1. Processo amministrativo – Giurisdizione –  Indizione concorso  in luogo di assunzione di L.S.U.  – Interesse legittimo – Giurisdizione del G.A. – Sussiste
 
2. Procedimento amministrativo – Obbligo di provvedere – Silenzio della p.A. – Illegittimità 
 
3. Pubblico impiego – Concorsi – Riserva di posti ai L.S.U. -Automatico avviamento delle procedure di assunzione – Competenza della p.A.

1. Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia incardinata per la contestazione della scelta della p.A. di bandire un concorso pubblico piuttosto che procedere ad assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, in quanto la posizione azionata è di interesse legittimo.
 
2. àˆ illegittimo il silenzio opposto dall’amministrazione ad un’istanza proposta dai privati in considerazione del generale obbligo per la p.A., posto dalla L. 241/1990, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
 
3. Non può essere esaminata la domanda finalizzata ad ottenere l’automatico avviamento delle procedure di assunzione dei lavoratori socialmente utili nelle quote di riserva ad essi spettanti, in quanto compete all’Amministrazione scolastica la verifica in ordine all’insussistenza di requisiti ostativi.

N. 01979/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2012, proposto da: 
Maurizia Rubano, Cecilia Cilli, Angela Seccia, Vincenzo Rizzi, Francesco D’Atteo, Riccardo Di Corato, Rosaria Fiorella, rappresentati e difesi dagli avv. Sofia Pasquino, Antonio Corvasce, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi n.58; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato in Bari, via Melo, n.97; 

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere
sull’istanza di assunzione LSU quali collaboratori e operatori scolastici, attivando le procedure di assunzione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Corvasce e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di aver svolto attività  corrispondenti a quelle del profilo professionale di collaboratore scolastico in istituti statali di istruzione, quali lavoratori socialmente utili inseriti in progetti della Provincia di Bari per oltre ventiquattro mesi.
In virtù di tale servizio hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per soli titoli indetto con ordinanza ministeriale 30 maggio 2000, n. 153, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, per l’accesso ai ruoli relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) statale degli istituti e scuole d’istruzione primaria secondaria, istituti d’arte, licei artistici, istituzioni educative e scuole speciali statali.
Nei loro confronti è stata disposta l’esclusione (non impugnata) da tale procedura, perchè non titolari di rapporto di lavoro (impiego) alle dipendenze dello Stato o degli enti locali (tenuti sino al 31 dicembre 1999 a fornire alle scuole statali il personale a.t.a.), essendo, invece, lavoratori socialmente utili.
Questo Tar, con sentenza n.764/2011, resa su ricorso proposto da altri lavoratori socialmente utili, dopo una complessa vicenda processuale che ha radicato la giurisdizione sulla pretesa azionata dinanzi al G.A., ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dalle Amministrazioni pubbliche resistenti sulla richiesta finalizzata al perfezionamento della procedura di cui agli artt. 16 della l. n. 56/87 e 45 della l. n. 144/99 per l’avviamento e l’assunzione dei ricorrenti, nella misura del 30 % dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’a.s. 1999/2000 sino all’a.s. in corso e ha ordinato alle menzionate Autorità , ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di attivare le doverose procedure di legge per l’avviamento ad assunzione degli istanti.
A seguito della suddetta pronuncia gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorsi analoghi a quelli definiti con la citata pronuncia chiedendo, anch’essi analoga statuizione avverso il silenzio serbato sulle istanze di assunzione.
All’udienza del 25.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente sulla odierna controversia va affermata la giurisdizione del G.A., sulla scorta del principio affermato dalle S.U. con sent. n.4064/2010, secondo cui la causa petendi della controversia consiste nella contestazione della scelta dell’Amministrazione di non procedere ad assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e di bandire, invece, un concorso per tutti i posti disponibili nella qualifica (facendo derivare da tale opzione la negazione del diritto all’assunzione), con la conseguenza che la posizione azionata è d’interesse legittimo (perchè appunto relativa alla decisione amministrativa “a monte” d’indire il concorso con uno specifico bando includente i posti “riservati”).
Nel merito giova osservare che la pretesa azionata è duplice, in quanto i ricorrenti chiedono non solo di pronunciarsi espressamente sulle istanze indicate in ricorso , notificate tra il luglio e l’agosto 2011, ma anche che al ministero resistente venga ordinato di attivare le procedure di legge per l’avviamento ad assunzione degli istanti.
Il fine ultimo dei ricorrenti, pertanto, è la assunzione nella quota di riserva in misura del 30 % dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’a.s. 1999/2000.
Tanto premesso, se è indubitabile la fondatezza della pretesa di ottenere una pronuncia esplicita sulle istanze proposte, in considerazione dell’obbligo dell’amministrazione, sancito dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/90, di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito, con conseguente statuizione di accoglimento in parte qua, ad analoga conclusione non può giungersi in ordine alla richiesta di assunzione ed avviamento al lavoro.
La sentenza di questo Tar n.764/2011, invocata dagli istanti è stata, infatti, riformata in appello con decisione del C.d.S n. 2785/2012 che perchè, all’epoca della proposizione della domanda al TAR ovvero della diffida e messa in mora dell’amministrazione, i ricorrenti non rivestivano la qualifica di addetti ai lavori socialmente utili, bensì quella di “ex LSU”, in quanto stabilizzati con rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese di pulizia sin dal 1° luglio 2001 per effetto dell’art. 3, comma 3, lett. a) del D.M. 20 aprile 2001, n. 65.
Il Giudice di Appello ha, pertanto, stabilito, che la normativa invocata dagli originari ricorrenti non si applica nei loro confronti, risultando essi stabilizzati con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese di pulizie, sin dal 1° maggio 2001 e che essi hanno acquisito uno specifico status, in sede di applicazione del decreto interministeriale, emanato di concerto tra il Ministero del lavoro ed il Ministero del tesoro, del 20 aprile 2001, n. 65, conformativo delle sfere giuridiche e rimasto inoppugnato, che ha delimitato l’ambito oggettivo e soggettivo dei benefici spettanti al personale in precedenza impiegato.
Sulla scorta di tali principi risulta evidente che non può essere invocato l’automatico avviamento delle procedure di assunzione nei confronti degli LSU che ambiscano all’assunzione nelle quote di riserva del 30% già  citata, dovendo l’amministrazione scolastica verificare l’insussistenza di eventuali requisiti ostativi.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, pertanto, la domanda può essere accolta limitatamente alla richiesta di adozione un provvedimento esplicito sulle istanze proposte dai ricorrenti, ma nulla può essere invece statuito in ordine alla fondatezza della pretesa.
Le spese possono essere integralmente compensate stante l’andamento complessivo delle analoghe controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto dichiara l’obbligo delle amministrazioni intimate di pronunciarsi espressamente sulle istanze dei ricorrenti volte ad ottenere l’avviamento e l’assunzione dei ricorrenti, nella misura del 30 % dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’a.s. 1999/2000.
Rigetta nel resto.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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