Contratti pubblici – Procedure di affidamento – Affidamento diretto ex art. 125 D.Lgs 163/2006 – Con rotazione degli affidatari – Legittimità 

Nei limiti della delibazione della fase cautelare, pare prima facie legittima la scelta della stazione appaltante di seguire una procedura semplificata di affidamento diretto prevista dagli artt. 125 D.Lgs n. 163/2006 e 5 del regolamento regionale n. 25/2011, per l’affidamento della “due diligence” dello stato economico, finanziario, gestionale e patrimoniale della società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, ben potendo l’Amministrazione resistente rivolgersi a tre operatori economici nel rispetto di un principio di rotazione (nel caso di specie è emersa dagli atti di causa la precedente aggiudicazione in favore della ricorrente di altre gare indette dalla stessa Amministrazione).


Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 30 ottobre 2012 n. 4312 – 2012 decreto 15 ottobre n. 4104 – 2012; ric. n. 7248 – 2012

N. 00768/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01309/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2012, proposto da Ria Grant Thornton s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo R. Schiano e Lucio Riccardi, con domicilio eletto presso l’avv. Lucio Riccardi in Bari, piazza Umberto, 32;

nei confronti di
Deloitte & Touche s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Russi e Alessandro Russi, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– degli esiti della procedura di cottimo fiduciario indetta dalla Regione Puglia, finalizzata all’individuazione di una società  di revisione per la “due diligence” dello stato economico, finanziario, gestionale e patrimoniale della società  Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e segnatamente:
– della determinazione n. 28 del 7.8.2012 a firma del Dirigente Area Finanza e Controlli – Servizio Controlli, di affidamento del servizio in parola alla società  Deloitte e Touche s.p.a.;
– del contratto conseguente al prefato affidamento, ove stipulato;
– della mancata presa in considerazione dell’offerta della ricorrente per l’affidamento del servizio in parola, tanto che sia sfociato in un eventuale provvedimento (mai comunicato), quanto che sia avvenuta per facta concludentia;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, specificamente indicato in ricorso, tra cui la deliberazione di Giunta Regionale n. 1509/2012 e la lettera di invito prot. n. 0001343 del 27.7.2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Deloitte & Touche s.p.a. e di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Marina Altamura, Nicola Vittorio Riccardi, su delega dell’avv. Lucio Riccardi, Antonio Farachi, su delega degli avv.ti Alessandro e Vittorio Russi;
 

Rilevato che nella lettera di invito il prezzo posto a base di gara (€ 33.057,00) è stato epurato degli oneri fiscali (IVA esclusa); che la somma di € 40.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1509/2012 è omnicomprensiva di oneri fiscali; che, pertanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere alcuna discrasia tra la DGR citata e la lettera d’invito;
Considerato, altresì, che appare legittima la scelta della stazione appaltante di seguire una procedura semplificata di affidamento diretto prevista dagli artt. 125 dlgs n. 163/2006 e 5 del regolamento regionale n. 25/2011, ben potendo l’Amministrazione resistente rivolgersi a tre operatori economici nel rispetto di un principio di rotazione (nel caso di specie è emersa dagli atti di causa la precedente aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente di altre gare indette dalla stessa Amministrazione);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)