1. Giurisdizione – Giudice amministrativo – Giurisdizione esclusiva – Inosservanza del termine di conclusione del procedimento


2. Processo amministrativo – Competenza territoriale – Criterio dell’efficacia dell’atto impugnato  – Fattispecie


3. Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 133, co. 11 lett. a) n. 1, c.p.a. appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda concernente il risarcimento del danno derivante dalla inosservanza del termine di conclusione del procedimento relativo alla concessione di contributi pubblici.


2. Nel caso di concessione di contributi pubblici disposta in violazione del termine di conclusione del relativo procedimento, il ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguenziale appartiene alla competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione risiede la persona fisica che ha richiesto il contributo e non già  del TAR nella cui circoscrizione ha sede l’ente concedente, atteso che in detta ipotesi il comportamento dell’amministrazione è destinato a produrre effetti con esclusivo riferimento alla persona del richiedente, sicchè deve farsi applicazione del criterio di cui art. 13 c.p.a., primo comma, secondo periodo, c.p.a. che deroga alla regola  generale fissata nella prima parte (secondo cui la competenza appartiene al Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’autorità  emanante il provvedimento) ogniqualvolta l’atto, il provvedimento o il comportamento abbiano effetti diretti limitati all’ambito territoriale di una Regione.


3. Deve essere condannato al risarcimento del danno per tardivo esercizio del potere l’ente che abbia provveduto a disporre l’erogazione di contributi pubblici oltre il termine di conclusione del procedimento, nel caso in cui siffatto ritardo abbia costretto il richiedente ad avviare l’intervento oggetto del finanziamento prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e quindi ad incorrere nella sanzione della revoca del contributo successivamente attribuito (nella specie, il risarcimento del danno è stato commisurato all’entità  del contributo oggetto di revoca).
* * * 
Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 10 giugno 204, n. 2964 – 2014; ric. n. 30 – 2013.
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N. 01766/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2010, proposto da: 
Teresa Angelastri, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Angelastri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele II n.30; 

contro
Puglia Sviluppo s.p.a., già  Sviluppo Italia s.p.a., in persona del legale rappresante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcella Palmini, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Laura Giannelli in Bari, alla via Dante n.317; Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via D.Nicolai n.21; 

per la declaratoria
A) del diritto della ricorrente ad accertare e dichiarare l’illegittimità  e l’illiceità  degli atti e del complessivo comportamento omissivo e commissivo della Sviluppo Italia SpA con riferimento al ritardo con cui è pervenuta ad ammettere la ricorrente stessa alle agevolazioni richieste (ovvero a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine normativamente previsto ex art. 5 d.lgs. 31.03.1998 n. 123 e art. D.M. n. 295/2001) e con riferimento alla conseguente mancata autorizzazione (di cui alla nota del 03.04.08 -prot. n. 2499/BA) alla “variazione degli investimenti” pure richiesta dall’istante;
B) l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità  e del derivante obbligo della Sviluppo Italia SpA di risarcire i danni patiti dall’attrice a causa dei predetti atti e del comportamento della medesima società  nonchè l’accertamento, quantificazione e liquidazione dei danni predetti e la condanna di Sviluppo Italia SpA a versare alla ricorrente il relativo ammontare nella misura complessiva di € 15.620,58, a titolo di danni patrimoniali (pari ad € 5.306,01 per contributo agevolazioni in conto capitale a fondo perduto non ottenute, € 5.164,57 quale importo massimo del contributo in conto gestione rispetto alla somma di € 6.722,42 effettivamente sostenuta per spese di sub locazione studio e gestione attività  relative al primo anno anticipate personalmente ed € 150,00 per competenze professionali sborsate per l’intervento del Dott. Fabio Lamesta, quale tecnico incaricato della redazione e della presentazione della presupposta istanza di ammissione alle precitate agevolazioni) e non (pari ad € 5.000,00 per i disagi sofferti per la riduzione degli investimenti previsti, il ricorso a finanziamenti non agevolati ed al prestito di somme di denaro da parte di familiari ed altro) subite a causa dell’altrui inadempimento e/o di tutte quelle somme che risulteranno in corso di causa e/o che dovessero essere ritenute eque e/o di giustizia dal medesimo giudicante e/o determinare i criteri di quantificazione del risarcimento; con integrazione di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla data di insorgenza dei danni di cui sopra sino a dì del completo soddisfo, nonchè stabilire il termine, ex art. 7 L. 205/2000, entro il quale la società  convenuta debba, nel rispetto di predeterminati criteri, presentare alla ricorrente una proposta di pagamento;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Puglia Sviluppo Spa, già  Sviluppo Italia Spa e di Invitalia-Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Palma Rosa Mucciarone, su delega dell’avv. T. Angelastri, avv. Anna De Pace, su delega dell’avv. M. Palmini e avv. Mario G. Gugliemi, su delega dell’avv. P. Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe l’avv. Angelastri propone -in proprio- azione di risarcimento dei danni che assume derivati dal ritardo con cui le Amministrazioni intimate hanno provveduto alla liquidazione del contributo in conto capitale previsto dal d.lgs. n.185/2000, tit.II, misura lavoro autonomo. Danni patrimoniali e non, coincidenti i primi con le spese sostenute per la presentazione della relativa domanda e con l’importo del predetto contributo, successivamente revocato per avere l’interessata dato avvio ai lavori oggetto di finanziamento prima dell’adozione della delibera di definitiva ammissione; i secondi (quantificati in €5000,00) a titolo di ristoro dei disagi sofferti.
Con provvedimento di questa Sezione n. 366/2012 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (d’ora in poi Invitalia). L’atto introduttivo del giudizio era stato infatti notificato soltanto alla Puglia Sviluppo Spa, mera incaricata dell’istruttoria delle domande in questione.
L’interessata vi ha prontamente provveduto con atto notificato in data 9.3.2012 e depositato il successivo 16 marzo.
All’udienza del 14 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di difetto di giurisdizione e, a seguire, di difetto di competenza territoriale di questo Tar in dipendenza dell’asserito difetto di legittimazione passiva della Puglia Sviluppo Spa, da quest’ultima formulate nel controricorso.
Il difetto di giurisdizione è stato opposto anche dalla Invitalia in sede di costituzione in giudizio.
Entrambe le eccezioni appaiono tuttavia infondate.
2.1.- Quanto alla giurisdizione, deve osservarsi che trattasi di giudizio di risarcimento del danno da ritardo, la cui cognizione è rimessa per espressa previsione di legge al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. art.133, primo comma, lett.a), n.1), c.p.a.).
2.2.- Quanto alla competenza territoriale, va invece rimarcato che l’art.13 c.p.a., primo comma, secondo periodo, dello stesso codice del processo amministrativo, stabilisce una deroga alla regola -fissata nella prima parte- secondo cui la competenza appartiene al Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’autorità  emanante il provvedimento ogniqualvolta l’atto, il provvedimento o il comportamento abbiano effetti diretti limitati all’ambito territoriale di una Regione; nel qual caso la competenza si incardina in capo al Tribunale della relativa circoscrizione territoriale.
Nel caso di specie è evidente che il comportamento causativo di danno oggetto del presente giudizio, sebbene riconducibile a soggetto -la Invitalia- avente sede in Roma, è destinato a produrre effetti limitatamente alla sfera giuridica della ricorrente.
3.- Deve invece essere accolta la richiesta di estromissione dal presente giudizio formulata da Puglia Sviluppo Spa poichè -alla luce della normativa di riferimento (art.23 d.lgs. n.185/2000 e artt.4 e 5 D.M. 28.5.2001 n.295) e del contratto che ne regola i rapporti con la Invitalia, esibito in giudizio- non può dubitarsi che il soggetto in questione sia affidatario in via esclusiva della fase istruttoria e che il provvedimento definitivo, nella cui adozione si è registrato il ritardo, fosse di competenza della Invitalia stessa.
4.- Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ noto che per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, il risarcimento del danno da ritardo è condizionato alla sussistenza di tre specifici presupposti: fattore tempo individuato dall’art.art.2 bis della legge n.241/90 come bene della vita, ingiustizia del danno da valutarsi secondo le coordinate del danno aquiliano di cui all’art.2043 c.c. e spettanza del bene.
Nel caso di specie la delibera di ammissione al contributo è stata adottata trascorso un anno dalla domanda a fronte di un quadro normativo di riferimento che al più rinvia al ristretto termine generale di conclusione dei procedimenti di cui alla legge n.241/90, ove non si ritenga applicabile alla fattispecie in esame l’art.5, comma 5, d.lgs. n.123/98 (che contempla un termine di sei mesi per la conclusione delle attività  istruttorie e per la decisione finale con generale riferimento agli interventi di sostegno pubblico alle imprese). Non viene in soccorso la norma opposta da Invitalia (l’art.3 del D.M. 28.5.2001 n.295), che più specificamente contiene il regolamento recante i criteri e le modalità  di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego, giacchè non reca alcuna previsione di termini per la conclusione dei procedimenti.
Nè può essere posta in discussione la spettanza del bene, avendo la stessa Amministrazione intimata ammesso la ricorrente al contributo, sia pure tardivamente (giusta nota prot. n.46442 SPO-DEL in data 26.11.2007), salvo poi a disporne la revoca per essere stato l’intervento avviato -e alcune delle relative spese contratte- prima della deliberazione di definitiva ammissione alle agevolazioni.
Veniamo infine al danno ingiusto. E’ stato di recente ribadito dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato che il danno ingiusto ex art.2043 c.c. consiste nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva; che più precisamente deve trattarsi di un danno che presupponga la titolarità  di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela e che inerisca al contenuto stesso della posizione sostanziale; che deve essere infine ricollegabile, con nesso di causalità  immediato e diretto, al provvedimento impugnato e, nel caso in cui la posizione di interesse legittimo appartenga allaspecies del cd. interesse pretensivo, deve concernere -per quel che qui rileva- la ritardata emanazione di un provvedimento amministrativo richiesto (cfr. sentenza della quarta Sezione n.2974 del 22.5.2012).
Nel caso di specie il danno subito dall’avv. Angelastri si correla ad un interesse ritenuto apprezzabile dall’ordinamento (non solo quello alla tempestiva emissione del provvedimento amministrativo) ed è l’effetto diretto del ritardo con cui l’Amministrazione ha emesso il provvedimento richiesto in relazione ad un bene della vita che -si ribadisce- è risultato spettare alla istante; ritardo che ha indotto l’interessata ad anticipare la realizzazione dell’intervento per l’impossibilità  di procrastinare ulteriormente l’avvio dell’attività  professionale cui la richiesta di contributo si riferiva.
5.-Il gravame deve, pertanto, essere parzialmente accolto e per l’effetto riconosciuta alla ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari all’importo delle spese sostenute per l’avvio della propria attività  nei limiti del contributo che le era stato originariamente concesso (€5.306,01 quale contributo in conto capitale a fondo perduto e € 5.164,57 quale contributo in conto gestione, pure a fondo perduto), oltre rivalutazione fino alla data della presente decisione e interessi fino al soddisfo.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta dei danni non patrimoniali poichè non supportata da prova sufficiente.
Infine il Collegio, rilevato che la ricorrente risulta provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio in virtù di provvedimento n.247/2009 dell’apposita Commissione istituita presso questo Tar, esaminati gli atti l’ammette in via definitiva condividendo le motivazione addotte e, vista in particolare l’istanza dalla stessa prodotta in data 17.11.2011, dispone la liquidazione in suo favore, nella qualità  di difensore, nei sensi indicati in motivazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, condanna la Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma pari all’importo delle spese sostenute per l’avvio della propria attività  nei limiti del contributo che era stato originariamente concesso, quantificato in complessivi €10.470,58 (diecimilaquattrocentosettanta/58), oltre rivalutazione fino alla data della presente decisione e interessi fino al soddisfo. Ammette definitivamente la ricorrente al gratuito patrocinio e dispone la liquidazione in suo favore, nella qualità  di difensore, della complessiva somma di € di €1.500,00 (millecinquecento/00) per spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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