1. Accesso ai documenti della p.A. – Istanza motivata  – Atto adottato da Amministrazione diversa da quella interpellata – Conseguenze


2. Accesso ai documenti della p.A. – Attestazione di conformità  all’originale del documento – Presunzione autenticità  – Sussiste

1.  Ove sia accertato l’interesse dell’istante ad acquisire copia dei documenti richiesti all’Amministrazione, sussiste l’obbligo di consentire l’accesso anche nei confronti di quegli atti che, pur se emanati da altra p.A., siano in possesso di quella interpellata, ovvero che siano soltanto approssimativamente indicati nell’istanza ma di agevole reperimento per la stessa p.A..


2. In presenza dell’attestazione di conformità  all’originale della copia estratta di un documento, appare irrilevante la mancanza in esso degli estremi protocollari, oltre che della sottoscrizione dell’autore o del visto, poichè non può dubitarsi della sua autenticità  e della sua corrispondenza all’originale, salva l’eventuale proposizione della querela di falso.  

N. 01990/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2012, proposto da: 
Rossana Rossoni, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Cipe – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Bari, Sett.Leg.Reg.Lgm.Nazario Sauro, 33; 

nei confronti di
Pro.Sal. – Progettazioni Salentine Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; Consorzio Asi – Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, Anas Spa; 

per l’annullamento
della nota ANAS s.p.a. – Compartimento della Viabilità  per la Puglia – prot. cba – 0014010 – p del 12.04.2012, recante parziale accoglimento dell’istanza di accesso formulata dalla sig.ra Rossana Rossoni con atto del 25.02.2012 recapitato all’ente il successivo 29.02.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Pro.Sal. – Progettazioni Salentine Srl e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Anna Baglivo, su delega dell’avv. Luigi Paccione, avv. dello Stato Giovanni Cassano e avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente, proprietaria di terreni e fabbricati in Tricase (così come catastalmente indicati nel ricorso introduttivo), interessati dall’attività  di esproprio finalizzata alla realizzazione di ampliamento della SS. 275 tratto Maglie Leuca, impugna la nota prot. n. CBA 0014010 P del 12.4.2012, con la quale l’ANAS s.p.a. – Compartimento della Viabilità  per la Puglia ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 29.2.2012.
Ed invero, il Compartimento Viabilità  per la Puglia, con l’impugnata nota CBA 0014010 P del 12.4.2012, ritenuta la genericità  dell’istanza di accesso, ha invitato la ricorrente a presentarsi direttamente presso gli Uffici di Bari per l’individuazione degli atti, nonchè – relativamente all’acquisizione di copia di pareri espressi da altre Amministrazioni – a presentare ulteriore istanza direttamente alle Amministrazioni interessate.
Afferma la ricorrente che nel corso dell’accesso agli atti presso gli uffici di Bari del 17.4.2012 l’istanza proposta è stata evasa solo parzialmente atteso che il responsabile del procedimento, Ing. Marco Bosio, non avrebbe consentito l’estrazione di copia di una serie di atti e documenti, sulla base della riferita ragione ostativa consistente nella impossibilità  per il predetto di assicurarle la conformità  rispetto agli originali detenuti negli uffici ANAS in Roma.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.Violazione degli artt. 22 ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità , erronea presupposizione e per ingiustizia manifesta. Sviamento di potere e di procedura.
2. violazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità , erronea presupposizione e per ingiustizia manifesta. Sviamento di potere e di procedura.
Si sono costituiti in giudizio l’ANAS s.p.a. (depositando documentazione), nonchè la Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della G.R. e la Pro. Sal s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, aggiudicataria dei lavori, tutti chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Premesso che ricorrono tutti i presupposti formali e processuali di ammissibilità  del ricorso, rileva il Collegio che lo stesso è fondato e meritevole di accoglimento.
àˆ anzitutto censurabile l’invito rivolto alla ricorrente – relativamente alla richiesta di acquisizione di pareri e atti istruttori emanati da altre Amministrazioni o Enti interessati alla procedura di esproprio – di rivolgere ulteriore e separata istanza, per ciascuno di tali atti, direttamente alle varie Amministrazioni, atteso che – sulla base del chiaro dettato della vigente normativa – ricorre l’obbligo di consentire l’accesso da parte dell’Amministrazione o Ente il quale, ancorchè diverso dall’Ente o Amministrazione che ha adottato l’atto connesso o presupposto di cui si richiede l’accesso e l’estrazione di copia, ne abbia comunque la materiale disponibilità .
La ratio di tale norma è evidentemente quella di arginare un comportamento ostruzionistico e defatigatorio e di consentire una semplificazione dell’accesso al cittadino.
Nè può condividersi l’assunto secondo cui l’istanza della ricorrente risulterebbe generica e immotivata, considerato – da un lato – che la ricorrente ha puntualmente gli estremi degli atti da acquisire ovvero ne ha fornito puntuali indicazioni, idonee a determinarne facilmente l’individuazione e – dall’altro – che l’istanza appare adeguatamente motivata in ragione delle evidenti ragioni di tutela delle posizioni di diritto dominicale minacciate dalla procedura espropriativa in atto, risultando peraltro dalla stessa ricorrente proposto rituale ricorso innanzi al T.A.R. Puglia Lecce Sez. I r.g. 1091/2011.
Risulta evidente che l’accesso nei termini richiesti costituisce attività  doverosa da parte dell’Amministrazione e che l’istanza di che trattasi risulta direttamente e strumentalmente collegata all’esigenza di predisporre adeguata tutela nelle sedi competenti, diritto oggetto di tutela privilegiata ex art. 24 Cost..
L’Amministrazione onerata, alla stregua delle incontestate affermazioni della parte ricorrente di cui alla memoria depositata in data 9 ottobre 2012, ha adempiuto solo parzialmente all’obbligo di consentire l’accesso nei termini richiesti nell’istanza del 25/2/2012, atteso che non risultano consegnati tutti i documenti e gli elaborati specificamente indicati dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 9/10/2012 (pagg. 4, 5 e 6).
Rileva in proposito il Collegio che detti documenti, ancorchè non indicati nell’originaria istanza nei loro estremi identificativi (solo in quanto evidentemente non in possesso della ricorrente), rientrano tuttavia a pieno titolo tra quelli richiesti ai fini dell’accesso, in quanto comunque indicati , quanto all’oggetto, con sufficiente approssimazione, idonea a determinarne la specifica individuazione
Deve ritenersi pertanto persistere l’interesse della ricorrente in ordine alla decisione del ricorso in esame, stante la non integrale satisfattività  della documentazione trasmessa.
Ritiene viceversa il Collegio che non appare rilevante l’ulteriore doglianza della parte ricorrente, relativa all’assenza – su buona parte della documentazione consegnatale – degli estremi di protocollo di arrivo presso ANAS ovvero della sottoscrizione dell’autore o del visto, atteso che – in presenza dell’attestazione di conformità  della copia – non può allo stato (e salva l’eventuale querela di falso) dubitarsi della autenticità  dei documenti e della corrispondenza agli originali.
La domanda, cosi come precisata in sede di memoria del 9/10/2012, è quindi fondata nei termini suindicati.
Il ricorso va dunque accolto, ordinandosi conseguentemente ad ANAS s.p.a. in persona del responsabile p. t. di consentire alla ricorrente senza ulteriore indugio e – comunque entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – l’accesso e l’estrazione di copia di tutti gli atti indicati dai punti da 1) a 9) della memoria depositata dalla ricorrente in data 9.10.2012, alle pagg. 4,5 e 6, il cui contenuto deve intendersi qui espressamente richiamato e trascritto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 800,00 per spese diritti e onorari oltre iva e c.p.a., seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico di Anas s.p.a.; spese compensate nei confronti delle restanti parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda –
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti suindicati e, per l’effetto, ordina all’ANAS SpA, in persona del legale rappresentante p.t. di consentire l’accesso alla parte ricorrente relativamente agli atti e alla documentazione indicata nella predetta memoria depositata in data 9 ottobre 2012 entro il termine di giorni 20 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00 per spese diritti e onorari oltre iva e c.p.a..
Spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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