Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Diniego permesso di costruire – Difetto di motivazione – Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. – Accoglimento – Fattispecie

Merita accoglimento l’istanza cautelare ai fini  del riesame della richiesta edificatoria della società  ricorrente, allorquando il Comune, nell’adozione del provvedimento gravato (recte: diniego del permesso di costruire), non ha considerato alcuni aspetti relativi ai presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
Infatti, quanto alla “conformità  alle previsioni degli strumenti urbanistici”, occorre tenere in conto che la scadenza temporale del P.I.P. non comporta la perdita della valenza urbanistica del piano; quanto, invece, alla necessaria “esistenza delle opere di urbanizzazione primaria”, occorre tenere in conto che essa può essere surrogata dalla “previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio”, ovvero dallo “impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso” (nella specie, l’impegno de quo era stato espresso dagli interessati in epoca antecedente all’adozione del provvedimento gravato).

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Vedi TAR, ric. n. 973 – 2012

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N. 00794/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00973/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Rubino Giuseppe S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Colapinto, Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Carlo Colapinto in Bari, via Andrea da Bari n. 141;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del preavviso di diniego di permesso di costruire di cui alla nota prot. n. 274057 del 22.11.2011; nonchè della ulteriore nota prot. n. 8894 del 16.4.2012 della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.
e con motivi aggiunti del 7.8.2012 del diniego del permesso di costruire di cui alla nota prot. n. 144826 del 20.6.2012, comunicata il successivo 27.6.2012, nonchè di tutti gli atti comunque connessi presupposti e conseguenziali, in particolare della ulteriore nota prot. n. 8894 del 16.4.2012 della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Nicola Di Modugno e Chiara Lonero Baldassarra;
 

Considerato che il diniego definitivo dell’istanza edilizia deve essere valutato alla stregua dell’articolo 12 del d.p.r. 380/2001;
considerato che dalla documentazione processuale sembra emergere la “conformità  alle previsioni degli strumenti urbanistici”, in quanto la scadenza temporale del P.I.P. non comporta la perdita della valenza urbanistica del piano;
considerato peraltro, quanto alla necessaria “esistenza delle opere di urbanizzazione primaria”, essa può essere surrogata dalla “previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio”, ovvero dallo “impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”, impegno quest’ultimo peraltro espresso dagli istanti il 13 gennaio 2003;
considerato che, sulla base della motivazione dell’atto gravato, tali aspetti non sembrano essere stati tenuti in conto;
considerato che, quindi, in questa prospettiva, l’istanza cautelare merita accoglimento;
considerato che il complesso della vicenda induce alla compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della richiesta edificatoria della società  ricorrente.
Spese della presente fase compensate.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 10 ottobre 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)