Processo amministrativo – Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno – Sopravvenienza provvedimento confermativo diniego – Omessa impugnazione – Improcedibilità
In una controversia riguardante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ove, a seguito del riesame della posizione del ricorrente in dipendenza di un’ordinanza cautelare, l’Amministrazione rinnovi il diniego e lo stesso non sia impugnato, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
N. 01767/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2008, proposto da:
Lefter Barjamaj, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;
contro
Questura di Bari ed il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento a firma del dirigente dell’ufficio immigrazione della questura di Bari adottato il 9.09.2008 e notificato in pari data, con cui è stato rifiutato al ricorrente la revoca del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14/8/2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 20/11/2008, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento a firma del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari adottato il 9.09.2008 e notificato in pari data, con cui è stato rifiutato al ricorrente la revoca del provvedimento prot. n. Cat. A.11/2008/Imm. N. 03/P.S. del 7/1/2005 con il quale il Questore della Provincia di Bari rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato in virtù della sanatoria prevista dal D.L. 195/200, convertito con modificazioni con la legge 222/2002.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 702/2008 del 3/12/2008, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ordinando all’Amministrazione “di riesaminare le ragioni del ricorrente onde poter apprezzare i nuovi elementi addotti dal BARJAMAJ a sostegno della propria istanza”.
Considerato che Questura di Bari, in esecuzione alla suddetta ordinanza, ha riesaminato la posizione del ricorrente e, con provvedimento Cat. A.11/2009/Imm. N. 10/P.S. del 15/1/2009, ha confermato il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Rilevato che il citato provvedimento, notificato il 15/01/2009, non è stato oggetto di alcuna impugnazione;
Ciò stante, non resta al Collegio che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, respinta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, respinge in via definitiva la suddetta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile
Spese compensate.
Respinge in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)