1. Processo amministrativo – Revoca prefettizia qualifica di ufficiale giudiziario – Decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. – Mancanza presupposti estrema gravità  e urgenza – Va respinto.


2.  Processo amministrativo – Giurisdizione – Revoca prefettizia qualifica di ufficiale giudiziario – Va sollevata d’ufficio questione giurisdizione G.A..

1. Non va concesso il decreto cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a. con riguardo agli effetti del provvedimento con cui il Prefetto ha revocato la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria concessa ai sensi dell’art. 21, L. n. 833/1978, al ricorrente, dipendente di un’A.S.L., non sussitendo il requisito dell’estrema gravità  e urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla prossima camera di consiglio.


2. Dev’essere sottoposta d’ufficio alle parti, stante l’evidente connessione con una vicenda processuale pendente innanzi il competente Giudice del Lavoro, la questione (sulla medesima controversia di cui sopra) inerente la giurisdizione del giudice amministrativo.

N. 00786/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01384/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2012, proposto da: 
Eugenia Addorisio, rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Sbarra e Federica Romani, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, n.15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto emesso dall’ecc.mo prefetto della provincia di Foggia del 20.9.2012 comunicato in data 8.10.2012, con cui alla ricorrente, dipendente della asl di Foggia, con funzioni di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, è stata revocata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria concessa ai sensi dell’art. 21, l. n. 833/1978 in data 30 gennaio 1997, nonchè di ogni altro atto al predetto comunque connesso ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussiste il requisito della estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire la dilazione fino alla data di celebrazione dell’udienza in camera di consiglio (da individuarsi in quella dell’8.11.2012);
ritenuto che, stante l’evidente connessione con la vicenda processuale già  sottoposta al Giudice del Lavoro con udienza da celebrarsi il 18.10.2012, deve essere sollevata d’ufficio, per sottoporla alle parti, la questione inerente la giurisdizione del Giudice amministrativo;
 

P.Q.M.
Rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale l’udienza in camera di consiglio dell’8.11.2012.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 16 ottobre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)