Pubblico impiego – Giurisdizione – Del G.O.

Ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 165/2001 e del consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste una cognizione generale del giudice ordinario – giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, mentre l’ambito di giurisdizione riservato al giudice amministrativo risulta circoscritto solo alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, nonchè a specifiche categorie speciali di dipendenti.

N. 01840/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2012, proposto da: 
Carmine Caiafa, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Danza, con domicilio eletto presso Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi N.184; 

contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15; 

nei confronti di
Marco Fino, Antonio Nardella, rappresentati e difesi dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35; 

per l’annullamento
per la dichiarazione di illegittimità  previa emanazione di idonea misura cautelare
della deliberazione della giunta comunale di san marco in lamis n. 107 dell’11.05.2012, (all. 1), pubblicata nell’albo pretorio del comune di san marco in lamis dal 18 maggio 2012 al 2 giugno 2012, con la quale è stato attribuito il grado di sottufficiale di polizia locale solamente agli agenti fino marco e nardella antonio e non pure al ricorrente, pur avendo lo stesso tutti i requisiti per poter conseguire il medesimo grado;
di ogni altro atto ad esso connesso, prodromico coevo e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Marco in Lamis e di Marco Fino e di Antonio Nardella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Danza, Ignazio Lagrotta e Nino Matassa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che:
– il ricorrente, agente di Polizia Municipale presso il Comune di San Marco in Lamis, impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui l’Amministrazione Comunale ha attribuito il grado di sottoufficiale agli agenti Fino Marco e Nardella Antonio e non invece anche al ricorrente, pure in possesso dei requisiti richiesti;
– il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.r. n. 2 del 24/1/1989;
2) eccesso di potere: a) per evidente disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta; b) per manifesta illogicità  del provvedimento in quanto manca di una istruttoria procedimentale; c) per contraddittorietà  con precedenti provvedimenti dell’Amministrazione; d) per assoluta carenza di motivazione, per palese incongruenza, incoerenza ed illogicità  manifesta.
– Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Marco in Lamis, nonchè i controinteressati Fino e Nardella, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
– Nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2012, il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata; i difensori presenti nulla hanno eccepito in proposito e la causa è stata quindi introitata per la decisione.
Considerato che la questione proposta, concernendo la materia dell’ inquadramento del pubblico dipendente, rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 63 co. 1 D. Lgs. n. 165/01 (che come noto è norma regolatrice del riparto di giurisdizione) secondo cui: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ¦ incluse le controversie concernenti ¦ il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti¦.”;
Considerato che la normativa citata delinea una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa circoscritto l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, nonchè a specifiche categorie speciali di dipendenti, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione SS.UU. 14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307; Cass. SS.UU. 20.8.2009 n. 18499; Cass. SS.UU. 9.2.09 n. 3055 nella parte motiva; Cass. SS. UU. 17.11.2008 n. 27307; Cass. SS.UU. 4.4.2008 n. 8736; Cass. SS.UU. n. 3399 del 13.2.08), secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦” (SS.UU. n. 307/2007);
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del G.A. adito in favore del G.O.
Rilevato che resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali eventualmente maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistico.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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