Pubblico impiego – Mobilita’ – Copertura posto vacante – Priorità  rispetto al pubblico concorso

Ai sensi della vigente normativa in presenza di posto vacante ed ai fini della relativa copertura sussiste una priorità  ex lege delle procedure di mobilità  in ambito regionale rispetto all’indizione di avviso pubblico per la copertura del posto medesimo.

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Vedi TAR, ric. n. 1448 – 2012

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N. 00834/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01448/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2012, proposto da:

Mauro Sasso, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, 43/L;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma N.231; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità  regionale per la copertura presso l’asl bt, di n. 1 posto di dirigente biologo -disciplina di patologia clinica, di cui alla deliberazione dell’asl bat n. 915 del 14.06.2012, pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32, co. 1, legge n. 69/2009, a decorrere dal 19.06.2012 e sul bollettino ufficiale della regione puglia n. 118 del 9.8.2012;
– d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Amerigo Maggi e avv. Alessandro Delle Donne;
 

Considerato che – nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare e ritenuta la giurisdizione del G.A. adito – ricorrono nel caso in esame i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, attesa la priorità  ex lege delle procedure di mobilità  in ambito regionale rispetto all’indizione di avviso pubblico per la copertura del posto;
Considerata pertanto la sussistenza del fumus boni juris, in relazione sia alla priorità  ex lege della mobilità  di che trattasi, sia all’ illegittimità  delle previsioni contenute nell’impugnato avviso pubblico, con cui si nega tale precedenza alla mobilità  e si dispone che non saranno considerate le istanze in tal senso proposte, in assenza peraltro di specifica e adeguate motivazione sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda accoglie l’istanza cautelare di che trattasi e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 Aprile 2012.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)