1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzione abusiva su area demaniale – Demolizione – Obbligo a carico del privato


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Mancata contestazione presupposti ordinanza di demolizione – Fumus boni juris – Non sussiste

1. Qualora l’abuso edilizio venga effettuato su area pubblica comunale posta all’interno del centro storico e sottoposta a piano di recupero, le opere illegittimamente realizzate devono essere rimosse a cura e spese dell’autore dell’illecito.


2. In mancanza di contestazione in merito alle risultanze amministrative sulla natura abusiva dei lavori e sulla natura pubblica dell’area occupata, deve respingersi l’istanza di sospensiva dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, per mancanza di fumus boni juris.

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vedi TAR, ric. n. 1248 – 2012

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N. 00759/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01248/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2012, proposto da:

Pietro Conca, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano La Porta, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Comune di Poggiorsini, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia, n. 78/C; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi (dpr nr. 380/2001 e s.m.i.) n. 10 prot. 1846 del 21 giugno 2012, notificata in pari data, con cui è stato intimato al ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le previsioni del piano di recupero del nucleo storico, tav. 14 ” vigente, e degli estratti catastali, provvedendo a proprie cure e spese entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del provvedimento;
b) di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi compresi i presupposti rapporto di sopralluogo dell’8 marzo
2012 e ulteriori accertamenti tecnici effettuati dal responsabile del settore III – del Comune di Poggiorsini, geom. vincenzo delvecchio e del consulente urbanistico del comune di Poggiorsini ing. Dipalo Pietro, nonchè la relazione tecnica del responsabile del procedimento datata 23 maggio 2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiorsini;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Massimiliano La Porta e Natalia Pinto;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che parte ricorrente oltre ad ammettere sostanzialmente la realizzazione dell’abuso, non ha contestato che l’abuso stesso è stato effettuato su area pubblica comunale, come rappresentato nel provvedimento impugnato;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il sig. Pietro Conca al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Poggiorsini.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)