1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza per il disbrigo di attività  materiale (non provvedimentale) della p.A. – Silenzio – Azione ex art. 117 D.Lgs. n. 104/2010 – Inammissibilità  – Fattispecie 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere di urbanizzazione – Natura giuridica – No corrispettivo di pagamento oneri urbanizzativi

1. Non rientra nell’ipotesi di silenzio della p.A. (oggetto dello speciale rito previsto dall’art. 117 D.Lgs. n. 104/2010 che discende dalla violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, contenuto nell’art. 2 della legge n. 241/1990), la lamentata omissione di un’attività   materiale, non già  provvedimentale, della p.A. (nella specie, la ricorrente ha contestato la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione, evidenziando le precarie condizioni igieniche della zona).


2. Le opere di urbanizzazione non costituiscono corrispettivo rispetto al pagamento dei relativi oneri con il rilascio del titolo abilitativo edilizio, non sussitendo alcun sinallagma tra le somme versate dal privato e la condotta che l’amministrazione deve tenere nell’interesse della salute pubblica e dell’ordinato e igienico sviluppo del territorio.

N. 01928/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2012, proposto da: 
Acmei Immobiliare di Tavarilli Domenico & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Verile, con domicilio eletto in Bari, prolungamento via Cacurri 19; 

contro
Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Denicolò, con domicilio eletto in Bari, via Argiro 25; 

per la dichiarazione di illegittimità 
del silenzio inadempimento del Comune di Triggiano.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori, avv.ti Roberto De Antonellis e Michele Denicolò;
 

Con il ricorso in epigrafe la società  ACMEI Immobiliare di Tavarilli Domenico & C. S.a.s. ha chiesto che fosse dichiarata la illegittimità  del silenzio-inadempimento del Comune di Triggiano in ordine alle istanze avanzate dalla ricorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona in cui erano stati dalla stessa edificati uffici e capannoni commerciali in virtù di concessione edilizia rilasciata dallo stesso Comune.
La ricorrente ha esposto di avere ottenuto nel 1996, nel 1997 e nel 2009 i titoli edilizi per la ristrutturazione e il restauro conservativo del capannone commerciale e per l’edificazione di una palazzina destinata ad uffici a servizio del capannone, versando regolarmente al Comune il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre l’area era ancora completamente priva di tali opere e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie, difettando il sistema di irrigazione e fognatura.
La ricorrente aveva denunciato più volte (in data 23 aprile 2009 e 18 novembre 2009) al Comune tale situazione, chiedendo un intervento per la realizzazione delle urbanizzazioni. In data 25 gennaio 2010, aveva altresì inviato formale istanza, tramite il suo legale, per sollecitare l’esecuzione delle opere previste dalle concessioni edilizie e la bonifica e disinfestazione dell’area; nel silenzio dell’Amministrazione erano stati inviati anche altri solleciti nell’estate 2010.
Il Comune aveva convocato una tavola rotonda con gli imprenditori del comprensorio ma non aveva provveduto all’esecuzione delle opere previste.
La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della regolarità  dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione e dell’obbligo del Comune di provvedere, affinchè fosse ordinato al Comune di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si è costituito il Comune di Triggiano chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il silenzio della pubblica amministrazione, infatti, oggetto dello speciale rito previsto dall’art. 117 d.lgs. 104/2010, costituisce la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, contenuto nell’art. 2 dalla legge n. 241/90, come modificato dalle leggi nn. 15/2005 e 69/2009; a tale disciplina fa riferimento la stessa ricorrente nella parte in “diritto” del ricorso (pag. 3).
Oggetto del giudizio risulta quindi un’attività  provvedimentale dell’amministrazione, che non ha emesso l’atto conclusivo del procedimento iniziato su istanza della parte o d’ufficio. Viceversa non rientra in tale ipotesi la lamentata omissione di un’attività  materiale, come nel caso di specie: la ricorrente ha infatti contestato la mancata materiale esecuzione delle opere di urbanizzazione, evidenziando le precarie condizioni igieniche della zona, a nulla rilevando, a fronte di tale situazione, l’eventuale emissione o meno da parte del Comune dei necessari provvedimenti formali, rispetto all’inattività  mantenuta con riferimento alla concreta realizzazione delle opere in questione.
Per completezza deve anche evidenziarsi che le opere di urbanizzazione non costituiscono corrispettivo rispetto al pagamento dei relativi oneri con il rilascio della concessione edilizia, non sussistendo alcun sinallagma tra le somme versate dal privato e la condotta che l’amministrazione deve tenere nell’interesse della salute pubblica e dell’ordinato ed igienico sviluppo del territorio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Sussistono, comunque, i motivi che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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