Processo amministrativo – Contratti pubblici – Sospensione del contratto – Ammissibilità  – Fattispecie

La sospensione in sede cautelare dell’efficacia di un contratto d’appalto risponde alle esigenze di effettività  ed immediatezza della tutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 24 ottobre 2011 n. 4677). Nel caso di specie, il contratto era stato stipulato nonostante l’annullamento in sede giudiziale della lettera di invito e dell’aggiudicazione relativa.
 
Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 12 dicembre 2012 n. 4834 – 2012; decreto  27 novembre 2012 n. 4640 – 2012 ric. n. 8322 – 2012

N. 00864/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01534/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2012, proposto da:

SO.ME.D. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro
Istituto Tecnico Commerciale Linguistico Statale Marco Polo, non costituito;
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, non costituito;
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, non costituito; 

nei confronti di
SGD Vending Dimatic s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Loiodice e Marco Sabino Loiodice, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Nicolai, 29; 

per la declaratoria
della inefficacia del contratto prot. n. 2627 stipulato in data 1 aprile 2011 dall’Istituto Tecnico Commerciale Linguistico Statale Marco Polo con la società  SGD Vending Dimatic s.r.l.;
nonchè per il risarcimento del danno patito dalla ricorrente in conseguenza della condotta illecita serbata dal dirigente scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di SGD Vending Dimatic s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Baglivo (per delega di Luigi Paccione) e Marco Sabino Loiodice;
 

Ritenuto che la domanda di caducazione del contratto appare prima facie meritevole di accoglimento, vista la sentenza di questa Sezione n. 736/2012 di annullamento della lettera d’invito e dell’aggiudicazione;
Ritenuto che la sospensione dell’efficacia del contratto in sede cautelare è consentita e risponde alle esigenze di effettività  ed immediatezza della tutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 24 ottobre 2011 n. 4677);
Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia del contratto prot. n. 2627 stipulato in data 1 aprile 2011 dall’Istituto Tecnico Commerciale Linguistico Statale Marco Polo con la società  SGD Vending Dimatic s.r.l.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)