Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Esclusione – Per omessa specificazione oneri per la sicurezza – Mancanza di clausola a pena di esclusione – Legittimo affidamento – Sussiste
 

Deve essere escluso in linea di principio dalla gara pubblica il partecipante che nell’offerta non abbia specificato l’importo degli oneri per la sicurezza, pur in assenza di espressa previsione – con comminatoria di esclusione – nella legge di gara, trattandosi di obbligo imposto per legge. Tale principio è tuttavia destinato a trovare un temperamento laddove, dalla complessiva disamina della disciplina di gara, emerga che il partecipante sia incorso in errore a causa dell’omessa indicazione nel modello di offerta economica dei costi per la sicurezza, ingenerandosi in tal caso un fondato affidamento sulla legittimità  della partecipazione alla gara.

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Vedi TAR, ric. n. 1356 – 2012

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N. 00803/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01356/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2012, proposto da La Lucentezza s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Valla e Libera Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;

nei confronti di
Ditta Veronico Giuseppe s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, via Principe Amedeo, 234;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 172 del 6 settembre 2012, di aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili comunali ed in uso per 60 mesi in favore della ditta Giuseppe Veronico s.r.l.;
– dei verbali della Commissione di gara redatti nelle date 24.5.2012, 30.5.2012, 6.6.2012, 9.7.2012 e delle relative determinazioni, nella parte in cui sono state ammesse le imprese Giuseppe Veronico s.r.l. ed Edilelettra s.r.l. che andavano invece escluse dalla gara;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa l’aggiudicazione provvisoria;
e per la declaratoria del diritto della società  ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, subentrando nel rapporto negoziale, con connessa declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di Ditta Veronico Giuseppe s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Ditta Veronico Giuseppe s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente principale La Lucentezza s.r.l.;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Libera Valla, Massimo Ingravalle e Nicolò Mastropasqua;
 

Rilevato che in linea di principio gli oneri per la sicurezza devono essere obbligatoriamente menzionati nell’offerta economica, pur in assenza di espressa previsione – con comminatoria di esclusione – nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172);
Rilevato, altresì, che l’omessa indicazione nel modello di offerta economica (allegato alla lex specialis di gara: nel caso di specie allegato A/2 del disciplinare) dei costi per la sicurezza può, cionondimeno, indurre in errore incolpevole l’impresa partecipante;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la controinteressata Veronico Giuseppe s.r.l. appare aver presentato un’offerta economica priva dell’esposizione dei detti costi, stante l’obbiettiva ambiguità  del citato modello (allegato A/2), avendo aderito ad una interpretazione plausibile, in quanto testualmente giustificabile, derivante da una complessiva disamina della disciplina di gara, la quale ha, pertanto, ingenerato nella stessa società  un fondato affidamento sulla legittimità  della propria partecipazione alla procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4999);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta dalla ricorrente principale La Lucentezza s.r.l.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente principale La Lucentezza s.r.l.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)