Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Art. 11, comma 8 della L.R. Puglia n. 20/2001- Silenzio assenso – Inerzia del Commissario ad acta – Elusione del giudicato

Ai sensi dell’art. 11, co.8, della L.R. Puglia n. 20/2001, è configurabile, in capo al Commissario ad acta,  l’elusione del comando contenuto nella sentenza del G.A. che condanna la p.A. a pronunciarsi sull’istanza di nuova pianificazione avanzata dal ricorrente, ove lo stesso Commissario non abbia proceduto all’approvazione definitiva della variante al PRG, dopo averla adottata ed inviata alla Regione, e quest’ultima non si sia pronunciata nel termine di 150 giorni dal suddetto invio. 

N. 01793/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2012, proposto da: 
Angelo Villani, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, via Putignani, 168; 

contro
Comune di Foggia; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 812/2009 del TAR Puglia-Bari sez. II in materia di ritipizzazione di aree.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. R. G. Rodio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in epigrafe Angelo Villani ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 812/2009 di questo Tribunale.
Il ricorrente ha esposto di essere proprietario di un suolo sito in Foggia identificato al Catasto al fg. 28, particelle 48-49-50, tipizzato dal PRG del Comune di Foggia adottato il 20.7.2001 come “zona SP-attrezzature di quartiere e verde pubblico”; essendo decaduto il vincolo in data 26.11.2008 il ricorrente aveva diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento di ritipizzazione dell’area e, a seguito di ricorso avverso il silenzio del Comune, il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere nominando anche, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta.
Dopo ulteriore inerzia e la sostituzione del Commissario, disposta con ordinanza n. 171/2010, il nuovo Commissario, con la delibera del 28.4.2011, ha provveduto ad adottare la variante al PRG finalizzata alla ritipizzazione delle aree del ricorrente, alla pubblicazione della stessa e all’invio di tutti gli atti alla Regione Puglia per i provvedimenti; la Regione, tuttavia, ha richiesto una integrazione della documentazione, interrompendo il procedimento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 12 L.R. 20/2001 in relazione all’art. 16 L.R. 16/80, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, l’elusione del giudicato e l’ingiustizia manifesta in quanto, non essendosi la Regione pronunciata nel termine di 150 giorni previsto dal comma 8 dell’art. 11 L.R. 20/2001, si era formato il silenzio-assenso previsto dalla norma, di tal che il Commissario avrebbe dovuto provvedere all’approvazione definitiva della variante.
Nessuno si è costituito per il Comune di Foggia.
Alla camera di consiglio del 4.10.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
La sentenza 812/2009 ha infatti dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di nuova pianificazione avanzata dall’odierno ricorrente entro il termine di novanta giorni, provvedendo altresì alla nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Commissario, dopo avere redatto la variante, ha inviato gli atti alla Regione in data 20.7.2011, ma solo in data 10.2.2012 è stata richiesta dalla Regione l’integrazione documentale asseritamente necessaria.
Con il presente ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 11 L.R. 20/2001, secondo cui decorso il termine di giorni 150 dall’invio della variante adottata alla Regione si forma il silenzio-assenso di questa.
La censura è fondata, avendo l’amministrazione regionale richiesto l’integrazione documentale quando era ormai decorso il termine per la formazione dell’assenso tacito.
Conseguentemente il Commissario deve portare a termine il procedimento compiendo tutte le attività  necessarie per la definitiva approvazione della variante.
In considerazione delle condotta processuale del Comune sussistono le ragioni per disporre la irripetibilità  delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Commissario ad acta di procedere ad ogni adempimento necessario alla conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica avente ad oggetto i suoli del ricorrente, identificati al Catasto al fg. 28, particelle 48-49-50 del Comune di Foggia, entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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