1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Omessa notifica del ricorso alle Amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato – Inammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Genericità  dei motivi – Infondatezza

1. E’ inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al giudicato amministrativo nel caso in cui non sia stata effettuata la notifica alle Amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato.


2. Deve essere dichiarato infondato il ricorso per l’ottemperanza, qualora non indichi in modo chiaro le modalità  in cui dovrebbe estrinsecarsi l’attività  di conformazione al giudicato dell’Autorità , (nella specie la controversia riguardava il recupero di somme che il ricorrente riteneva indebitamente trattenute dalla cooperativa edilizia di cui era socio, rispetto alla quale l’Amministrazione svolge compiti di vigilanza).

N. 02002/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2012, proposto da Nicolò Ragno, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Abbatista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia 37; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comitato di Edilizia Residenziale, 
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 5037/2002, resa inter partes dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione prima, in data 20 novembre 2002 e passata in giudicato, a seguito della sua notifica, in data 16 dicembre 2002.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Antonio Calvani, su delega dell’avv. Giovanni Abbattista;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Con ricorso notificato il 16 luglio 2012 e depositato il 31 luglio 2012, il signor Ragno ha chiesto che venga data ottemperanza alla sentenza 20 novembre 2002 n. 5037, resa inter partes dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione prima, sul ricorso n. 1315/2001, e passata in giudicato.
In origine l’interessato, quale socio della “Società  cooperativa edilizia Edoardo Germano” a r.l., con sede in Molfetta (BA), aveva contribuito a finanziare l’esecuzione di immobili ad uso abitativo mediante la concessione di un mutuo fondiario a condizioni agevolate.
Nel 1987, però, il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Puglia, sede di Bari, comunicava al Segretariato generale del Comitato di Edilizia Residenziale (C.E.R.) ed alla cooperativa succitata l’impossibilità  di concedere in favore dell’istante le agevolazioni statali, essendo egli risultato titolare di un reddito annuo superiore alla misura a tal fine prevista, per cui, con nota del 14 aprile 1999, n. 555, decretava la decadenza del ricorrente dai suddetti benefici.
Inoltre, in data 11 marzo 2001, la Società  Cooperativa “E. Germano” gli intimava il versamento della quota residua del mutuo agevolato, precedentemente a lui concesso, in qualità  di socio della predetta Società , pari a complessive lire 56.760.353; il Presidente della Società  cooperativa gli comunicava la sua esclusione dalla Società , adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2001, e gli intimava il rilascio dell’alloggio assegnatogli in data 9 luglio 1977, in Molfetta, Viale Martiri della Resistenza, n. 36/c.
Impugnati suddetti atti, questo Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso.
In definitiva l’interessato lamenta oggi che le Amministrazioni resistenti non abbiano dato seguito alla sentenza e non si sia provveduto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla cooperativa e domanda quindi che vengano adottati gli atti all’uopo necessari, stante il suo diritto di godere dei benefici di cui all’articolo 21 della legge n. 457/1978.
La causa è stata riservata dalla decisione alla camera di consiglio del 15 novembre 2012.
B. Il ricorso è inammissibile e pure infondato.
Da un lato, infatti, il medesimo non è stato notificato alle Amministrazioni statali resistenti presso l’Avvocatura dello Stato, con conseguente nullità  dell’atto comunicativo (per tutte, di recente: T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 giugno 2012, n. 5182). Dall’altro, le deduzioni attoree non risultano affatto chiare sugli atti richiesti e sulle relative modalità  in cui dovrebbe estrinsecarsi l’attività  di conformazione al giudicato dell’Autorità , se non per l’aspetto dell’auspicato recupero delle somme che il signor Ragno ritiene indebitamente trattenute dalla cooperativa edilizia. Si tratta però evidentemente di una controversia di tipo civilistico che contrappone l’Ente al suo associato, rispetto alla quale la sentenza n. 5037/2002 rappresenta solo un mero (e autonomo) presupposto logico-giuridico.
Non occorre infine statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituite le intimate Amministrazioni.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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