Sanità e farmacie – Piano di risanamento e riqualificazione del sistema sanitario – Discrezionalità tecnica – Limiti
Non integra sintomo di irragionevolezza nell’esercizio di discrezionalità tecnica la scelta della Regione di sopprimere, con l’approvazione dell’ultimo piano di rientro ospedaliero, un punto nascita che abbia da sempre registrato un numero di parti annui pari quasi alla metà della media dei 500 parti all’anno richiesti dagli atti di programmazione prodromici all’approvazione del suddetto piano, non costituendo, pertanto, circostanza rilevante neppure la ristrutturazione del reparto, in quanto essa ha avuto luogo soltanto in tempi recenti.
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Vedi TAR, ric. n. 1388 – 2012
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N. 00870/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01388/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2012, proposto da:
Comune di Maruggio, Comune di Avetrana, Comune di Sava, Comune di Torricella, Comune di Lizzano e Comune di Fragagnano, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Nazario Nardella, con domicilio eletto presso Franco A. Del Vecchio in Bari, via Abate Gimma n. 180;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, c/o Avv.ra Reg. Puglia- Lungomare N.Sauro n. 33;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Sebastio, con domicilio eletto presso Francesca Sogari in Bari, via Dante Alighieri n. 3;
nei confronti di
Comune di Manduria, Comune di Grottaglie;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 05 giugno 2012 della regione Puglia -codice cifra: aos/del/2012/00050- oggetto: “piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012 – modifica ed integrazione al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia”;
– nonchè del regolamento regionale della regione Puglia del 7 giugno 2012, n. 11, avente oggetto: “piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012 – modifica ed integrazione al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia”;
– nonchè di tutti gli atti istruttori e valutativi citati nei provvedimenti sopra richiamati ed in particolare, ancorchè non conosciuti dai ricorrenti, posti a base della scelta della regione Puglia di disattivare il punto nascita di Manduria e, quindi, dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Manduria; e, in particolare anche degli atti, con i quali l’azienda sanitaria locale di Taranto ha trasmesso alla regione Puglia i dati con riferimento al numero annuale di parti; con ogni comunicazione relativa al procedimento amministrativo che ha condotto alla disattivazione dell’u.o. di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Manduria; anche riferito al periodo di tempo in cui la detta u.o. ha operato, alle condizioni e al numero dei dipendenti e alle attrezzature; nonchè di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche se non conosciuto purchè lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Nazario Nardella, avv. Angelo Sebastio e av. Adriana Shiroka;
Osserva il Collegio che il ricorso non si appalesa fondato.
Convincono, in particolare, della difesa regionale, le indicazioni (non smentite da controparte) inerenti la apprezzabile esiguità dei parti registrati presso il reparto soppresso (appena 222 nell’anno di riferimento), ben al di sotto della media richiesta dai dati scientifici delle agenzie specializzate e dai precedenti atti di programmazione, pari a 500.
Il dato, peraltro, è sostanzialmente costante anche negli anni precedenti, sicchè sostanzialmente irrilevanti, ai fini della fruizione da parte del pubblico, sono le circostanze contingenti evidenziate dalla difesa delle parti ricorrenti.
Ritiene il Collegio che la scelta, alla luce di tale dato dirimente, pur a fronte della documentazione prodotta alla precedente udienza attestante la recente ristrutturazione del reparto, non si manifesti irragionevole.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)