Processo amministrativo – Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. – Decreto rettorile di risoluzione del contratto di formazione specialistica – Pregiudizio grave e irreparabile pregiudizio – Sussistenza – Fattispecie

Dev’essere sospeso ex art. 56 c.p.a. il decreto rettorile di risoluzione del contratto di formazione specialistica ai danni della ricorrente, ravvisandosi gli estremi del grave e irreparabile pregiudizio (nel caso di specie, il provvedimento impediva alla ricorrente di sostenere l’esame per il conseguimento del diploma di specializzazione nelle more della trattazione della prima camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare).

N. 00856/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01574/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2012, proposto da: 
Sabina Ilaria Tatò, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 
contro
Università  degli Studi di Bari; Regione Puglia; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del Decreto Rettorale n. 5443 disposto dal Magnifico Rettore dell’Università  degli Studi di Bari in data 15 novembre 2012, notificato alla ricorrente con racc. a mano in data 15 novembre 2012 con cui si decreta:
a. – la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stipulato in data 20 marzo 2008 tra la dott.ssa Sabina Ilaria Tatò, l’Università  degli Studi di Bari e la Regione Puglia;
b. – l’annullamento della carriera scolastica percorsa dalla dott.ssa Sabina Ilaria Tatò e gli esami di profitto sostenuti”;
nonchè degli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso e per l’accoglimento delle domande meglio specificate in ricorso;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che i provvedimenti impugnati impediscono alla ricorrente di sostenere l’esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina dello sport, già  fissato per il giorno 19 novembre 2012, cosicchè, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (19 dicembre 2012) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la sua situazione giuridica, come dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave ed irreparabile pregiudizio;
 
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati, onde consentire alla ricorrente di sostenere, con riserva dell’esito del giudizio, l’esame di cui sopra;
Fissa la camera di consiglio del 19 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 16 novembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)