1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Regolarizzazione – Diniego – Presupposti – Illegittimità 


2. Risarcimento dei danni – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Regolarizzazione – Diniego – Illegittimità  – Azione risarcitoria  – Difetto di prova – Fattispecie

 
1. E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare dello straniero ove risulti   l’erroneità  del presupposto, costituito dalla presunta, insufficienza del reddito del datore di lavoro, laddove risulti per tabulas il superamento della soglia reddituale minima prevista dalla legge.


2. Non può trovare accoglimento l’istanza di risarcimento del danno promossa dal ricorrente straniero per interruzione del rapporto di lavoro in mancanza di adeguati elementi probatori a sostegno della stessa ed in presenza della tempestiva sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.  
 

N. 01888/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01827/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2010, proposto da: 
El Amraoui Abdelhadi, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia Sportello Unico Per L’Immigrazione; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
A. R. 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. p-fg/l/n/2009/106513 della Prefettura di Foggia Sportello Unico per l’Immigrazione in data 3.6.2010, comunicato al ricorrente -a seguito di accesso- in data 5.8.2010 con cui la Prefettura di Foggia ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione per insufficienza del reddito;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. per la mancata stipula del contratto di soggiorno ed il mancato rilascio del permesso di soggiorno, così come prescritto dall’art. 1 ter legge 3.8.2009 n. 102 e e per il conseguente risarcimento del danno, determinato dall’interruzione del rapporto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento prot. n. p-fg/l/n/2009/106513 della Prefettura di Foggia Sportello Unico per l’Immigrazione in data 3.6.2010, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione per insufficienza del reddito del datore di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il difensore di parte ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione dell’agenzia dell’entrata in data 20 aprile 2010, anteriore al provvedimento impugnato del 3 giugno 2010.
Da tale attestazione dell’Agenzia si evince che il reddito del datore di lavoro -contrariamente all’assunto dell’intimata Amministrazione- ammontava a 108 mila euro e quindi risulta per tabulas l’erroneità  del presupposto, in base al quale è stato adottato l’impugnato provvedimento, circostanza che aveva determinato l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
In mancanza di adeguati elementi probatori, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni, tenuto anche conto del tempestivo accoglimento dell’istanza cautelare.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto concerne l’annullamento dell’impugnato provvedimento prefettizio, mentre va invece respinta la domanda risarcitoria.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, accolta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, accoglie in via definitiva la suddetta istanza, e dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Accoglie in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio, liquidando a tale fine la somma di euro 850,00, oltre IVA e C.P.A. in favore dell’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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