Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza  – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità 

àˆ ammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto in quanto lo stesso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett.c) c.p.a., rientra nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.

 
N. 01961/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2012, proposto da: 
CON.S.E.A.- Consorzio Servizi Ecologici Ambientali – Soc. Coop., rappresentato e difeso dall’avv.to Valentina Restaino, con domicilio eletto presso Tiziana Nuzzo, in Bari, via Putignani n. 56; 

contro
Comune di Eboli; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 417/2010 del Tribunale civile di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e udito per le parti il difensore avv.to Salvatore D’Agostino, per delega dell’avv.to Valentina Restaino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 417/2010 emesso il 5 gennaio 2010, non opposto e reso esecutivo il 19 maggio 2010, il Tribunale civile di Bari ha ingiunto al Comune di Eboli il pagamento in favore dell’odierna ricorrente, della somma di 30.961,78 euro, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, per credito derivante dall’esecuzione di appalto di servizi.
La ricorrente provvedeva altresì, per le suddette somme, a notificare atto di precetto nei confronti del predetto Comune, non ricevendone alcun pagamento.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.a.r. per l’ottemperanza al suesposto decreto ingiuntivo.
Alla camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto, come si evince dall’attestazione datata 19 maggio 2010 depositata in giudizio, di definitiva esecutività  del decreto, la quale presuppone, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., la mancata opposizione del debitore intimato.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo “per conseguire l’attuazione ¦..delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Eboli al decreto ingiuntivo in esame, la domanda deve essere pertanto accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Eboli di pagare alla ricorrente la somma di 30.961,78 euro di cui al decreto ingiuntivo n. 417/10 emesso il 5 gennaio 2010 dal Tribunale civile di Bari, indicato in precedenza, unitamente ad interessi legali e rivalutazione.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Eboli, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il compenso per l’opera del commissario, se dovuto, è posto a carico del Comune di Eboli.
Vanno altresì poste a carico del predetto Comune le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, per ogni eventuale seguito di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Eboli di dare integrale esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo n. 417/2010 emesso dal Tribunale civile di Bari e di pagare le somme sopra specificate in favore del CON. S.E.A. – Consorzio Servizi Ecologici Ambientali – Soc. Coop., nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà  di delega, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Eboli al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, oltre che del compenso al commissario, se dovuto.
Dispone l’invio di copia della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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