1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara assegnazione lotto PIP  – Graduatoria provvisoria – Impugnazione  – Facoltativa 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara assegnazione lotto PIP –  Ricorso incidentale – Esame prioritario 


3. Edilizia e urbanistica – Gara assegnazione lotto PIP – Scelta del contraente –  Lex specialis – Prescrizioni – Presentazione di  relazione tecnica  rivelatasi incompleta  –  Esclusione – Non può essere comminata


4. Edilizia e urbanistica –  Gara assegnazione lotto PIP –   Scelta del contraente – Commissione giudicatrice – Discrezionalità  – Sindacabilità  – Limiti 


5. Edilizia e urbanistica –  Gara assegnazione lotto PIP –    Commissione giudicatrice – Criteri integrativi di giudizio – Illegittimità  –  Fattispecie

1. Non essendo necessario gravare la graduatoria provvisoria  stilata dalla Commissione giudicatrice  nel corso  di una gara per l’assegnazione in diritto di proprietà  di un lotto ricadente in zona PIP,  non può essere ritenuto tardivo il ricorso principale con il quale viene impugnata, entro il termine di trenta giorni dalla sua conoscenza, la graduatoria definitiva.


2. Nel caso in cui il ricorso incidentale miri a contestare la legittimazione al ricorso principale, esso assume carattere pregiudiziale e va, pertanto, esaminato in via prioritaria. 


3. Non va escluso dalla gara il concorrente ad una gara per l’assegnazione di un lotto del PIP che alleghi una relazione tecnica lacunosa, laddove il bando di circoscriva l’ipotesi di esclusione alla mancata produzione della documentazione in questione. 


4. Al fine di contestare la presunta illogicità  della valutazione discrezionale resa dalla Commissione giudicatrice  nel corso di una gara per l’assegnazione di un lotto del PIP, vi è l’onere di individuare specifici vizi nel suo operato che possano aver portato a un’erronea valutazione. 


5. Qualora una Commissione di gara, senza che sia previsto dalla lex specialis, delinei ex novo alcuni criteri di giudizio, è possibile censurarli sotto il profilo della logicità  laddove alterino o determinino uno squilibrio nell’impianto dei criteri dettati dal bando stesso (nel caso di specie, la Commissione aveva alterato il meccanismo di assegnazione dei punti previsti dal bando che permetteva di graduare l’apprezzamento delle condizioni economiche dell’impresa).

N. 01932/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2011 proposto da: 
Idroland S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giocondino Romanelli, Nicolo’ De Marco, con domicilio eletto presso l’avv. Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 
contro
Comune di Adelfia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94; 
nei confronti di
Gvg Interiors S.r.l., in persona del legale rappresentante pr tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Cardone, Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile del servizio n. 878 del 22 maggio 2011 avente ad oggetto l’assegnazione in diritto di proprietà  del lotto n.7/a ricadente in zona PIP, nonchè di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale, rispetto a quello impugnato, con particolare riferimento ai verbali di specificazione dei criteri di selezione;
nonchè per l’accertamento
del diritto della società  ricorrente al risarcimento del danno, anche in forma specifica, mediante assegnazione in diritto di proprietà  del lotto 7/a ed alla stipula della relativa convenzione, con conseguente condanna del comune ad adottare i relativi provvedimenti.
 
Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti al ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Adelfia e di Gvg Interiors S.r.l., nonchè il ricorso incidentale proposto da quest’ultima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicolò de Marco, Franco Gagliardi La Gala, Angelo Giuseppe Orofino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la Idroland s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale che ha provveduto all’assegnazione, a seguito di procedura selettiva, di alcuni lotti del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Adelfia.
La ricorrente ha esposto che il P.I.P. in questione era stato adottato nel 1989 ma alcuni degli originari assegnatari non avevano mai dato inizio ai lavori nei termini previsti dal Piano, di tal che il Comune era rientrato in proprietà  dei lotti ed aveva provveduto alle nuove assegnazioni in proprietà  mediante procedura selettiva, indetta con bando del 13.1.2011.
La Idroland s.r.l., società  operante a livello nazionale e internazionale nel settore della irrigazione, già  presente nel PIP di Adelfia con lotto confinante a quello di assegnazione, ha partecipato alla selezione collocandosi al secondo posto nella graduatoria, con un punteggio di 18,96 e 0,24 punti di differenza rispetto alla prima classificata GVG Interiors s.r.l., operante nel settore della tappezzeria.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del P.I.P. di Adelfia, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità  e/o omissione della motivazione e valutazione della domanda.
A. Dalla domanda della GVG Interiors emergeva che tale società  intendeva realizzare un programma incompatibile con le destinazioni d’uso previste dal P.I.P., volendo istituire una “scuola di perfezionamento per la produzione di imbottiti di alto livello”, con conseguente edificazione di un opificio il cui piano terra sarebbe stato destinato alla lavorazione, assemblaggio e ricerca, con annesso laboratorio sperimentale, e il cui livello soprastante sarebbe stato destinato a servizi, uffici ed aule della scuola di specializzazione; di contro, l’art. 5 delle N.T.A. del P.I.P. prevede inderogabilmente che nelle aree destinate alla realizzazione di opifici sono consentite attività  industriali, artigianali, di commercializzazione all’ingrosso con deposito, con possibilità  di una sola abitazione destinata al personale per ogni lotto.
B. Inoltre nel progetto della GVG era previsto un “negozio di vendita, attraverso cui il cliente entra in contatto con prodotto” e la possibilità  di vendita all’80% diretta, con individuazione del cliente-tipo, anche in tal caso incompatibile con la possibilità  di insediare solo attività  di commercio all’ingrosso nella zona P.I.P..
C. La GVG aveva poi presentato un certificato della camera di commercio dal quale, esaminando gli scopi sociali, non risultava che tra questi fosse compreso l’apprendistato o la possibilità  di avviare scuole di perfezionamento.
D . Con riferimento al programma di investimento, la GVG aveva quantificato in 48 mesi il tempo per la realizzazione del programma, laddove l’art. 13 N.T.A. del P.I.P. prevede un tempo massimo di tre anni per ultimare i lavori; la società  controinteressata avrebbe dunque dovuto essere esclusa, non potendosi attribuire al suo progetto nemmeno un solo punto, come invece era avvenuto.
2. violazione e falsa applicazione del bando di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi, eccesso di potere per illogicità  manifesta e perplessità , difetto assoluto di motivazione.
La procedura selettiva era stata articolata sul modello delle gare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggio per la valutazione tecnico-economica (punti 18 divisi in 6 criteri di attribuzione di massimo 3 punti ciascuno), oltre a 3 punti per le imprese aventi sede operativa in Adelfia e 3 punti per la sussistenza di condizioni sfavorevoli o necessità  di ampliarsi; nell’ambito della valutazione tecnico-economica era prevista l’attribuzione di punti da 1 a 3 per l’innovatività  di mercato, di prodotto o di processo (1 punto per ogni voce).
A. Alla Idroland erano stati assegnati solo 2 punti per l’innovatività  di prodotto e di processo, ma non il punto per l’innovatività  di mercato, ulteriormente specificata in “iniziative volte a qualificare ulteriormente e/o diversificare, creando nuove opportunità , l’assetto industriale locale”; tale valutazione non risultava in alcun modo motivata, e disattendeva le caratteristiche del progetto della ricorrente che, produttrice di sistemi di irrigazione e filtraggio per l’agricoltura, intendeva realizzare un nuovo opificio per la produzione di sistemi di filtraggio computerizzati, corrispondendo così al requisito richiesto.
B. sempre nella valutazione tecnico-economica al punto 2 erano previsti da 1 a 3 punti per la disponibilità  finanziaria per l’investimento e la potenzialità  di creare valore per il territorio (generazione di reddito, impatto sociale, occupazionale, economico-ambientale); la Commissione giudicatrice aveva stabilito, immotivatamente, di attribuire 2 punti per la disponibilità  finanziaria per l’investimento e 1 punto per la potenzialità  di creare valore per il territorio, assegnando poi alla Idroland solo i primi 2 punti e non il terzo, nonostante fosse una delle prime società  in Italia e in Europa nel suo settore, con clienti per oltre 3,5 milioni di euro annui e uno stato patrimoniale di 5 milioni di euro; inoltre la Idroland era già  assegnataria del lotto confinante e quindi l’assegnazione le avrebbe procurato un’occasione unica di espansione, anche con aumento occupazionale di 3 unità . Tale punto era in modo contraddittorio stato assegnato alla GVG, che pur essendo una ditta attiva e dinamica sul territorio aveva fatturato e prospettive commerciali non paragonabili con quelle della ricorrente.
3. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, perplessità , violazione e falsa applicazione del bando di gara, errore e travisamento nei criteri di attribuzione dei punteggi.
A. Il bando di gara prevedeva, nella valutazione tecnico-economica, al punto 1 l’attribuzione da 1 a 3 punti per la “valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa”, mentre la Commissione aveva stabilito che il punteggio andasse attribuito considerando “adeguate” “le situazioni da cui non risultino elementi ostativi all’attuazione dei programmi presentati”, assegnando, in tal caso, un punteggio pari a 2, con ciò, da un lato, valutando le condizioni economiche solo rispetto all’attuazione del programma e, dall’altro, vanificando la previsione del bando di assegnare, sotto tale profilo, una rosa di punteggi da 1 a 3, livellando così indebitamente i concorrenti.
B. Illegittimo era, altresì, il subcriterio previsto dalla Commissione per l’assegnazione del punteggio per la disponibilità  finanziaria, che stabiliva l’attribuzione di 1 punto nel caso di programma comprensivo della sola costruzione dell’edificio, e di 2 punti per i programmi che prevedessero anche l’acquisto di macchinari e attrezzature, utilizzando così elementi eterogenei rispetto alla situazione finanziaria della ditta presa in esame dal bando.
Si è costituita la GVG Interiors s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo ricorso incidentale avverso il medesimo atto impugnato in via principale.
La ricorrente incidentale ha sollevato i seguenti motivi di censura:
1.violazione e falsa applicazione dell’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P., violazione del bando della procedura concorsuale, eccesso di potere (illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria).
L’ampliamento dell’azienda, come previsto dal progetto della Idroland, è consentito dall’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P. solo “qualora lo richiedano documentate ed accertate necessità  strutturali e funzionali delle aziende operanti”; a tal fine alla domanda di assegnazione doveva essere allegata, a pena di esclusione, idonea documentazione costituita da atti amministrativi e/o circostanziate ed esaurienti perizie giurate attestanti la necessità  di ampliarsi e la attuale collocazione in locali o aree che non lo consentono.
Nel caso di specie, tuttavia, la perizia prodotta dalla ricorrente principale si era limitata ad affermare tali circostanze senza chiarirne le ragioni, e non risultava sottoscritta da un tecnico abilitato in materia ma da un geometra, evidentemente non specializzato sulle valutazioni di tipo economico-aziendalistico.
2. violazione del bando della procedura concorsuale, eccesso di potere (illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria).
Secondo il bando alla domanda doveva essere allegata a pena di esclusione una relazione tecnica riportante la “situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa; disponibilità  finanziarie per l’investimento, e potenzialità  di creare valore per il territorio (generazione di reddito, impatto sociale, occupazionale, ecologico-ambientale); innovatività  di mercato (iniziative volte a qualificare ulteriormente o a diversificare, creando nuove opportunità , l’assetto industriale locale), di prodotto e di processo (con particolare riguardo all’introduzione di innovazioni tecnologiche e/o attività  di ricerca e di sviluppo di tecnologie avanzate); compatibilità  ambientale”. Nella relazione presentata dalla Idroland mancava invece qualsivoglia riferimento a tali dati, di tal che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione.
3. violazione del bando della procedura concorsuale, eccesso di potere (illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria).
Alla ricorrente principale erano stati illegittimamente assegnati 3 punti per la sussistenza dei requisiti previsti a pag. 4 del bando, trattandosi di impresa operante nel Comune di Adelfia che esercita la propria attività  nel centro abitato o in aree incompatibili con le destinazioni urbanistiche, che ha necessità  di ampliarsi ed è sottoposta a procedura di esproprio, sgombero o esecuzione di sfratto la cui esecuzione è anteriore al bando; tali condizioni, tuttavia, avrebbero dovuto essere dimostrate da circostanziate ed esaurienti perizie giurate sottoscritte da tecnici abilitati in materia mentre, come detto al punto 1, la perizia della Idroland non corrispondeva a tali requisiti.
La mancata assegnazione di tale punteggio avrebbe comportato il collocamento della ricorrente al 4° posto della graduatoria, con conseguente difetto di interesse al ricorso.
Alla Idroland, poi, erano stati attribuiti 3 punti per la compatibilità  ambientale, mentre la documentazione presentata dalla stessa non comprovava in alcun modo tale requisito.
Allo stesso modo non avrebbero dovuto essere attribuiti alla ricorrente punti 2 per l’innovazione di prodotto e di processo, non potendosi desumere tali dati dalla relazione prodotta.
4. violazione del bando della procedura concorsuale, eccesso di potere (illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria).
Di contro alla GVG era stato assegnato solamente 1 punto relativamente al tempo di attuazione del programma, essendo stato erroneamente computato in 48 mesi il tempo di realizzazione del programma, mentre nella relazione esplicativa era indicato chiaramente che i tempi di realizzazione del progetto non sarebbero andati oltre i 12 mesi dall’assegnazione; poichè alla Idroland, che aveva indicato anch’essa 12 mesi, era stato assegnato il punteggio di 2,76, lo stesso coefficiente avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente incidentale.
Con memoria depositata il 30.11.2011 la GVG ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso incidentale, con il quale ha evidenziato, sub. 5), la violazione del bando della procedura concorsuale, eccesso di potere (illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria).
La Idroland aveva allegato alla domanda un bilancio di esercizio divergente rispetto a quello depositato presso il Registro delle Imprese e quindi non rappresentativo della reale situazione economica dell’impresa.
Il Comune di Adelfia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto emesso inaudita altera parte è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, che ha poi rinunciato alla stessa alla camera di consiglio del 10 novembre 2011, in quanto il Comune ha dichiarato che non avrebbe proceduto all’assegnazione del lotto fino alla decisione della causa nel merito.
Alla pubblica udienza del 4.10.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività  del ricorso principale, fondata sulla tardiva impugnazione della graduatoria della procedura selettiva.
L’eccezione è priva di pregio in quanto, come previsto dal bando, la graduatoria definitiva è stata approvata con la determinazione del Responsabile del Settore Assetto del territorio, impugnata con il ricorso principale, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e lo scadere del termine di giorni 15 per la presentazione di osservazioni.
L’impugnazione è quindi stata tempestivamente proposta avverso la graduatoria definitiva della procedura, risultando meramente facoltativa l’impugnazione della precedente graduatoria provvisoria.
2. Deve poi essere esaminato il ricorso incidentale, nel quale si assume che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione.
L’ordine di esame delle questioni, infatti, dipende dal loro oggettivo contenuto, per cui, qualora il ricorso incidentale abbia la finalità  di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. In altri termini, il ricorso incidentale, ove diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6947).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale ha contestato che l’ampliamento dell’azienda, come previsto dal progetto della Idroland, è consentito dall’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P. solo “qualora lo richiedano documentate ed accertate necessità  strutturali e funzionali delle aziende operanti”; a tal fine alla domanda di assegnazione doveva essere allegata, a pena di esclusione, idonea documentazione costituita da atti amministrativi e/o circostanziate ed esaurienti perizie giurate attestanti la necessità  di ampliarsi e la attuale collocazione in locali o aree che non lo consentono, mentre la perizia prodotta dalla ricorrente principale si era limitata ad affermare tali circostanze senza chiarirne le ragioni, e non risultava sottoscritta da un tecnico abilitato in materia ma da un geometra, evidentemente non specializzati sulle valutazioni di tipo economico-aziendalistico.
Tale doglianza, che mira all’esclusione della Idroland dalla selezione, va disattesa in quanto infondata.
Il bando prescrive infatti chiaramente che alla domanda debba essere allegata, a pena di esclusione, la relazione tecnica che assevera la ricorrenza delle condizioni citate: la sanzione dell’esclusione, tuttavia, deve intendersi prevista per il caso in cui tale relazione non venga allegata e quindi manchi del tutto, non potendosi invece estendere anche al caso in cui la relazione, pur depositata, risulti lacunosa, dovendo tale circostanza essere valutata dalla Commissione, semmai, nel momento successivo dell’assegnazione dei punteggi.
L’esclusione deve infatti ritenersi circoscritta al caso in cui la documentazione sia mancante, poichè in caso contrario la sanzione comportante l’impossibilità  di partecipare alla gara andrebbe comminata a seguito non del riscontro di un dato certo, quale l’assenza di un documento essenziale, ma della valutazione discrezionale circa la completezza ed esaustività  della perizia allegata.
2.2. Alla luce di tali considerazioni vanno quindi respinti il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, fondati sul medesimo assunto sopra disatteso.
2.3. Va quindi esaminato il terzo motivo, anch’esso teso a dimostrare la carenza di interesse al ricorso principale ove alla Idroland non fossero riconosciuti i 3 punti contestati.
In particolare la GVG ha eccepito che alla ricorrente principale sarebbero stati illegittimamente assegnati 3 punti per la sussistenza dei requisiti previsti a pag. 4 del bando, trattandosi di impresa operante nel Comune di Adelfia che esercita la propria attività  nel centro abitato o in aree incompatibili con le destinazioni urbanistiche, che ha necessità  di ampliarsi ed è sottoposta a procedura di esproprio, sgombero o esecuzione di sfratto la cui esecuzione è anteriore al bando; tali condizioni, tuttavia, avrebbero dovuto essere dimostrate da circostanziate ed esaurienti perizie giurate sottoscritte da tecnici abilitati in materia mentre, come detto al punto 1, la perizia della Idroland non corrispondeva a tali requisiti.
La mancata assegnazione di tale punteggio avrebbe comportato il collocamento della ricorrente al 4° posto della graduatoria, con conseguente difetto di interesse al ricorso.
Anche questa censura deve essere respinta in quanto generica ed infondata.
Da un lato, infatti, nella perizia giurata viene riportato l’esame dei locali a disposizione della Idroland, che non consentirebbero l’espletamento anche l’approntamento del “sistema di filtraggio per l’agricoltura computerizzato”; sotto altro profilo nel ricorso incidentale viene genericamente contestata la lacunosità  della relazione tecnica della controparte, ma non vengono in alcun modo specificati eventuali aspetti di erroneità  o illogicità  della valutazione discrezionale della Commissione, che non ha ravvisato carenze nella perizia.
Anche le successive censure ricomprese nel terzo motivo vanno respinte in quanto si appuntano sull’assegnazione del punteggio per la compatibilità  ambientale e l’innovazione di prodotto e di processo lamentando la carenza al riguardo della perizia, senza che però siano individuati specifici vizi nell’operato della Commissione esplicatosi con la valutazione della perizia e l’esame del punteggio.
2.4. I successivi motivi del ricorso incidentale, in quanto non miranti a comportare l’esclusione dalla gara della ricorrente principale, possono essere successivamente analizzati.
3. Si può quindi procedere all’esame del ricorso principale e, in particolare, devono preliminarmente trattarsi, in quanto assorbenti, le due censure in cui si articola il terzo motivo.
La Idroland ha contestato, in primo luogo (sub A), che, mentre il bando di gara prevedeva, nella valutazione tecnico-economica, al punto 1 l’attribuzione da 1 a 3 punti per la “valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa”, la Commissione aveva stabilito che il punteggio andasse attribuito considerando “adeguate” “le situazioni da cui non risultino elementi ostativi all’attuazione dei programmi presentati”, assegnando, in tal caso, un punteggio pari a 2, con ciò, da un lato, valutando le condizioni economiche solo rispetto all’attuazione del programma e, dall’altro, vanificando la previsione del bando di assegnare, sotto tale profilo, una rosa di punteggi da 1 a 3, livellando così indebitamente i concorrenti.
Illegittimo sarebbe altresì, secondo la ricorrente principale, il subcriterio previsto dalla Commissione per l’assegnazione del punteggio per la disponibilità  finanziaria, che stabiliva l’attribuzione di 1 punto nel caso di programma comprensivo della sola costruzione dell’edificio, e di 2 punti per i programmi che prevedessero anche l’acquisto di macchinari e attrezzature, utilizzando così elementi eterogenei rispetto alla situazione finanziaria della ditta presa in esame dal bando.
Tali doglianze devono essere accolte in quanto fondate.
3.1. Il bando della procedura selettiva, in atti, prevede l’attribuzione da 1 a 3 punti per la “valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa”; la Commissione, nello stabilire i sub criteri a cui attenersi nell’attribuzione dei punteggi, ha stabilito che dovessero considerarsi “adeguate” “le situazioni da cui non risultino elementi ostativi all’attuazione dei programmi presentati”, con l’assegnazione, in tal caso, di un punteggio di 2 punti.
Risulta evidente che, in tal modo, la Commissione ha alterato il meccanismo di assegnazione dei punti previsto dal bando, che consentiva di graduare l’apprezzamento delle condizioni economiche dell’impresa modulando il risultato con l’assegnazione di 1, 2 o 3 punti; con il subcriterio posto dalla Commissione, infatti, le società  partecipanti hanno potuto ottenere 2 punti, a fronte di una situazione economica adeguata, o nessun punteggio, in caso contrario; si è in tal modo prodotto un livellamento che ha impedito l’adeguata differenziazione finalizzata a meglio collocare le diverse posizioni in una graduatoria di merito.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia di gare di appalto ha, in casi analoghi, affermato che nel caso in cui una Commissione di gara, senza esservi tenuta e senza che il bando lo richieda, procede ad esternare i propri criteri (o subcriteri) di giudizio, è possibile censurarli come illogici, incoerenti, incongrui e via dicendo, soprattutto qualora producano l’effetto di alterare e squilibrare l’impianto dei criteri dettati dal suddetto bando (Cons. Stato ,Sez. III, 27 settembre 2012 n. 5111).
L’atto di autolimitazione della discrezionalità  è, infatti, un atto di esercizio della discrezionalità  e come tale è sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, con la conseguenza che i subcriteri risultano viziati (e vizianti) qualora producano l’effetto di alterare e squilibrare l’impianto dei criteri dettati dal bando.
Tali conclusioni sono applicabili anche in questa sede, rispondendo all’esigenza, propria di tutte le procedure selettive, che i concorrenti, prima ancora di presentare le offerte, abbiano contezza dei criteri con cui saranno giudicati.
Benchè infatti possa dirsi legittimo (fuori dai casi di contratti pubblici ai quali si applica il divieto posti dall’art. 83 d.lgs. 163/2006), specificare in subcriteri o integrare i punteggi da assegnare con i criteri principali fissati dal bando ovvero fissare opportuni e adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento nei limiti di quello massimo stabilito nei documenti di gara, occorre comunque che tale operazione non travalichi il fondamentale e imprescindibile limite costituito dal divieto di introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione rispetto a quelli del bando (Cons. Stato, sez. V, n. 810 del 15 febbraio 2010, Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555).
Nel caso di specie ricorre tale vizio in quanto l’assegnazione indiscriminata di un punteggio pari a 2 o di nessun punteggio si pone in contraddizione logica con la previsione del bando che prevede in tal caso la rosa di punti da 1 a 3.
3.2. Lo stesso è a dirsi in relazione al subcriterio previsto dalla Commissione per l’assegnazione del punteggio per la disponibilità  finanziaria, con l’attribuzione di 1 punto nel caso di programma comprensivo della sola costruzione dell’edificio, e di 2 punti per i programmi che prevedessero anche l’acquisto di macchinari e attrezzature: in tal caso i criteri utilizzati per specificare quello generale del bando introducono un elemento di valutazione che non attiene alla “disponibilità  finanziaria” dell’azienda, come richiesto dal bando, ma alle caratteristiche e all’ampiezza del progetto presentato, nonchè agli investimenti da programmare.
Pertanto la Commissione, anzichè andare solo a meglio specificare e modulare i punteggi previsti dal bando con il macro-criterio generale, ha utilizzato un parametro diverso da quello posto dalla lex specialis della procedura, ponendosi così in contrasto con essa.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
4. Del pari vanno assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale, dovendosi procedere, a seguito dell’annullamento dei sub criteri stabiliti dalla Commissione, alla riedizione ex novo della procedura nel rispetto dei criteri posti dal bando.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
respinge il ricorso incidentale proposto da GVG Interiors s.r.l.;
condanna GVG Interiors s.r.l. e il Comune di Adelfia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge a carico di ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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