Sanità e farmacie – Strutture sanitarie private – Esercizio di attività socio-assistenziali – Autorizzazione provvisoria – Proroga – Presupposti di fatto e di diritto – Fattispecie
Devono essere sospesi i provvedimenti amministrativi fondati su circostanze di fatto e di diritto rilevatesi erronee; nel caso di specie, sono stati sospesi i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio di una RSSA e di cancellazione dal relativo registro regionale, in quanto fondati, il primo, sull’erroneo presupposto della mancanza di un’istanza di proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio (invero, acquisita agli atti del giudizio) e, il secondo, sull’erronea interpretazione della normativa regionale (art. 49 co. 3 della L.R. n. 19/2006, come modificato dall’art. 20 della L.R. n. 19/2010).
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Vedi TAR, ric. n. 1440 – 2012
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N. 00871/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01440/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2012, proposto da:
Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, rappresentata e difeso dagli avv. Andrea Galentino e Franco Piccolo, con domicilio eletto presso Franco Piccolo in Bari, corso Cavour, n.124;
contro
Comune di Trani;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della determina dirigenziale n. 136 del 12.06.2012, inserita nel registro raccolta generale dirigenziali del comune di Trani al n. 902 del 19.07.2012, del dirigente della V ripartizione del comune di Trani trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 26017 del 25.07.2012 e ricevuta il 31.07.2012, avente ad oggetto: <<revoca autorizzazione provvisoria al funzionamento della struttura “casa di riposo e protetta villa dragonetti” delle suore piccole operaie del sacro cuore di Trani>>;
b) della determina dirigenziale n. 691 del 13.06.2012 della dirigente del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della regione Puglia pubblicata all’albo della regione Puglia dal 13 al 26.06.2012 e trasmessa alla ricorrente con nota del 13.06.2012 prot. n. 6453 e ricevuta il 18.06.2012, con la quale, preso atto della revoca di cui all’atto della precedente lettera a, determinava, “di cancellare, ai sensi dell’art. 49, co.3 l.r. n. 19/2006 e dell’art. 38 del reg. reg. n. 4/07, dal registro regionale delle strutture e dei servizi e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli “anziani” di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 53, la residenza protetta” villa dragonetti”, ubicata a Trani (BAT) iscritta al relativo registro regionale il 19.12.2006 con provvedimento 515 (per n. 114 posti letto -n.d.r.) sulla base dell’autorizzazione del 17 novembre 2006 n. 1633, per effetto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione provvisoria del 12.06.2012 con provvedimento n. 136 emesso dal comune di Trani (BAT);
c) della determina dirigenziale n. 692 del 13.06.2012 della dirigente del servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della regione Puglia pubblicata all’albo della regione Puglia dal 13 al 26.06.2012 e trasmessa alla ricorrente con nota del 13.06.2012 n. 6453 e ricevuta il 18.06.2012, con la quale, preso atto della revoca di cui all’atto della precedente lettera a, determinava , “di cancellare, ai sensi dell’art. 49, co.3 l.r. n. 19/2006 e dell’art. 38 del reg. reg. n. 4/07, dal registro regionale delle strutture e dei servizi e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli “anziani” di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 53, la residenza protetta” villa dragonetti”, ubicata a Trani (BAT) iscritta al relativo registro regionale il 19.12.2006 con provvedimento n. 514 (per n. 44 posti letto -n.d.r.) sulla base dell’autorizzazione del 17 novembre 2006 n. 1633, per effetto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione provvisoria del 12.06.2012 con provvedimento n. 136 emesso dal comune di Trani (BAT);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo dell’interesse agito con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Franco Piccolo e Lucrezia Girone;
La congregazione religiosa ricorrente impugna l’atto del comune di Trani di revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio di una RSSA e i conseguenti atti regionali di cancellazione dal registro.
L’assunto da cui muove il comune è che la congregazione era titolare di un’autorizzazione provvisoria per i 138 p.l. complessivi.
Per soli 70 p.l. ha provveduto a richiedere (ottenendola) l’autorizzazione definitiva.
Per i restanti, invece, mancherebbe un qualsivoglia provvedimento autorizzativo a causa della mancanza:
– sia dell’autorizzazione definitiva
– sia di quella provvisoria, essendo quest’ultima ormai decaduta perchè mai formulata istanza di ulteriore proroga, i cui termini (per la richiesta) sarebbero scaduti il 6.2.2012.
Il Collegio rileva che, da un lato, errata in fatto è la asserzione del comune – espressa nel provvedimento di revoca- che sia mancata un’istanza di proroga, in quanto questa è stata prodotta con domanda protocollata il 7.2.2011 (v. all. 4 ricorso).
Dall’altro osserva che l’art. 49 co 8, come modificato dall’articolo 20 della L.R. n. 19 del 31 dicembre 20108, non pare affatto disporre un termine di scadenza al 6.2.2012 per le autorizzazioni provvisorie (come ritenuto dalla Regione, v. pag. 5 memoria di costituzione della Regione), quanto piuttosto prevede la proroga di un anno per il termine fissato dai comuni ai sensi dei commi 5 e 7 per l’adeguamento agli standard normativamente richiesti per le strutture e i servizi che, entro il 6 febbraio 2011, dichiarino al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento.
Deve ritenersi, pertanto, che i provvedimenti impugnati sono fondati su circostanze di fatto e di diritto erronee, con conseguente accoglimento dell’istanza cautelare.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’oscurità del dato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende gli atti impugnati indicati in epigrafe.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23.4.2013 .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)