Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Manutenzione straordinaria tramite s.c.i.a. – Bilanciamento in sede cautelare degli interessi pubblico e privato – Giudizio di prevalenza

E’ accoglibile l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento con cui il Comune ha inibito l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel completamento delle opere di rivestimento di pareti interne, pitturazione e sostituzione della carta da parati, di rifacimento dell’impianto idrico, elettrico e igienico-sanitario, atteso che, allo stato degli atti, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, appare prevalente quello alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, prive in sè di una rilevante valenza urbanistico-edilizia.

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Vedi TAR, ric. n. 1275 – 2012

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N. 00787/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01275/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2012, proposto da:

Luigi Labellarte, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Laricchia, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 10534 del 28.6.2012, con cui il Comune di Valenzano ha inibito al ricorrente l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui alla scia del 22.5.2012, consistenti nel completamento delle opere di rivestimento pareti interne, pitturazioni e carta da parati, rifacimento impianti idrico, elettrico e igienico-sanitario.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Saverio Profeta e Giuseppe Cianciola;
 

Considerato che la giurisprudenza citata (T.A.R. Lazio, Sezione seconda, I luglio 2005 n. 5418 sulla necessità  della procura speciale) non si riferisce alla procura in calce o a margine del ricorso (in concreto, presente nell’atto introduttivo del giudizio);
considerato che, allo stato degli atti, nel bilanciamento degli interessi coinvolti appare prevalente quello alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, prive in sè di una rilevante valenza urbanistico-edilizia;
considerato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
compensa tra le parti le spese della presente fase.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 10 ottobre 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)