1. Giurisdizione – Riparto di giurisdizione -Controversia – Restituzione somme per oblazione – Giurisdizione G.A.
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Condono edilizio – Rimborsi oblazioni – Ambito di competenza Agenzia delle Entrate
3. Procedimento amministrativo – Principio di non aggravamento – Comportamento dilatorio P.A. – Sussiste
1. V’è la giurisdizione del giudice amministrativo per la controversia in tema di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, trattandosi di conseguenze dell’esercizio del potere pubblico in materia urbanistica e attesa l’attuale previsione di cui all’articolo 133, comma 1° c.p.a..
2. Per i rimborsi delle oblazioni non è estensibile al nuovo condono edilizio, regolato dalla L. n. 326/2003 e s.m.i., la normativa applicabile ai vecchi condoni edilizi: non è, infatti, prevista dalla legge alcuna specifica attribuzione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per i rimborsi delle oblazioni per il condono edilizio ex art. 32, D.L. 269/2003 conv. in L. n. 326/2006.
3. àˆ riscontrabile una violazione dei principi sul procedimento amministrativo in caso di comportamento ingiustificatamente soprassessorio e dilatorio dell’Amministrazione.
N. 01777/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2008, proposto da Francesco Marchitelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93;
contro
Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Gioia del Colle, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Agenzia delle Entrate;
Comune di Putignano, in persona del Sindaco in carica;
per l’annullamento
della nota dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gioia del Colle – 30 novembre 2007 prot. 76.024, indirizzata all’istante con raccomandata con avviso di ricevimento del 14 dicembre 2007, ricevuta il 17 dicembre 2007;
e per la condanna al rimborso
della somma di € 11.534,00, pagata dall’istante a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, e della legge regionale n. 28/2003, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa di rimborso all’effettivo soddisfo;
nonchè contro
il Comune di Putignano, in persona del Sindaco in carica,
per la condanna al rimborso della somma di € 1.153,40, pagata dall’istante al Comune di Putignano a titolo di quota comunale dell’oblazione per la definizione dell’illecito edilizio, ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, e della legge regionale n. 28/2003, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa di rimborso all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate- Ufficio locale di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi d’Ambrosio, su delega dell’ avv. Giuseppe Polignano, e avv. dello Stato Francescomassimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. In data 30 gennaio 2004 il signor Marchitelli presentava istanza di condono ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 324, in relazione ad un immobile in agro di Putignano, strada comunale Pozzo Serralto n. 23. Versava l’oblazione (in quattro rate di € 2.175,00; € 2.537,50; € 2.537,50 e € 4.284,00 a saldo) anche per la parte spettante alle casse comunali (€ 725,00 e € 428,40). A seguito di sopralluogo della Polizia municipale, effettuato il giorno 11 ottobre 2003, gli veniva ordinato tra l’altro la demolizione delle opere abusive, con sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, 26 aprile 2007 n. 60.
L’interessato, dopo aver dato esecuzione alla sentenza ex articolo 444 del codice di procedura penale (divenuta irrevocabile il 25 maggio 2007) tramite demolizione, richiedeva con raccomandata 19-22 settembre 2007, indirizzata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e all’Ufficio locale dell’Agenzia in Gioia del Colle, la restituzione della complessiva somma di € 11.534,00 versata a titolo di oblazione.
Con la nota 19 settembre 2007 prot. 2007/54771, la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate indicava l’Ufficio locale di Gioia del Colle come competente (in base alla residenza del richiedente) al disbrigo della pratica.
Con la nota 30 novembre 2007 prot. 76.024 tale Ufficio però comunicava la “sospensione totale temporanea dell’erogazione del rimborso” e “la provvisoria archiviazione dell’istanza in oggetto”, ritenendo inapplicabile al più recente condono edilizio il decreto interministeriale 7 marzo 1997.
L’interessato presentava analoga domanda di rimborso (della somma di € 1.153,40) anche all’Amministrazione municipale, in data 18 settembre 2007, successivamente accolta (come da comunicazione dell’Ente depositata il 28 aprile 2008).
Con il ricorso in esame, il signor Marchitelli impugna gli atti dell’Agenzia delle entrate, chiedendo altresì la condanna al rimborso.
L’Ufficio di Gioia del Colle si è formalmente costituito in giudizio.
All’udienza del 4 ottobre 2012 la causa è stata riservata per la decisione.
B.1. Il Collegio ritiene innanzitutto di poter conoscere la controversia.
Secondo l’articolo 35, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (che regola anche il più recente condono, ove non diversamente previsto), “Ogni controversia relativa all’oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
L’inequivocità della disposizione (la cui formulazione è sicuramente più ampia di quella della legge Bucalossi cui viene spesso accostata, anche per la presenza del rinvio espresso, che però si riferisce specificamente al regime delle prove) porta ad escludere la possibilità di forzare il dato testuale per ridurre in via interpretativa la portata della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ivi prevista.
àˆ vero che le Sezioni unite della Cassazione (15 dicembre 2008 n. 29291), facendo leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, si sono espresse nel senso di distinguere tra le ipotesi concernenti “il diritto dell’interessato a giovarsi dell’oblazione e ad ottenere il rimborso delle somme di cui risulta creditore a seguito della determinazione definitiva dell’importo di essa da parte del sindaco” (di spettanza del giudice amministrativo) e quelle riguardanti le “somme versate, nel caso in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di concessione o di autorizzazione che costituiva la causa dell’oblazione” (d’assegnare al giudice ordinario).
Il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, operato dalle Sezioni unite, è però inconferente.
La questione affrontata dal Giudice delle leggi verteva sulla devoluzione di un blocco di materie, ovvero di «tutte le controversie in materia di pubblici servizi», per il quale la Corte ha ritenuto necessario delimitare tale ambito attraverso il criterio della natura delle situazioni soggettive coinvolte.
Nella fattispecie in esame invece la norma riguarda una materia assai particolare e ristretta (l’oblazione); in questo caso, l’eventuale restituzione delle somme versate si presenta come una delle possibili conseguenze dell’esercizio del pubblico potere in materia urbanistica, volto al controllo del territorio anche attraverso particolari misure di sanatoria degli abusi.
In tale contesto, l’eventuale ritaglio di una sub-porzione di controversie – sempre nella (in sè ristretta e perfettamente definita) materia dell’oblazione – che coinvolga diritti soggettivi (secondo la sentenza della Cassazione da reputare attribuita alla giurisdizione ordinaria) toglierebbe significato e utilità alla previsione di giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 35, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, frustandone ogni finalità di semplificazione, precostituzione del giudice e concentrazione della tutela.
Al proposito non è inutile ricordare come la stessa Cassazione abbia sottolineato la centralità del principio (strumentale) di concentrazione delle diverse tutele, risultante dal combinato disposto dell’articolo 111 e 24 della Costituzione. Infatti ha osservato che “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (Cassazione civile, Sez. un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cui sono seguite Sez. un., 24 giugno 2009 n. 14805; ord. 10 febbraio 2010, n. 2906). In definitiva, come rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007 n. 77, con riferimento al quadro del riparto di giurisdizione, “l’intero sistema giurisdizionale ha la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi”, così che la pluralità dei giudici (ordinari e speciali) “non può risolversi in una minore effettività , o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale”.
Sotto altro punto di vista occorre ricordare che la stessa pronuncia della Corte costituzionale del 2004, con riguardo alla formulazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, ha ritenuto incostituzionale solo quella parte dell’articolo in cui, “comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere”. Tale ipotesi di mero fatto è però del tutto estranea alla fattispecie.
Il caso in esame ricade invece nell’ambito applicativo (anche) della sopravvenuta previsione di cui all’articolo 133, comma primo, del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), per il quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo¦: f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Tale generale disposizione in definitiva conferma la giurisdizione di questo Giudice, fugando ogni dubbio al riguardo.
B.2. Nel merito le censure sono fondate.
Il ricorrente ha ampiamente dimostrato la competenza dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il richiamo della relativa normativa di settore. Infatti le competenze in origine attribuite all’Intendenza di Finanza (exarticolo 1 del D.M. 13 aprile 1988) sono nel tempo passate agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze (articolo 41, terzo comma, lett. n), del d.p.r. n. 287/1992) – e precisamente alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate (D.M. 7 marzo 1997) – e infine sono confluite nell’Agenzia delle Entrate (articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300) e, per essa, assegnate agli uffici locali (a norma dell’articolo 7 del regolamento di amministrazione, approvato con delibera del comitato direttivo dell’Agenzia delle Entrate 30 novembre 2000 n. 4).
Nella nota gravata l’Ufficio locale di Gioia del Colle oppone che “Il Decreto Interministeriale del 7/3/1997¦ ha stabilito che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono competenti per i rimborsi degli importi versati come oblazioni per i condoni edilizi previsti dalla legge n. 47/85 e dalla legge n. 724/94.
Al contrario, la legge non ha previsto alcuna attribuzione specifica gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per i rimborsi delle oblazioni per il condono edilizio di cui all’articolo 32 del DL 269/03.
Allo stato attuale si può affermare che non è estensibile al nuovo condono edilizio la normativa applicabile ai vecchi condoni edilizi”.
Tale motivazione, anche a non voler accentuare una certa tautologia, derivante dal fatto che ovviamente un decreto interministeriale del 1997 non può contenere alcun riferimento ad una disciplina successiva, non regge alla considerazione che i più recenti condoni rinviano, per quanto non espressamente previsto, all’originaria legge n. 47/1985, come risulta d’altronde espressamente dalla norma di chiusura di cui all’articolo 32, comma ventottesimo, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (“Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47”).
D’altra parte il comportamento ingiustificatamente soprassessorio e dilatorio dell’Amministrazione resistente tutta confligge con i principi in tema di procedimento amministrativo (e soprattutto con il “non aggravamento” exarticolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonchè specificamente con l’articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (mai nè esplicitamente nè implicitamente abrogato), secondo il quale “Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente”.
B.3. Il ricorrente ha peraltro domandato l’accertamento del suo diritto alla restituzione, per il quale sono stati raccolti in giudizio pertinenti e congrui elementi di prova (ricevute di versamento per gli importi sopra indicati e per l’apposita causale; sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, 26 aprile 2007 n. 60; delibera dirigenziale 17 aprile 2008 n. 32, con la quale il Comune di Putignano, avendo attestato, anche a seguito di sopralluogo della Polizia municipale, che il ricorrente ha dato esecuzione alla sentenza penale tramite demolizione, ha disposto il rimborso della propria quota) riguardanti sia l’originario versamento dell’oblazione sia il venir meno dei presupposti per provvedere sul condono.
Di conseguenza, l’azione deve ritenersi fondata anche nella parte richiedente l’accertamento e la condanna dell’Agenzia alla restituzione della somma di € 11.534,00 (oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa di rimborso all’effettivo soddisfo).
B.4. Per quanto riguarda la domanda di restituzione della somma di € 1.153,40 da parte del Comune di Putignano, è evidente da quanto premesso il venir meno dell’interesse alla decisione.
B.5. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della costituita Agenzia delle Entrate, come da liquidazione in dispositivo che tiene conto dei criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140; dato lo svolgersi della vicenda, per il resto risulta giustificata la compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione municipale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l’effetto,
– annulla la nota dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gioia del Colle – 30 novembre 2007 prot. 76.024;
– condanna l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gioia del Colle – al rimborso della somma di € 11.534,00, pagata dall’istante a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio, con interessi legali dalla data della domanda amministrativa di rimborso all’effettivo soddisfo;
in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse nei confrontidel Comune di Putignano.
Condanna l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gioia del Colle – al pagamento delle spese di giudizio in favore del signor Francesco Marchitelli nella misura di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)