Sanità  e farmacie – Strutture sanitarie autorizzate – Modifica della prestazione erogata – Sanzioni

In caso di riscontrata modifica strutturale o funzionale delle prestazioni erogate da una struttura sanitaria autorizzata è legittima la sanzione della sospensione dell’attività  fino al ripristino della situazione preesistente, come originariamente autorizzata, comminata dall’autorità  competente ai dell’art. 15 comma 4 della l. r Puglia n. 8/2004.
La diversa sanzione della regolarizzazione dei requisiti entro il termine perentorio previsto dal comma 6 dell’art. 15 l. r. Puglia n. 8/2004 è ammessa, viceversa, soltanto ove la violazione delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione non comporti grave rischio per la salute pubblica (nel caso di specie era stata riscontrata l’assenza di un tecnico di radiologia appositamente preposto allo svolgimento dell’attività  di radiodiagnostica ambulatoriale, non essendo stata ritenuta sufficiente la presenza del tecnico preposto alla differente attività  si radiodiagnostica per i ricoveri).


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vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 1° febbraio 2013, 392 – 2013; ric. n. 335 – 2013; ric. TAR n. 1337 – 2012


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N. 00813/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01337/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2012, proposto da:

Daunia Medica S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia, n.37;

contro
Comune di Manfredonia; 
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n.27; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 18 del 12.7.2012, conosciuta in data 17.7.2012, a mezzo della quale il sindaco del comune di Manfredonia ordinava al legale rappresentante della casa di cura s. Michele, di proprietà  della daunia medica s.p.a., di sospendere con effetto immediato “ogni attività  sanitaria di diagnostica per immagini presso la casa di cura san Michele sita in Manfredonia alla via cozzolete, a partire dalla notifica della presente ordinanza” con l’avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe comportato la sanzione di cui all’art. 650 c.p.;
– della nota prot. n. 54268 del 26.6.2012 con la quale il direttore del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale Fg richiedeva al sindaco del comune di Manfredonia l’immediata emanazione, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 8/2004, di provvedimento di sospensione di ogni attività  sanitaria di diagnostica per immagini presso la struttura ambulatoriale sita in Manfredonia alla via cozzolete sul presupposto che fosse venuto meno uno dei requisiti organizzativi fondamentali previsti per la struttura ai sensi della normativa in materia;
nonchè per il risarcimento
di tutti i danni subiti dalla società  ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista e avv. Giovanna Corrente;
 

Rilevato che la ricorrente (società  titolare di struttura sanitaria esercente in regime di autorizzazione l’attività  di radiodiagnostica, oltre che titolare di accreditamento per altre branche) impugna il provvedimento sindacale con cui le è stata imposta la sospensione sine die dell’attività  di radiodiagnostica presso la struttura ambulatoriale;
rilevato che con il primo motivo censura la violazione della normativa di settore (in particolare dell’art. 15, co 6, L.R.8/2004) in quanto sostiene che, a seguito delle violazioni contestate (carenza di un tecnico assunto per l’attività  radiodiagnostica ambulatoriale), avrebbe dovuto assegnarsi termine per la regolarizzazione dei requisiti difettanti e solo in caso di inadempimento, si sarebbe potuta comminare la sospensione dell’attività ;
ritenuto che, in base agli atti del fascicolo processuale, risulta che l’ASL ha accertato l’assenza di un tecnico di laboratorio impiegato per l’attività  AMBULATORIALE di radiodiagnostica;
rilevato che la tesi di parte ricorrente, con cui si contesta la correttezza dell’accertamento ispettivo posto a base del provvedimento sindacale (in particolare si deduce che il tecnico di radiologia era effettivamente in servizio), non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a confutare gli accertamenti effettuati. Infatti, la ricorrente non ha prodotto alcuna idonea documentazione (ad es. libro matricola, indicato in ricorso ma non presente tra gli allegati; oppure copia del libro di presenze giornaliere dei lavoratori dipendenti), volta a dimostrare l’assunzione di un tecnico per la radiodiagnostica ambulatoriale;
rilevato che parte ricorrente ha allegato, in sede di discussione orale, che il tecnico deputato all’effettuazione dell’attività  radiodiagnostica ambulatoriale è lo stesso assunto per l’attività  di radiodiagnostica connessa ai ricoveri;
ritenuto che tale allegazione è del tutto indimostrata e, pertanto, non può avere ingresso alcuno in sede processuale;
ritenuto che, in base agli atti processuali, deve ritenersi che l’effettuazione degli accertamenti di radiodiagnostica è avvenuto, sinora, senza l’assistenza di un tecnico qualificato;
ritenuto che in tale caso si configura un serio rischio per la salute pubblica in quanto il dosaggio radioattivo va costantemente monitorato da un tecnico specialistico a ciò abilitato;
ritenuto, pertanto, che la prima doglianza appare infondata in quanto all’ipotesi in esame è applicabile il co 4 art. 15 L.R. 8/2004
rilevato che non può apprezzarsi neppure la fondatezza della seconda doglianza con cui si contestano gli accertamenti ispettivi, per le ragioni già  indicate;
ritenuto che la III doglianza con cui si contesta il corretto esercizio del potere sanzionatorio sotto il diverso profilo dell’estensione oggettiva del provvedimento di sospensione a tutta l’attività  radiodiagnostica (compresa quella funzionale all’attività  di ricovero) e non solo a quella ambulatoriale, non è fondata poichè dal tenore complessivo del provvedimento, nonchè dagli atti istruttori si evince chiaramente che l’ordine di sospensione è limitato alla sola attività  di radiodiagnostica ambulatoriale;
ritenuto che, comunque, non sussiste neppure il periculum, attesa l’esiguità  delle prestazioni di radiodiagnostica ambulatoriale, allegata nello stesso ricorso;
ritenuto che non sussistono ragioni per derogare al principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) rigetta l’istanza cautelare.
Condanna la società  ricorrente al pagamento, in favore dell’ASL FG, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 omnicomprensivi di diritti, onorari e spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)