Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Dimidiazione dei termini – Deposito ricorso – Irricevibilità 

Nei giudizi in materia di silenzio, la dimidiazione dei termini di cui agli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a. riguarda anche il termine per il deposito del ricorso introduttivo, decorrente dal perfezionamento, per il destinatario, dell’ultima notifica (nel caso di specie è stato dichiarato irricevibile il ricorso depositato oltre il termine di quindici giorni dal perfezionamento della notifica).

N. 01787/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2012, proposto da: 
Giacinto Capuano, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Mennuni, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele de Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

avverso
“il rifiuto di provvedere dell’Amministrazione Comunale di Cerignola, nella persona del Dirigente del Settore Edilizia Privata & Ambiente, Ing. Custode Amato, all’emissione del parere prescritto dall’art. 32, L. n. 47/85, così come modificato dall’art. 2, comma 44, L. 662/96.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Rosa Mennuni e A. V. Patruno, quest’ultima su delega di G. Nitti;
 

CONSIDERATO che con ricorso, notificato in data 21 maggio 2012 e depositato in data 7 giugno 2012, il sig. Giacinto Capuano ha chiesto l’accertamento e la declaratoria d’illegittimità  del silenzio-rifiuto serbato dell’Amministrazione Comunale di Cerignola, nella persona del Dirigente del Settore Edilizia Privata e Ambiente, Ing. Custode Amato, relativamente all’emissione del parere prescritto dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985, così come modificato dall’art. 2, comma 44, della legge n. 662 del 1996, in riferimento alla istanza di condono edilizio presentata nel mese di gennaio 2004; che ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva nella ipotesi di ulteriore inerzia della P.A.;
CONSIDERATO che il Comune di Cerignola, nella memoria depositata in data 25 giugno 2012, ha eccepito l’irricevibilità  e/o improcedibilità  del ricorso a causa del tardivo deposito dello stesso ed ha dedotto comunque l’infondatezza del gravame;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
CONSIDERATO che il combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a. prevede la dimidiazione del termine per il deposito del ricorso nei giudizi in materia di silenzio, fra gli altri indicati al citato comma 2 dell’art. 87 c.p.a., termine decorrente dal perfezionamento, per il destinatario, dell’ultima delle notifiche;
RILEVATO che, nella fattispecie oggetto di gravame, il ricorso risulta notificato al Comune di Cerignola il 21 maggio 2012 e depositato in data 7 giugno 2012 e, quindi, oltre il termine di 15 giorni previsto dalla suddetta normativa;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare, conseguentemente, l’irricevibilità  del ricorso per la tardività  del deposito del ricorso stesso;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività  del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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