Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario – Presupposti
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ometta di prestare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Ente alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed alla rifusione dei danni derivanti dalla tardiva assunzione, al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, e intervenuto il passaggio in giudicato per mancata impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., sussistono tutti i presupposti per l’utile proposizione dell’azione di ottemperanza al giudicato dinanzi al giudice amministrativo.
N. 01893/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2012, proposto da:
Maria Grazia Fuiano e Maria Felicita Sarcone, rappresentati e difesi dall’avv. Danilo Piccirillo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Comune di Foggia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Foggia sez. Lavoro, n. 2780/2011, del 9.5.2011, con apposta formula esecutiva in data 12.5.2011, definitiva dal 9.11.2011 e notificata in data 16.11.2011, con apposto timbro di attestazione del passaggio in giudicato dalla competente Corte d’Appello di Bari in data 30.11.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Andrea Besozzi, su delega dell’avv. D. Piccirillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In accoglimento del gravame proposto dalle sigg.re Sarcone e Fuiano, odierne ricorrenti, il Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, giusta sentenza n.2780/2011 ha così statuito:
a) ha dichiarato il diritto soggettivo delle ricorrenti ad essere assunte a tempo indeterminato dal Comune di Foggia alle condizioni contrattuali, normative ed economiche indicate nel bando di concorso del 12.10.1999 e, pertanto, all’assunzione full time dall’1.1.2006 con inquadramento quali Vigili urbani, profili economico C1 e con il trattamento retributivo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Regioni-Autonomie Locali;
b) ha condannato il Comune stesso al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti in misura pari alle retribuzioni dovute -dall’1.1.2006 quanto a Maria Felicita Sarcone e dal 13.4.2010 quanto a Maria Grazia Fuiano- sino all’effettiva assunzione full time, con interessi e rivalutazione monetaria (quest’ultima solo per la quota parte eccedente gli interessi legali) dalla scadenza delle singole retribuzioni all’effettivo soddisfo e detratte le differenze stipendiali già percepite in forza del rapporto part time;
c) ancora, ha condannato il Comune alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale a partire dalle stesse date;
d) infine ha condannato il Comune stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in €2.400,00 (di cui €1.400,00 per onorari), oltre I.V.A., CAP e spese generali ex art.14 T.F., con distrazione.
La sentenza in parola è stata depositata in cancelleria il 9.5.2011 e, come attestato in calce alla copia conforme prodotta in giudizio, nessun gravame è risultato proposto avverso la stessa alla data del 28.11.2011. Le interessate hanno inoltre provveduto a notificarla al Comune il 16 novembre 2011.
Ciononostante, l’Amministrazione comunale di Foggia è rimasta inerte; sicchè le ricorrenti chiedono che l’Amministrazione dia esecuzione alla sentenza stessa provvedendo a: a) porre in essere tutti gli atti necessari ad assicurare la conversione del contratto da part time in tempo pieno; b) liquidare le differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione (solo per l’eventuale parte eccedente gli interessi) dalla singola maturazione al soddisfo, con le decorrenze previste in sentenza e fino al 30.6.2011 in favore della sig.ra Fuiano essendo a quella data passata per mobilità volontaria presso altra Amministrazione; fino all’effettiva assunzione a tempo pieno in favore della sig.ra Sarcone, poichè a tutt’oggi dipendente del Comune intimato; c) regolarizzare le rispettive posizioni previdenziali ed assistenziali in relazione alle predette differenze stipendiali; d) corrispondere le competenze di lite nell’importo liquidato in sentenza.
2.-Il gravame è fondato e va accolto.
Sussistono infatti tutti i presupposti dell’azione esecutiva. In particolare è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta -si ribadisce- il 16 novembre 2011) e la stessa era già passata in giudicato per mancata impugnazione ai sensi e per gli effetti dell’art.327 c.p.c., come da attestazione della cancelleria datata 30.11.2011 versata in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo del Comune resistente di dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in epigrafe nei sensi richiesti dalle ricorrenti, all’uopo provvedendo nei termini indicati, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Foggia o un suo delegato che, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.
Il relativo compenso, da porsi a carico dell’amministrazione comunale stessa, è fissato sin d’ora in €1000,00 (mille/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), così provvede:
-accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Foggia di dare esecuzione alla sentenza n.2780/2011 della Sezione lavoro del Tribunale di Foggia non impugnata, nei termini indicati in motivazione;
-assegna allo stesso Comune il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione stessa;
-in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Foggia, o un suo delegato, che provvederà , accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione nel termine di cui sopra, a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata e pone il relativo compenso a carico dell’Amministrazione soccombente, fissato in €1000,00 (mille/00) oltre ad eventuali spese documentate;
-condanna il Comune resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €1000,00 (mille/00), in favore delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)