Pubblico impiego – Forze armate – Procedimento disciplinare – Art. 103, D.P.R. n. 3/1957 – Principio di immediatezza della contestazione disciplinare – Fattispecie

Nello speciale sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, benchè non sia previsto che la contestazione degli addebiti al dipendente debba avvenire in un termine perentorio, è applicabile l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (“Testo unico degli impiegati civili dello Stato”), secondo detta  contestazione deve avvenire “subito”, nel senso di esigere una regola di ragionevole prontezza e tempestività  nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità  dei fatti e alla complessità  degli accertamenti preliminari, nonchè allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale (nella specie, il Collegio ha constatato l’evidente violazione del principio, “pur tendenziale e non assoluto”, di immediatezza della contestazione disciplinare, non riscontrandosi in relazione alla sequenza dei fatti che hanno condotto alla contestazione dell’addebito, alcuna plausibile esigenza istruttoria in grado di giustificare il decorso di un termine così lungo – dieci mesi – tra la conoscenza dei fatti e il successivo addebito disciplinare).

N. 01945/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01835/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2006, proposto da: 
De Chirico Emanuele, rappresentato e difeso dall’avv.to Claudio Romanazzi, con domicilio eletto presso Claudio Romanazzi, in Bari, c.so Vittorio Emanuele II, 142; 
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
della sanzione disciplinare del “richiamo scritto” cat. 2.8/16 ris. di prot. inflitta, ai sensi dell’art. 3, n. 3 del D.p.r. 737/81, dal Questore della Provincia di Bari in data 07 agosto 2006 e notificata in data 23 agosto 2006.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e udito per le parti il difensore avv.to Renato Moccia, per delega dell’avv.to Claudio Romanazzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto, di aver redatto in data 30 settembre 2005 relazione di servizio diretta al Dirigente competente, inerente comportamenti illeciti posti in essere dall’Ispettore Capo E. Cervelli in danno del sig. Fallacara, gestore dell’autolavaggio “Italia” sito in Bitonto.
Riscontrate difformità  tra il contenuto della suddetta relazione di servizio rispetto alle dichiarazioni rese dal gestore ex art. 351 c.p.p., il Questore di Bari, in data 1 giugno 2006, ha provveduto alla contestazione di addebito disciplinare nei confronti dell’odierno ricorrente, per la violazione dell’art. 4 n. 18 del D.p.r. 737/81, assegnandogli termine di dieci giorni per produrre osservazioni difensive.
Con provvedimento datato 7 agosto 2006, notificato il successivo 23 agosto, il Questore ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, stante la non rispondenza tra la relazione di servizio e quanto dichiarato dall’interessato in sede di verbale di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.).
Emanuele De Chirico impugna la suddetta sanzione disciplinare, deducendo in sintesi le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.p.r. 737/81 e dell’art. 103 D.p.r. 3/57: la contestazione dell’addebito disciplinare sarebbe oltremodo tardiva rispetto all’accertamento dei fatti posti a fondamento dell’irrogata sanzione disciplinare; pur in assenza, nella fattispecie, di un termine espresso, sarebbe applicabile la generale disposizione contenuta nell’art. 103 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, che imporrebbe la ragionevole tempestività  nella contestazione, in relazione alla gravità  del fatto ed alla complessità  degli accertamenti istruttori da effettuarsi caso per caso;
II. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di sanzione disciplinare, difetto di motivazione: la sanzione impugnata non conterrebbe la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione per irrogare la misura disciplinare;
III. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di sanzione disciplinare sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità  e travisamento dei fatti: sarebbe evidente il travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione, data l’obiettiva sostanziale identità  di contenuto e di significato tra quanto rappresentato dal ricorrente nella relazione di servizio e quanto dichiarato dal sig. Fallacara.
Si sono costituiti la Questura di Bari ed il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando in sintesi, in particolare, che il non breve periodo di dieci mesi decorso dalla data dei fatti alla data di contestazione dell’addebito sarebbe stato reso ineludibile dai necessari accertamenti preliminari effettuati.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 10 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che nello speciale sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 12 del D.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 per gli appartenenti alla Polizia di Stato, non è previsto che la contestazione degli addebiti al dipendente debba avvenire in un termine perentorio (ex multis T.A.R. Piemonte sez I 27 maggio 2005, n. 564). Ciò nonostante, la giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 103 del D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 “testo unico degli impiegati civili dello Stato” secondo cui la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”, nel senso di esigere una regola di ragionevole prontezza e tempestività  nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità  dei fatti e alla complessità  degli accertamenti preliminari, nonchè allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale (ex multis T.A.R.Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427).
Sulla scia di tale ricostruzione pretoria, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, va constatata, nella fattispecie, l’evidente violazione del principio, pur tendenziale e non assoluto, di immediatezza della contestazione disciplinare, non riscontrandosi in relazione alla sequenza dei fatti che hanno condotto alla contestazione dell’addebito, alcuna plausibile esigenza istruttoria in grado di giustificare il decorso di un termine così lungo (dieci mesi) tra la conoscenza dei fatti e il successivo addebito disciplinare.
Infatti, a seguito delle quasi coeve dichiarazioni provenienti dall’odierno ricorrente e dal Fallacara, ritenute difformi, l’Amministrazione ben avrebbe potuto procedere alla celere contestazione disciplinare, non emergendo dalla documentazione depositata in giudizio l’effettuazione di accertamenti istruttori, di qualsivoglia natura, idonei a procrastinare la fondamentale garanzia difensiva di rapida conoscenza dei fatti illeciti disciplinari contestati.
2. La fondatezza della prima censura, di carattere assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria