Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Inquinamento – Bonifica di aree – Ordinanza sindacale – Accertamento responsabilità  soggettiva – Necessità 

Va sospesa l’ordinanza sindacale ex art. 192, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006 con cui viene ordinata la “rimozione e l’avvio¦a recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi (eternit) ed al ripristino dello stato dei luoghi” rivolta al titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’area interessata, ove non preceduta da apposita istruttoria in contraddittorio col predetto titolare, volta ad accertarne l’effettiva responsabilità  in ordine all’abbandono dei rifiuti sul proprio fondo.

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Vedi TAR, ric. n. 1475 – 2012

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N. 00860/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01475/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2012, proposto da Società  Autostrade per l’Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro
Comune di Carapelle, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 39/2012 del 10.7.2012, ricevuta in data 17.7.2012, con la quale il Sindaco di Carapelle ha ordinato alla società  ricorrente, in qualità  di proprietaria delle aree interessate, la rimozione e l’avvio “¦ a recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi (eternit) ed al ripristino dello stato dei luoghi, a norma delle leggi vigenti in materia, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni della presente, avvertendo che in caso di mancato rispetto del termine stabilito si procederà  all’esecuzione in danno e al recupero delle somme anticipate”;
– di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carapelle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Anna Baglivo, su delega dell’avv. Luigi Paccione, e Giuseppe Mescia;
 

Rilevato che in forza della previsione normativa di cui all’art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006 la responsabilità  del proprietario dell’area per l’abbandono di rifiuti è soggettiva e che, pertanto, è compito dell’Amministrazione comunale effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati al fine di valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità  dolosa o colposa del proprietario ovvero di altro titolare di diritto reale o personale di godimento;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non risulta dalla motivazione del gravato provvedimento l’espletamento di detta attività  istruttoria;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)