’esistenza di un possibile contenzioso, ma non la fondatezza della pretesa del dipendente, nè tantomeno, l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro.
Esse, dunque, non possono assumere il preteso valore ritenuto dalla Prefettura.
Con il terzo punto del II motivo di ricorso si contestano, infine, le conclusioni cui è giunta la Prefettura in ordine al dipendente C. (nelle more licenziato dall’associazione).
Le circostanze evidenziate nel provvedimento, infatti, sarebbero anch’esse equivoche e non interpretabili nel senso ritenuto dalla Prefettura.
In particolare, la condanna del Tribunale di Trani non avrebbe natura definitiva e per ciò non potrebbe essere posta a fondamento di responsabilità del C., date, peraltro le circostanze della denuncia nei suoi confronti.
L’attentato dinamitardo ne indicherebbe la natura di vittima di atti delittuosi e non di persona di dubbia condotta.
Parimenti del tutto indimostrata sarebbe la circostanza che il C. userebbe a fini impropri la autovettura di servizio. In altri termini il mezzo di locomozione sarebbe sì in uso al dipendente, ma la Prefettura non avrebbe alcun elemento concreto per ritenerne l’uso improprio.
Anche tali contestazioni colgono nel segno.
In particolare la natura equivoca delle circostanze evidenziate dalla Prefettura emerge, oltre che dalle considerazioni difensive già riportate e che il Collegio condivide, dal fatto che la sentenza del Tribunale di Trani sopramenzionata è stata integralmente riformata in appello, con assoluzione dell’imputato, in quanto le persone offese escusse in dibattimento non sono state ritenute attendibili.
Le considerazioni appena esposte inducono il Collegio a confermare la decisione cautelare, annullando l’atto impugnato.
Restano ferme le ulteriori determinazioni della Prefettura che, potrà adottare nuovo atto di revoca, laddove rinvenga circostanziate carenze organizzative da evidenziare nel provvedimento di ritiro della licenza.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle particolari circostanze di fatto poste a fondamento della vicenda esaminata che giustificano le cautele dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto prot. n. 21226/16°/area o.p. 1° bis del 22.12.2009 del Prefetto della provincia di Bari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)