Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento regionale di controllo – Termine di conclusione del procedimento – Necessità 

Pur nel silenzio della legge, per un principio di coerenza sistematica dell’ordinamento, deve ritenersi che il procedimento per il “controllo” regionale delle autorizzazioni paesaggistiche debba essere concluso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla completa ricezione dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato emesso.

N. 01784/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2007, proposto da: 
Vergari Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Regione Puglia; 
Comune di Supersano (LE); 

nei confronti di
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;

per l’annullamento
“- del provvedimento prot. n. 9663-P.O.-LE del 17.11.2006 a firma del Responsabile dell’Ufficio e del Dirigente del Settore Urbanistico dell’Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. della Regione Puglia;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
– della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.12.2005, n. 2699.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Fabrizio Lofoco e l’avv. dello Stato F. Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la sig.ra Emilia Vergari di aver presentato al Comune di Supersano (LE), in data 10 dicembre 2004, l’istanza prodotta ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, volta ad ottenere la definizione dell’illecito edilizio consistente nella realizzazione sine titulo di superfici e volumi in ampliamento ad una casa per civile abitazione regolarmente assentita con autorizzazione paesaggistica n. 8 del 16.7.2002 e concessione edilizia n. 41/02 del 13.11.2002, ricadente in area agricola ricompresa nel P.U.T.T./p. della Regione Puglia in ambito territoriale esteso di tipo “C”.
Riferisce che il progetto era stato esaminato con esito favorevole dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione edilizia comunale, integrata con un componente professionista esperto in materia paesaggistica ai sensi della legge n. 8 del 1995, e che con provvedimento n. 12/2006 del 6 aprile 2006 il Comune di Supersano aveva concesso l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 5.01 delle NN.TT.AA. del citato P.U.T.T./p.; che la Regione Puglia, con provvedimento prot. n. 9663-P.O.-LE del 17 novembre 2006 aveva disposto l’annullamento della suddetta autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune intimato.
La sig.ra Vergari ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 gennaio 2007, con il quale ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento prot. n. 9663-P.O.-LE del 17 novembre 2006 della Regione Puglia; ha chiesto altresì l’annullamento, ove occorra, della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005, richiamata nel provvedimento stesso.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: I – violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1999 – oggi sostituito dall’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 – nonchè dell’art. 5.01, comma 5, del P.U.T.T./p. della Regione Puglia approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, nonchè illogicità  ed irragionevolezza dell’azione amministrativa in quanto la Regione Puglia avrebbe esercitato il potere di controllo oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla normativa sopra richiamata.
II – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonchè degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, nonchè illogicità  ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, carenza istruttoria in quanto il Comune di Supersano non avrebbe comunicato ad essa ricorrente l’avvio del procedimento sfociato nella declaratoria di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune stesso.
III – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 e 32, comma 27, lettera d) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè dell’art. 1, commi 37 e 39 della legge n. 308 del 2004, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illegittimità  in via autonoma ed in via derivata; ad avviso di parte ricorrente una interpretazione del nuovocorpus normativo basato sulla lettura combinata delle diverse norme ivi contenute nella materia di aree vincolate, consentirebbe di ritenere applicabile alle zone sottoposte al vincolo di inedificabilità  relativa il condono disciplinato dalla legge n. 269 del 2003; più in particolare in area sottoposta a vincolo di inedificabilità  relativa imposto prima della realizzazione dell’opera abusiva in difformità  dalla normativa urbanistica e di piano, l’avvenuta acquisizione di una valutazione favorevolmente espressa dall’ente preposto alla tutela del vincolo supererebbe il fatto storico dell’esistenza dello stesso e, quindi, di fatto, determinerebbe la sanabilità  dell’opera stessa.
IV – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; parte ricorrente lamenta che nella fattispecie oggetto di gravame il vincolo non sarebbe stato imposto “da una legge statale o regionale a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali”, bensì da un atto amministrativo generale, il P.U.T.T./p. della Regione Puglia.
V – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto in quanto la Regione non avrebbe tenuto conto della circostanza che la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità  al precedente titolo edilizio.
La ricorrente ha prodotto documentazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1999 – oggi sostituito dall’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 – nonchè dell’art. 5.01, comma 5, del P.U.T.T. della Regione Puglia approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, nonchè illogicità  ed irragionevolezza dell’azione amministrativa in quanto la Regione Puglia avrebbe esercitato il potere di controllo oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla normativa sopra richiamata.
La disciplina del controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche prevista dalle N.T.A. del P.U.T.T. della Regione Puglia, all’art. 5.01, punto 7, prevede un obbligo di trasmissione dell’autorizzazione alla Soprintendenza “se relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.lgs. 490/99” oppure all’Assessorato regionale all’urbanistica “per il controllo”, “se relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano”, non prevedendo tuttavia, in questo ultimo caso, un termine entro il quale deve essere esercitato l’eventuale potere di annullamento.
Al riguardo il Collegio, pur evidenziando una lacuna normativa in tal senso, condividendo la posizione espressa dalla Sezione I del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, nella sentenza n. 2322 del 22 ottobre 2009, ritiene che questo potere di “controllo” – in disparte la questione se questo implichi o meno un potere di riesame ed annullamento regionale in sede di verifica dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, n. 2189 del 24 settembre 2009) – non può ritenersi attribuito sine die, in quanto incide su posizioni soggettive dei privati determinando un annullamento di situazioni di vantaggio già  acquisite, e rende necessaria la previsione di un termine entro il quale il procedimento deve essere concluso.
In tal senso milita il disposto dell’art. 2, comma 3, della l. n. 241 del 1990, per il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi nel termine di trenta giorni (novanta giorni nella versione del suddetto articolo alla data di adozione del provvedimento impugnato), quello dell’art. 159, comma 2, del d.lgs 42 del 2004 che, nel disciplinare il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche da parte della Soprintendenza, stabilisce “la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, ¦, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”, nonchè quello dell’art. 5.01, comma 5, delle stesse N.T.A. del P.U.T.T. della Regione Puglia, per il quale “L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni”.
Le norme da ultimo citate attribuiscono all’amministrazione il dovere/potere di concludere il procedimento relativo al rilascio o all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica entro un termine perentorio di sessanta giorni.
Per un principio di coerenza sistematica dell’ordinamento ritiene il Collegio che anche il procedimento per il “controllo” regionale delle autorizzazioni paesaggistiche debba essere concluso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla completa ricezione dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato emesso (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, n. 2322 del 22 ottobre 2009 cit.).
Dello stesso avviso è peraltro lo stesso Comune di Supersano, come emerge dal contenuto della precedente concessione di costruzione n. 41/02 rilasciata alla sig.ra Vergari in riferimento al medesimo immobile oggetto di richiesta del condono di cui alla istanza del 10 dicembre 2004 per cui è causa.
Il citato provvedimento di concessione è stato infatti rilasciato “Vista l’Autorizzazione Paesaggistica n° 8 del 16.07.2002; Considerato che la stessa è stata inviata all’Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. – Settore Urbanistico – prot. n. 4819 del 16.7.2002 Racc. A.R. n. 3546/3 e, che nei 60 giorni stabiliti dalle “Norme Tecniche di attuazione del P.U.T.T./P della Regione Puglia (art. 5.01, comma 5°) la Regione Puglia non ha inviato nessuna risposta.”
Passando ad analizzare la fattispecie concreta oggetto di gravame, l’autorità  regionale ha dichiarato, nel provvedimento impugnato, che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Supersano alla ricorrente era pervenuta al competente Assessorato in data 11 aprile 2006, mentre il provvedimento porta la data del 17 novembre 2006, e quindi risulta adottato ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
Il Collegio, conclusivamente, ritiene che il profilo di illegittimità  dedotto con il suillustrato motivo di ricorso abbia una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della Regione Puglia, nell’importo liquidato nel dispositivo; se ne dispone la compensazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (già  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), tenuto conto che non vi è stata attività  difensiva da parte del suddetto Ministero, essendosi limitato alla sola costituzione formale in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della sig.ra Emilia Vergari.
Spese compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (già  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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