Enti e organi p.A. – Rifiuto rilascio dichiarazione di regolarità  contributiva – Omessa considerazione crediti interessato nei confronti di enti comunali – Tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. – Accoglimento

Sussistono i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a. ai fini dell’accoglimento della cautela invocata da un’impresa, nei cui confronti gli enti previdenziali e assistenziali si siano rifiutati di rilasciare la dichiarazione di regolarità  contributiva, omettendo di prendere in considerazione i crediti che l’impresa in parola dimostra vantare nei confronti di alcuni enti comunali.

N. 00845/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01124/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bia, Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Antonino Sgroi, Franco Monaco, Lelio Maritato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;
Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INAIL in Bari, via Lungomare Trieste, 29;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Lizzano in data 24.7.2012;
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Zapponeta in data 5.7.2012;
– del provvedimento INPS con il quale si nega la compensazione dei debiti richiesta dalla odierna istante;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
dei DURC irregolari indicati nell’atto di motivi aggiunti;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società  ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. e contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012;
Rilevato che la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità  dedotta nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (5 dicembre 2012) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, tenuto conto delle gravi ripercussioni economiche che dagli atti impugnati derivano a carico della stessa ricorrente e dei lavoratori da essa dipendenti;
Ritenuto che effetto immediato della cautela invocata è la rimozione di ogni impedimento al rilascio di DURC regolari, anche in considerazione dei crediti di cui la ricorrente risulta essere titolare nei confronti dei Comuni di Scalea e di Montescaglioso;
 
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012 e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati nei sensi cui in motivazione.
Fissa la camera di consiglio del 5 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 13 novembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Francesco Cocomile

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)