Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Grave inadempimento dell’aggiudicataria – Autotutela – Annullamento d’ufficio e revoca del provvedimento di aggiudicazione del servizio – Legittimità
àˆ legittimo il provvedimento di annullamento e revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi, con conseguente aggiudicazione in favore della seconda classificata ed escussione della cauzione provvisoria rilasciata dall’originaria aggiudicataria, in caso di ripetuti episodi di grave inadempimento a quest’ultima imputabili.
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Vedi Cons. St., ordinanza 14 gennaio 2013, n. 63sez. VI, ric. n. 8833 – 2012
Cfr. Tar Puglia Bari, sez. I, n. 857/2012; Cons. St., sez. VI; ric. n. 8831 – 2012
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N. 00858/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01298/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Augusto De Nicolo, Enzo Robaldo e Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Dante, 142;
contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 133;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell’Interno, Ente Nazionale Aviazione Civile ed Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Sicurcenter s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Ingaglio La Vecchia, Maria Beatrice Miceli, Raffaella Sara Russo e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40;
Banca Popolare di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Tamborra, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Papa Giovanni Paolo I, 10/D;
Massimo Devicienti e Domenico Muccio, non costituiti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 10412 del 13 luglio 2012, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha disposto l’annullamento e la revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione del 21 febbraio 2012, avente ad oggetto il servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva in partenza ed in transito presso l’Aeroporto di Brindisi, disponendo l’aggiudicazione del medesimo servizio in favore della seconda classificata e l’escussione della cauzione provvisoria;
delle note prot. 12141 del 21 agosto 2012, prot. 11178 del 27 luglio 2012 e prot. 11147 del 26 luglio 2012;
del bando e del disciplinare di gara, nella parte relativa alla cauzione provvisoria;
ove occorra, del provvedimento del 26 giugno 2012, prot. n. 9378 con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha disposto nei confronti della ricorrente la risoluzione del contratto di subconcessione sottoscritto in data 1 aprile 2008, avente ad oggetto il controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva in partenza ed in transito presso l’aeroporto di Brindisi;
del provvedimento del 19 ottobre 2012, prot. n. 15015, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha disposto l’integrazione della motivazione del provvedimento di risoluzione;
delle note prot. 15482 del 30 ottobre 2012 e prot. 12/77199 del 12 novembre 2012;
per la declaratoria dell’illegittimità della risoluzione del contratto e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti;
per la declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per l’annotazione del casellario informatico;
per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno ingiusto, attraverso la reintegrazione in forma specifica o per equivalente, ed alla restituzione delle somme conseguite a seguito dell’escussione della cauzione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell’Interno, Ente Nazionale Aviazione Civile, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Sicurcenter s.p.a. e Banca Popolare di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pietro Augusto De Nicolo, Enzo Robaldo, Emilio Toma;
Ritenuto che il provvedimento di decadenza del 26 giugno 2012 appare correttamente motivato, in relazione a ripetuti episodi di grave inadempimento (sottrazione di beni dai bagagli dei passeggeri) imputabili alla società ricorrente;
Ritenuto, inoltre, che il motivo attinente all’entità della polizza fideiussoria richiesta all’aggiudicatario (e non prodotta dalla ricorrente) non appare meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che la seconda classificata Sicurcenter s.p.a. si è adoperata per ottemperare a quanto prescritto dalla lex specialis di gara, che non risulta sotto tale profilo irragionevole o sproporzionata;
Ritenuto che siffatti presupposti sono di per sè idonei e sufficienti a giustificare la decisione assunta dalla stazione appaltante e che, pertanto, non occorre in questa fase esaminare l’ulteriore motivazione addotta con il provvedimento del 19 ottobre 2012 (impugnato con motivi aggiunti in corso di notifica);
Ritenuto di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Sicurcenter s.p.a., nella misura forfetaria indicata in dispostivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Sicurcenter s.p.a., a ciascuna nella misura di euro 1.500,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge). Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Rinvia alla camera di consiglio del 5 dicembre 2012 per la trattazione dell’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)