Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Silenzio p.A. – Fattispecie

Il silenzio rifiuto previsto dall’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, – nella versione precedente al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e al D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – che si forma allorquando le domande di permesso di costruire non siano state definite entro i termini previsti, non costituisce un silenzio diniego della pretesa avanzata, bensì configura un silenzio-inadempimento, coincidente con la mera inerzia dell’Amministrazione, come dimostra d’altronde la previsione del potere sostitutivo regionale, ex articolo 21 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

N. 01881/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2012, proposto da Teresa Leone, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120; 

contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto in Bari, via Niccolò Pizzoli n. 8; 
Regione Puglia; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio inadempimento opposto dal Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., sulla diffida notificata il 18.10.2011, con contestuale ordine al detto Comune di concludere il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di un fabbricato per civile abitazione in via Giuseppe Catamo, angolo via Berlinguer;
ove occorra, previo annullamento dell’art. 33 delle n.t.a. del P.R.G. di Rutigliano.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi Paccione e Lorenzo Derobertis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La sig.ra Teresa Leone è proprietaria di un suolo in Rutigliano, alla via Giuseppe Catamo, angolo via Berlinguer, ricadente in un’area totalmente urbanizzata, catastalmente censito al foglio di mappa 6, p.lla 1670 (ex part.lla 355), tipizzato dal P.R.G. come zona “C1” – zona di espansione intensiva.
Con istanza presentata in data 30 aprile 2009, chiedeva il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare residenziale.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata, con nota prot. S.U.E. n. 12012 del 2 luglio 2009 disponeva integrazioni documentali e progettuali, cui la proprietaria si adeguava, producendo la relativa documentazione in data 20 luglio 2009.
Dopo un primo sollecito (protocollato in data 29 ottobre 2009), l’interessata notificava in data 18 ottobre 2011 un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il quale intimava all’Amministrazione comunale di concludere il procedimento con esplicita statuizione permissiva.
II Responsabile dell’ Area Urbanistica – Edilizia Privata, con nota prot. S.U.E. n. 18893 del 26 ottobre 2011, comunicava che «il permesso di costruire richiesto non può essere rilasciato, atteso che I’area di intervento ricade nel vigente P.R.G. in zona “C1” per la quale le Norme Tecniche di Attuazione al/l’art. 33 dispongono che:
“per le zone non pianificate, … la destinazione d’uso è esclusivamente quella dell’Edilizia Residenziale Pubblica».
In data 8 novembre 2011 la signora Leone presentava le proprie osservazioni in ordine ai rilievi contenuti nella nota, a cui non seguiva alcun provvedimento esplicito.
Con il ricorso notificato il 23 maggio 2012 e depositato il 31 maggio 2012, l’interessata ha perciò chiesto I’accertamento dell’illegittimità  del silenzio-inadempimento opposto dal Comune sulla sua diffida notificata il 18 ottobre 2011, con contestuale ordine di concludere il procedimento edilizio; in subordine, la parte ha impugnato l’articolo 33 delle N.T.A. del P.R.G.
Si è costituito il Comune di Rutigliano, eccependo l’improcedibilità  e l’inammissibilità  del gravame e contestando la fondatezza dei motivi dedotti.
In primo luogo, l’Ente chiede che venga disposta la conversione del rito (stante la presenza nell’atto introduttivo del giudizio dell’azione impugnatoria proposta contro l’articolo 33 delle N.T.A. del P.R.G. di Rutigliano), ovvero, per la stessa ragione, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Eccepisce ancora, agli stessi fini, che il silenzio contestato non integri un silenzio-inadempimento, bensì un silenzio-rigetto, come tale assoggettato ad impugnativa nei termini di rito, e che comunque sarebbe scaduto il termine annuale, ex articolo 31 del codice del processo amministrativo, decorrente – al più tardi – dall’assolvimento dell’incombente istruttorio (20 luglio 2009).
Inoltre l’istante avrebbe omesso d’impugnare la nota comunale prot. n. 1893 del 26 ottobre 2011 (di risposta all’atto di diffida notificato il 18 ottobre 2011), nella quale venivano chiarite le ragioni ostative al rilascio del titolo edilizio.
Secondo le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, infine, sarebbe tardiva la domanda di annullamento dell’articolo 33 delle N.T.A. del P.R.G., perchè immediatamente lesivo delle aspirazioni della ricorrente.
Sulle conclusioni delle parti affidate anche ad apposite memorie la causa è stata riservata per la decisione alla camera di consiglio del 4 ottobre 2012.
Innanzi tutto, devono essere respinte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione municipale.
Dagli atti di causa emerge quanto segue:
a) la domanda di annullamento dell’articolo 33 delle N.T.A. del P.R.G. è proposta in via espressamente subordinata rispetto a quella contro il silenzio inadempimento e quindi non travolge la richiesta principale che deve essere prioritariamente esaminata;
b) la nota comunale 26 ottobre 2011 prot. n. 1893, dopo aver esposto le ragioni che, secondo l’Ufficio, giustificherebbero il rigetto dell’istanza edilizia, conclude: “Entro dieci giorni dal ricevimento della presente si possono presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, trascorsi i quali il parere espresso deve ritenersi definitivo” (e in effetti la signora Leone ha prodotto le proprie osservazioni).
àˆ evidente perciò che la menzionata nota comunale costituisca un preavviso di rigetto, ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, al quale non è mai seguito il provvedimento definitivo a conclusione del procedimento.
D’altra parte, sulla scorta di tali circostanze, deve ritenersi che la data da cui decorra l’unico termine applicabile (quello contemplato dagli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, del codice processo amministrativo) sia individuabile nel giorno 8 novembre 2011, in cui sono state acquisite dagli uffici comunali competenti le osservazioni. E che questa sia la via giurisdizionale da percorrere è confermato dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale l’articolo 20 della d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella versione precedente al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, debba interpretarsi nel senso che il silenzio-rifiuto, formatosi allorquando le domande di permesso di costruire non siano state definite entro i termini previsti, non costituisca un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, bensì configuri un silenzio-inadempimento coincidente con la mera inerzia dell’Amministrazione, come dimostra d’altronde la previsione del potere sostitutivo regionale, ex articolo 21 del medesimo T.U. edilizia (Consiglio Stato, Sez. V, 3 dicembre 2010 n. 8404; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 25 luglio 2012 n. 1449; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 15 marzo 2012 n. 518; T.A.R. Lazio, Latina, 13 gennaio 2011 n. 7).
Quanto permesso evidenzia altresì la fondatezza del ricorso, essendo indubbie sia l’interesse e la legittimazione a ottenere il richiesto permesso sia l’inerzia dell’Amministrazione.
Di conseguenza, dev’essere ordinato al Comune di Rutigliano di concludere il detto procedimento amministrativo, attivato dalla ricorrente con l’istanza edilizia, con un provvedimento esplicito.
La relativa attività  amministrativa non può peraltro definirsi vincolata, in astratto e in concreto, per cui questo Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, anche se quanto emerso dalla dialettica processuale induce a dubitare che la rigida interpretazione data dall’Ente resistente all’articolo 33 delle N.T.A. del P.R.G. sia conciliabile con il senso globale del relativo testo, tenendo conto peraltro che le opere di edilizia pubblica sono state già  previste ed attuate attraverso uno specifico P.E.E.P., nella cui delimitazione non era compreso il terreno dell’istante.
In conclusione, quindi, accertata l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione, tenuta invece a perfezionare il procedimento, deve ordinarsi alla medesima di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza presentata in data 30 aprile 2009, e, in specie, di determinarsi sulla concedibilità  del permesso di costruire.
Nell’ipotesi in cui, allo scadere del predetto termine, il Comune di Rutigliano non abbia adempiuto, nella relativa attività  sarà  sostituita dal commissario ad acta, nella persona dell’architetto Francesco Ciccarelli, Dirigente dello I.A.C.P. di Foggia a riposo, cui il Collegio assegna il termine di 45 giorni per l’espletamento dell’incarico, a conclusione del quale il medesimo depositerà  presso il Tribunale apposita relazione, corredata della pertinente documentazione.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120.
Anche l’eventuale compenso (da determinarsi con apposita ordinanza ad incarico espletato) spettante al commissarioad acta dev’essere posto a carico della medesima Amministrazione municipale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Rutigliano di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza presentata in data 30 aprile 2009 dalla signora Teresa Leone, e, in specie, di determinarsi sulla concedibilità  del permesso di costruire, come da motivazione.
Per l’ipotesi in cui, allo scadere del predetto termine, il Comune di Rutigliano non abbia adempiuto, nomina, quale commissario ad acta, l’architetto Francesco Ciccarelli, Dirigente dello I.A.C.P. di Foggia a riposo, che dovrà  provvedere, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, entro i successivi 45 giorni, curando altresì la redazione e il deposito presso la segreteria del T.A.R. di apposita relazione sull’espletamento dell’incarico, corredata della pertinente documentazione.
Condanna il Comune di Rutigliano al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite.
Pone a carico del Comune di Rutigliano il compenso eventualmente dovuto al commissario ad acta, da determinarsi con separata ordinanza a conclusione dell’incarico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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