Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Disciplina della distanza minima dai confini – Criterio di calcolo – Dal confine di proprietà – Fattispecie
E’ illegittimo il diniego di permesso di costruire motivato dalla circostanza che la sopraelevazione richiesta non rispetterebbe la distanza dal confine interno di altra particella catastale ricadente nella proprietà dello stesso richiedente, giacchè il parametro della distanza minima dal confine deve essere misurato muovendo dal confine della proprietà del richiedente verso l’esterno.
N. 02025/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2012, proposto da:
Lidia Lucia Logrieco, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, via Q. Sella, 36;
contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;
per l’annullamento
del diniego di permesso di costruire prot. 167656 del 17.7.2012, notificato a mezzo posta il 3.8.2012;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, compresi, ove mai occorra: la proposta del Responsabile del procedimento del 6.7.2012, il preavviso di rigetto del 4.6.2012 prot. n. 129139 e il parere del coordinamento tecnico interno del 23.5.2012; nonchè il preavviso di rigetto del 17.11.2011 prot. n. 270479, il diniego prot. n. 201056 del 25.8.2011 e il relativo preavviso di rigetto prot. 141847 dell’ 8.6.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Augusto Farnelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe Lucia Logrieco ha impugnato il diniego di permesso di costruire notificatole il 3.8.2012 e gli atti presupposti, esponendo di essere proprietaria di un fabbricato sito in Bari-S. Spirito, confinante con il giardino di pertinenza di una villa anch’essa di sua proprietà ;
che la ricorrente ha esposto che con istanza del 12.10.2010 aveva richiesto al Comune di Bari il permesso di costruire per la sopraelevazione del fabbricato, a norma della L.R. 14/2009, avendo progettato un ampliamento di mq 100;
che il Comune le aveva notificato dapprima il preavviso di rigetto dell’istanza, evidenziando che “la edificazione realizzanda è posta a distanza non regolamentare dai confini anche se contermine a stessa proprietà che viene interessata solo per quanto riguarda il suolo e non anche i fabbricati sullo stesso insistenti”, e poi il diniego definitivo, per le stesse ragioni;
cha a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 14/2009, eccesso di potere per irrazionalità manifesta, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, in quanto il Comune ha ritenuto che la sopraelevazione non rispetterebbe la distanza dal confine tra le due particelle catastali entrambe di proprietà della ricorrente, specificando, infatti, che in caso di ripresentazione dell’istanza avrebbe dovuto essere considerata la proprietà nel suo complesso;
che l’area di proprietà della ricorrente confinante con il fabbricato da sopraelevare era, peraltro, inedificabile in quanto giardino di pertinenza della villa anch’essa di sua proprietà , e comunque una futura edificazione avrebbe dovuto rispettare le distanze minime che le n.t.a. del vigente PRG fissavano in m. 10 tra i fabbricati;
ritenuto che il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il parametro della distanza minima dal confine deve essere applicato con riferimento al confine della proprietà del richiedente, mentre nel caso di specie è pacifico che l’amministrazione ha misurato il coefficiente a partire dal confine catastale tra due particelle entrambe di proprietà della ricorrente;
ritenuto pertanto che, trattandosi di richiesta di ampliamento sull’unico lotto appartenente alla stessa ricorrente, non risulta applicabile il limite della distanza dal confine, da ritenersi coincidente con il confine di proprietà ;
che una diversa interpretazione, fondata sull’esigenza di garantire il rispetto dei coefficienti minimi anche a fronte di una successiva alienazione e quindi del venir meno dell’identità del proprietario delle due particelle, contrasterebbe comunque con la facoltà del proprietario di frazionare successivamente ed alienare parzialmente anche un fondo già edificato, di tal che una diversa regolamentazione delle due ipotesi risulta illogica;
considerato, infine, che il fabbricato in progetto confina con area della stessa ricorrente inedificata, trattandosi di giardino pertinenziale dell’altro edificio di proprietà della Logrieco, cosicchè nel caso di specie non si pone un problema di distanze tra costruzioni;
che il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna il Comune di Bari alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 complessivi oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)