Accesso – Procedimento – Documento amministrativo – Interesse – Sindacato di categoria – Fattispecie
L’interesse che sorregge un’istanza d’accesso ai documenti amministrativi del sindacato di categoria (nella specie federazione sindacale del personale docente della scuola), relativa agli organici di diritto e al numero di classi ed alunni per classe, proposta al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza, è da ritenersi corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso a mente dell’art. 22 l. 241/1990, in quanto la “classe” è indiscutibilmente l’ambito entro il quale l’attività dei docenti si esplica. In presenza di un interesse diretto, attuale e concreto di tal fatta quindi è illegittimo il diniego opposto dall’istituto scolastico resistente.
N. 01847/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2012, proposto da:
Ruggiero Pinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella in Bari, alla via Scipione Crisanzio n. 48;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Istituto Staffa di Trinitapoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata per legge in Bari, alla via Melo n.97;
per l’accesso
alla documentazione richiesta in data 14.4.2012 e 18.04.2012 nelle istanze di accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Staffa di Trinitapoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Angela Giotta, su delega degli avv.ti T. De Grandis e G. Marzocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 6.6.2012 e ritualmente depositato in data 20.6.2012, il ricorrente -nella qualità di Segretario della provincia di Foggia della federazione Gilda-Unams- ha impugnato il provvedimento prot. n.2229/a20/a dell’11.5.2012 con cui il Dirigente scolastico dell’Istituto “Staffa” ha respinto le richieste di accesso dal ricorrente stesso avanzate in riferimento alla documentazione degli organici di diritto e del numero di classi e di alunni per aula, relativa all’Istituto in questione per l’anno scolastico 2011/2012.
Con atto depositato in data 14.9.2012 si sono costituiti in giudizio il Ministero e l’Istituto scolastico resistenti eccependo l’inammissibilità oltre che l’infondatezza del gravame.
Alla C.C. dell’11.12.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione
2.-In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità opposta dall’Avvocatura dello Stato.
Parte ricorrente assume che la richiesta di accesso sarebbe motivata dall’esigenza di “verificare se sono state rispettate le norme di sicurezza relative al numero di studenti per classi” e dalla necessità di avvalersi della tutela cautelare nel giudizio di appello instaurato dallo stesso prof. Pinto -nella predetta qualità – davanti al Consiglio di Stato concernente le presunte irregolarità dell’Istituto ” Staffa” in ordine alla sicurezza delle strutture scolastiche nel corso dell’anno 2010/2011.
La circostanza che il giudizio cui il ricorrente fa riferimento riguardi un anno scolastico differente rispetto a quello oggetto del predetto giudizio di appello (quello precedente) non esclude in sè l’interesse al presente gravame. Ed invero, solo in apparenza la documentazione di cui oggi si chiede l’ostensione non è pertinente all’oggetto del giudizio pendente innanzi al giudice di appello per la riforma della sentenza di questo Tar n.1505/2011, favorevole all’odierno ricorrente; su di un piano sostanziale, infatti, le determinazioni assunte dall’Istituto con riferimento all’anno scolastico successivo ove si rivelassero rispettose dell’invocato dato normativo farebbero cessare l’interesse cautelare del prof. Pinto, avendo autonomamente l’Istituto scolastico riparametrato le misure di sicurezza rispetto all’anno precedente.
Nè può dubitarsi che la documentazione richiesta afferisca alla sicurezza dei luoghi di lavoro giacchè il ricorrente dichiaratamente intende verificare il rispetto delle “normedi sicurezza relative al numero di studenti per classe”; la “classe” è indiscutibilmente l’ambito entro il quale l’attività dei docenti si esplica.
3.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo le previsioni dell’art.22 della legge n.241/90, il diritto di accesso, purchè sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e sempre che di “documento” si tratti, è destinato a prevalere su qualsiasi altra esigenza poichè principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza; salvo che nelle ipotesi disciplinate dal successivo art.24 commi 1, 2, 3, 5 e 6. La fattispecie in esame non rientra però in alcune di tali ipotesi di esclusione.
In particolare non può condividersi che nella specie l’accesso -ove consentito- integrerebbe una forma di -inammissibile- controllo generalizzato sull’attività dell’Istituto ai sensi del richiamato comma 3 dell’art.24. Ed invero, l’art.6 del CCNL 2006/2009 individua i sindacati di categoria quali soggetti aventi diritto ad essere edotti -per quel che qui rileva- circa le “proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola” nonchè in merito all'”attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”; e, nella specie, la richiesta di accesso ha ad oggetto -si ribadisce- la documentazione degli organici di diritto e del numero di classi e di alunni per aula con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, onde verificare il rispetto della normativa di sicurezza.
In buona sostanza non è ravvisabile nella fattispecie un mero interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi richiesti; al contrario, l’accesso appare preordinato alla salvaguardia di una posizione differenziata e qualificata correlata alla specifica funzione assegnata dalla legge al sindacato.
4.- Il ricorso deve dunque essere accolto e, per l’effetto, annullato il diniego di accesso agli atti oggetto di gravame. Considerato, tuttavia, la complessità della fattispecie, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di accesso di cui alla nota prot. n.2229/a20/a dell’11.5.2012 del Dirigente scolastico dell’Istituto “Staffa” e ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)