Procedimento amministrativo – Partecipazione – Esclusione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari – Natura di atto vincolato – Applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990 – Fattispecie

Sussiste la violazione delle garanzie procedimentali nel caso in cui venga disposta l’esclusione di un soggetto dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari a causa dell’occupazione senza titolo di un locale di proprietà  comunale non destinato alla residenza, anzichè dell’occupazione di “un alloggio gestito dall’ente medesimo”, così come prescritto dall’art. 22, c. 4, L.R. n. 54/1984; questo dato oggettivo preclude infatti che possa reputarsi palese, rispetto all’esclusione, “che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990.

N. 01993/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2011, proposto da Domenica Spinelli, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Aprea, con domicilio eletto in Bari, via Trevisani,106; 

contro
Comune di Bari; 
Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Maida, con domicilio eletto in Bari, via Borsellino e Falcone n. 19; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 2010/07535 – n. 20101120/00623 del 15/12/2010, a firma del Direttore di Ripartizione del Comune di Bari, dott. Umberto Ravallese, con cui si è preso atto che, con nota prot. n. 391 del 9/11/2010, la Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia ha trasmesso al Comune di Bari gli atti relativi alla Graduatoria definitiva dei partecipanti al bando di concorso n. 5/2008, approvato dal Comune di Bari con delibera n. 1114 del 14/12/2007, e che tale Graduatoria, come allegata all’atto, costituisce provvedimento definitivo, disponendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Bari per trenta giorni consecutivi;
– della predetta Graduatoria generale definitiva, allegata all’indicata Determinazione, di cui al bando di concorso regionale n. 5/2008, che è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Bari a far data dal 15/12/2010 e mai notificata o comunicata alla ricorrente;
nonchè di tutti gli atti prodromici c/o consequenziali, comunque connessi e, in particolare,
– del verbale di consistenza dell’alloggio del 15/7/2010, redatto ex legge regionale Puglia n. 54/84, occupato dalla ricorrente in Bari alla Via della Solidarietà  n. 54/14;
– della missiva prot. n. 175438/INF del 18/7/2011, inviata, a!l’esito della verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 10 della L.R. Puglia n. 54/84, dal Direttore di Ripartizione, dott. Umberto Ravallese, alla Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, con in allegato il fascicolo relativo alla situazione della concludente Domenica Spinelli;
– della deliberazione presa nella seduta del 19/7/2011 (stralcio del verbale n. 726) dalla 1° Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia,
– della missiva prot. n. 183445 del 26/7/2011, inviata all’esito della predetta deliberazione, dal Direttore di Ripartizione, dott. Umberto Ravallese, alla ricorrente, in cui si comunica la cancellazione della medesima dalla Graduatoria definitiva.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Marica Dolciamore, in sostituzione dell’avv. Antonio Aprea;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La signora Domenica Spinelli era collocata, con 11 punti, al 45° posto della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari, redatta all’esito del bando di concorso n. 5/2008, indetto del Comune di Bari con delibera n. 1114 del 14 dicembre 2007.
Con il ricorso in esame contesta sia la graduatoria sia i provvedimenti, in epigrafe meglio specificati, con i quali è stata esclusa dal medesimo elenco, in quanto è stato accertato, attraverso l’apposito verbale di consistenza del 15 luglio 2010, che “occupa abusivamente un locale di proprietà  comunale”.
Si è costituita la Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, sostenendo l’infondatezza delle censure.
Con ordinanza I dicembre 2011 n. 965 è stata respinta l’istanza cautelare, per i seguenti motivi:
“Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso, in considerazione del dirimente disposto di cui all’art 22 c. 4 l.r. Puglia n. 54/84, secondo cui l’occupazione abusiva di alloggi gestiti dall’ente gestore comporta, tra l’altro, l’esclusione dalla assegnazione nonchè la relativa decadenza, che si traduce, allo stato, nella carenza di un pur indiretto requisito per l’assegnazione di alloggi e.r.p.
Ritenuta in ogni caso la carenza dello stesso periculum in mora, poichè anche in ipotesi di mutamento della posizione nell’impugnata graduatoria in luogo della disposta esclusione, la ricorrente non risulterebbe in posizione utile per concorrere all’assegnazione di alloggio, circostanza che conduce comunque parimenti al rigetto della suindicata istanza cautelare”.
Infine la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 18 ottobre 2012.
Il ricorso dev’essere in parte accolto.
I motivi dedotti contro la graduatoria non hanno pregio. àˆ da osservare infatti che l’istante (la quale si è trasferita dopo la domanda presentata a norma del bando del 2007) rivendica un maggiore punteggio che deriverebbe dall’attuale situazione abitativa. Tale condizione, per la sua sopravvenienza e dubbia necessità  (non essendosi l’interessata spostata perchè sfrattata), infatti non incide sulla legittimità  della graduatoria, il cui eventuale aggiornamento è legato alla pubblicazione di bandi integrativi, ex articolo 9 della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54.
Quanto al suo depennamento dalla medesima graduatoria, la signora Spinelli contesta la violazione delle garanzie procedimentali, invocando l’articolo 15 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035.
In realtà  la successiva legislazione regionale (L.R. 20 dicembre 1984 n. 54), all’articolo 10, non contiene alcun obbligo di preavviso, anche se la fattispecie andrebbe comunque ricondotta alla generale previsione di cui agli articoli 7 e 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Si desume peraltro dall’articolo 22, quarto comma, della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54 che il provvedimento di esclusione, nell’ipotesi di occupazione senza titolo, configuri un atto vincolato, sicchè deve verificarsi l’annullabilità  degli atti impugnati alla luce dell’articolo 21 octies, secondo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nella memoria del 27 settembre 2012 e nella discussione in udienza, l’istante invero mette in dubbio la sussistenza del potere comunale nel caso concreto, perchè la norma regionale richiamata si riferisce letteralmente all’occupazione di “un alloggio gestito dall’ente medesimo”, mentre il locale abitato dalla ricorrente non è in sè destinato alla residenza.
Questo dato oggettivo preclude che possa reputarsi palese, rispetto all’esclusione, “che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In effetti, il quarto comma dell’articolo 22 della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54 menziona espressamente lo “alloggio gestito dall’ente medesimo” come oggetto dell’occupazione sine titulo da sanzionare e ciò non permette di dilatare il significato della locuzione fino a comprendervi ogni appropriazione di qualsiasi immobile di proprietà  pubblica.
D’altra parte, alla medesima conclusione si dovrebbe giungere anche tenendo conto della ratio nella disposizione che è quella di scoraggiare un illecito purtroppo assai diffuso, consistente specificamente nell’occupazione di alloggi di edilizia pubblica, che, se tollerato, comporterebbe la sostituzione dei parametri legali per l’assegnazione con meccanismi basati su strumenti fraudolenti e spesso violenti.
Da questo fenomeno che il summenzionato articolo 22 intende arginare è evidentemente diverso il caso di un locale commerciale di proprietà  comunale, del quale non è stato evidenziato neppure un qualsiasi rapporto (di pertinenza o anche genericamente di servizio) rispetto agli alloggi.
Di conseguenza, vanno annullati gli atti a partire dalla deliberazione presa nella seduta del 19 luglio 2011 (stralcio del verbale n. 726) dalla 1° Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, con la conseguenza che la verifica dei requisiti per l’assegnazione della casa in capo alla ricorrente dev’essere reiterata, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati a partire dalla deliberazione presa nella seduta del 19 luglio 2011 (stralcio del verbale n. 726) dalla 1° Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria