Commercio, industria, turismo – Rivendita di generi di monopolio – Concessione – Patentino – Diniego – Requisito della rilevante frequentazione – Necessità 

In tema di rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio la rilevante frequentazione dell’esercizio richiedente è presupposto necessario per il rilascio del titolo richiesto, con la conseguente legittimità  del relativo diniego in difetto di tale presupposto.

N. 01879/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2010, proposto da: 
Vincenzo Ponzio, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via della Costituente n.19/E; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato – Ufficio Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

nei confronti di
Rosario Pompeo Ferrara; 

per l’annullamento
-del provvedimento n. 1770 del 20.5.2010 del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Puglia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, comunicato con raccomandata prot. n. 28042 del 24.05.2010, pervenuto in data 26.5.2010, con il quale veniva rigettata l’istanza del 30.1.2009 del Sig. Ponzio Vincenzo (titolare dell’esercizio commerciale denominato “Bar Lupi” con sede in Senise alla via Fontana di Basso s.n.), tesa ad ottenere la concessione di un patentino per la vendita dei generi di monopolio presso la sede della sua attività ;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato – Ufficio Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Ferrara e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 24 luglio 2010 e depositato il successivo 23 agosto, il sig. Ponzio ha proposto gravame avverso il diniego di rilascio di patentino per la vendita di generi di monopolio presso il bar “Lupi” con sede in Senise alla via Fontana di Basso.
Il diniego impugnato si fonda su due ordini di ragioni: a) il bar non presenterebbe il requisito imposto dalla normativa di settore della rilevante frequentazione; b) non sussisterebbero nella zona particolari esigenze di servizio da soddisfare tramite un ampliamento della rete distributiva esistente, ottimamente servita.
Con distinti atti depositati il 2 settembre del 2010, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’11.10.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso ruota intorno all’asserito difetto di motivazione del diniego gravato.
Più precisamente non sarebbe dato comprendere “a quali criteri si sarebbe ispirato l’Ente nel considerare il bar in questione di non rilevante frequentazione” nè sarebbero stati presi in considerazione alcuni profili dirimenti nell’istruttoria dell’istanza, quali l’orario prolungato di apertura rispetto alle rivendite viciniori, il diverso giorno di riposo settimanale e l’assenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina.
Tale ultimo assunto è in effetti sostenuto da costante orientamento giurisprudenziale che impone all’Amministrazione dei monopoli di Stato la considerazione -in sede di istruttoria per il rilascio dei patentini di cui si tratta- proprio dei profili indicati dal ricorrente; e, nel caso di specie, non sembrano essere stati oggetto di adeguata valutazione nonostante la stessa Guardia di finanza avesse, in particolare, accertato l’assenza di distributore automatico nella tabaccheria più vicina.
Tuttavia, come già  evidenziato, il diniego si fonda anche sulla rilevata insufficiente frequentazione del bar in questione; profilo, quest’ultimo, che il ricorrente non ha contestato in assoluto quale presupposto necessario per il rilascio del patentino richiesto ma ha cercato di neutralizzare adducendo la genericità  delle asserzioni dell’Amministrazione intimata.
Orbene, in disparte il rilievo che nell’atto gravato il dato della frequentazione non rilevante viene ancorato -testualmente- “alla valutazione dei dati contabili acquisiti”, è invece la censura di parte ricorrente a risultare non supportata da alcun elemento concreto contrario, risolvendosi una petizione di principio.
3.- Il gravame va pertanto respinto apparendo le censure formulate insufficienti a superare le ragioni sulle quali il provvedimento negativo dichiaratamente si fonda. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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