1. Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione nel termine di legge – Inosservanza – Ricorso contra silentium – Onere per il ricorrente di provare la completezza della documentazione – Insussistenza


2. Procedimento amministrativo – Obbligo dell’Amministrazione di provvedere – Richiesta integrazione documentale – Inosservanza dell’interessato – Caducazione dell’obbligo suddetto

1. In sede di opposizione avverso il silenzio, il ricorrente non ha l’onere di dimostrare la completezza della documentazione richiesta, spettando tale adempimento all’Amministrazione, tanto più allorchè quest’ultima abbia omesso di rilevarne l’incompletezza nel termine legale per provvedere.


2. Ove l’interessato abbia omesso di fornire le integrazioni documentali richieste dall’amministrazione, viene meno il generale obbligo di provvedere codificato dall’art.2. L. n. 241/1990.

N. 01949/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2012, proposto da: 
E. On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Marrama, Maurizio Di Cagno, Claudio Vivani, Simone Abellonio e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43; 
contro
Provincia di Foggia; 
nei confronti di
Ecoware s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Daloiso, Filippo Pacciani, Giuseppe Abbruzzese e Alessandra Palatini, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, 75; 
Power Time Wind s.r.l. 
Ptw s.r.l.; 
per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2010 per la valutazione di impatto ambientale di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 32,5 MW nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte”, ad integrazione della precedente istanza – rimasta parimenti inevasa dalla Provincia – di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  alla valutazione di impatto ambientale ex art. 16 L.R. n.11/2001 presentata in data 24 luglio 2008;
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottare motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ecoware s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Alberto Marengo (per delega degli avv. ti Claudio Viviani e Simone Abellonio) Giuseppe Abbruzzese, Alessandra Palatini e Raffaele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, presentata il 27 dicembre 2010, relativa ad impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 32,5 MW nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte”, ad integrazione della precedente istanza – rimasta parimenti inevasa dalla Provincia – di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  alla valutazione di impatto ambientale ex art. 16 L.R. n.11/2001, presentata in data 24 luglio 2008.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli artt. 11 e 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, dell’art. 26 D.lgs. 152/2006 lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 150 giorni previsto dalla citata legge regionale, nonchè dall’art. 26 D.lgs. 152/2006
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori richiesti dalla Provincia di Foggia,, senza che la stessa abbia nemmeno avviato il procedimento.
Si è costituita la Ecoware s.p.a., eccependo in necessaria sintesi:
– l’improcedibilità  del gravame per tardività , dovendosi prendere come riferimento, al fine di calcolare il termine annuale per la proposizione dell’azione contro il silenzio (art. 31 c. 2 cod. proc. amm.), l’istanza di “screening” presentata il 24 luglio 2008 e non già  l’istanza di v.i.a., costituendo quest’ultima una mera prosecuzione della prima e non dando vita, quindi, ad un nuovo autonomo procedimento;
– l’insussistenza dell’obbligo di provvedere a carico della Provincia, stante l’incompletezza della documentazione presentata dalla ricorrente a corredo della domanda di v.i.a., con particolare riferimento allo studio di impatto ambientale, il quale non sarebbe più stato aggiornato dal 2008, quindi inidoneo a fornire una adeguata valutazione degli impatti cumulativi del parco eolico oggetto di v.i.a.
Avanza inoltre istanza istruttoria finalizzata all’acquisizione in giudizio della documentazione allegata alle istanze presentate dalla ricorrente alla Provincia di Foggia.
Con memoria di replica del 31 luglio 2012, la ricorrente ha controdedotto a tutte le suesposte eccezioni.
Alla camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Torremaggiore.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di 150 giorni (decorrenti dalla presentazione dell’istanza), ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 152/2006 (T.A.R. Puglia – Bari sez I 4 maggio 2012, n. 890).
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del D. lgs. n. 152 del 2006.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
Sul punto, debbono respingersi tutte le eccezioni sollevate dalla Ecoware s.p.a .
Quanto alla dedotta tardività  del gravame, la decorrenza del termine annuale per la proposizione dell’azione “contra silentium” prescritto dall’art. 31 c. 2 cod. proc. amm. va computata alla scadenza del centocinquantesimo giorno a partire dal 27 dicembre 2010, data di presentazione dell’istanza di v.i.a., dal momento che la ricorrente ha chiaramente inteso avvalersi della tutela avverso il silenzio rifiuto riguardante la v.i.a. e non di quella avverso la precedente istanza di “screening”, trattandosi di procedimenti comunque autonomi (ex multis Consiglio di Stato sez IV 3 marzo 2009, n. 1213).
Con l’istanza del 27 dicembre 2010, la ricorrente ha infatti esercitato la facoltà  consentitagli dalla legge (art. 4 c. 6 lett. b) della L.R. Puglia 12 aprile 2001 n. 11) di opzione “omisso medio” per la procedura finalizzata a garantire il maggior livello di tutela ambientale (v.i.a.) anche per i progetti sottoposti a “screening”.
Quanto alla eccepita carenza dell’attualità  dell’obbligo di provvedere, va ribadito, sul piano sistematico, che in sede di azione “contra silentium” il ricorrente non ha l’onere di dimostrare in giudizio la completezza della documentazione richiesta per la procedibilità  dell’istanza medesima, atteso che tale adempimento spetta all’Amministrazione, la quale entro il termine legale per provvedere deve rilevarne l’eventuale incompletezza ed invitare l’interessato, ove possibile, ad effettuare l’integrazione (T.A.R. Sicilia Palermo sez. II 20 dicembre 2011 n. 2426). Soltanto laddove l’interessato non provveda al suddetto invito viene meno il generale obbligo di provvedere codificato dall’art. 2 legge 241/90, dovendo l’Amministrazione essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la domanda, come integrata dall’interessato (ex multis T.A.R. Sardegna sez. I, 21 ottobre 2011, n. 1023; T.A.R. Puglia Bari 21 maggio 2012, n. 981).
Coerentemente con la generale disciplina sul procedimento amministrativo, l’art. 14.4 del D.M. 10 settembre 2010 n. 47987 recante “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti alternative” in materia di procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs. 387/2003, onera l’Amministrazione di comunicare all’istante l’eventuale incompletezza della documentazione prescritta, a cui segue la sospensione del procedimento sino all’intervenuta integrazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti della Provincia di Foggia, mentre sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione con la Ecoware s.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale del progetto di un parco eolico nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte”, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 11/2001 e dell’art. 26 D.lgs. 152/2006.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge; compensa con la Ecoware s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria