Giurisdizione – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Fatto imputabile al beneficiario – Rideterminazione in peius – Giurisdizione del G.A.  – Non sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di revoca di contributi erogati, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero di rideterminazione in peius del contributo stesso, a prescindere se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti pubblici vanta, nei confronti dell’autorità  concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità , quale ad es., la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già  riscossi o da riscuotere).

N. 01736/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2012, proposto da: 
De Bellis S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele De Gennaro, con domicilio eletto presso Lorenzo Melchiorre in Bari, via Celentano, n. 27; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Murgia Sviluppo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Eleonora Daniela Lupis Roges, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A; 

per l’annullamento
– della nota del ministero dello sviluppo economico – dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – direzione generale per l’incentivazione delle attività  imprenditoriali – divisione ix, prot. n. 18207 del 28.05.2012 (ricevuta in data 20.06.2012), con la quale è stata comunicata alla società  ricorrente l’approvazione definitiva dell’iniziativa imprenditoriale, la determinazione del contributo definitivo e con cui si è intimato a “de bellis srl” di restituire l’importo già  erogato di E. 189.205,93, oltre interessi;
– del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 662/96 del 02.05.2012 a firma di murgia sviluppo s.p.a., anch’esso comunicato in data 20.06.2012, in uno alla sopra menzionata nota ministeriale;
– della sottostante nota prot. n. 2015/2011 del 19.12.2011 di murgia sviluppo s.p.a.;
– della sottostante nota prot. n. 200/2012 del 01.02.2012 di murgia sviluppo s.p.a.;
– della sottostante nota prot. n. 839/2012 del 27.03.2012 di murgia sviluppo s.p.a.;
– di ogni atto connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento
del diritto di “de bellis srl” a percepire il contributo relativo al progetto sm 027 del patto territoriale sistema murgiano nella misura indicata nella relazione istruttoria del banco di napoli del 20.11.1998, ovvero in quella indicata nella successiva relazione istruttoria del 29.06.2009.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Murgia Sviluppo S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Daniele De Gennaro e avv. Eleonora Daniela Lupis Roges;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, impugna il provvedimento di concessione definitiva (e gli atti ad esso presupposti) delle agevolazioni meglio indicate in epigrafe, che ha ridotto il quantum riconosciuto in fase provvisoria.
All’udienza cautelare del 27.09.2012 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile decisione con sentenza in forma semplificata a seguito del rilievo di ufficio della questione di giurisdizione, sottoposta alle parti come da verbale di udienza.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover aderire al recente arresto del giudice della giurisdizione (Cass. civ. SS.UU. 10 luglio 2006, n. 15618), fatto proprio anche dal giudice amministrativo di secondo grado (Cons. Stato, VI Sez., 22 marzo 2007, n. 1375; 5 novembre 2007, n. 5700; 5 dicembre 2007, n. 6195) che, nella ipotesi di revoca di contributi erogati, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero di rideterminazione in peius del contributo stesso, riconosce in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti erano stati concessi in via provvisoria o definitiva.
Tale ultimo orientamento conferma il principio secondo cui il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità  concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità , quale ad es., la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già  riscossi o da riscuotere) (Cass. Civ. SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004, n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004, n. 7384).
Peraltro, nella succitata decisione n. 15618 del 2006, il giudice della giurisdizione ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore distinguo giurisprudenziale (tra le tante decisioni intervenute sul punto: TAR Lazio, Sez. III ter, 11 gennaio 2006, n. 224) tra il caso in cui il contributo revocato sia stato erogato in via provvisoria – ipotesi questa in cui si riconosceva in capo al destinatario un interesse legittimo alla sua conservazione e, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo a risolvere la relativa controversia – e quello in cui il contributo sia stato corrisposto in via definitiva, nel qual caso il beneficiario era ritenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Secondo la succitata decisione n. 15618 del 2006, infatti, anche la mera erogazione provvisoria del contributo ex art. 6, comma 7, D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 (che regola la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività  produttive nelle aree depresse del Paese, previste dalla legge n. 488 del 1992) effettuata all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità , dall’Amministrazione erogante, sussistendo già , per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorchè possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto alle spese non ammissibili.
Conclusivamente, in tema di contributi non è vero che, quando la definitiva liquidazione della provvidenza è subordinata a un controllo, successivo alla sua totale o parziale erogazione, avendosi la concessione del beneficio in via provvisoria, sotto condizione della sussistenza dei requisiti di legge e dell’esito favorevole dell’attività  istruttoria, la situazione soggettiva del beneficiario sia soltanto di interesse legittimo; infatti, quando i requisiti per accedere a un finanziamento siano stabiliti dalla legge e alla p.a. sia demandato solo il controllo della loro sussistenza, senza che essa apprezzare discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo, ovvero quando la controversia riguardi la fase esecutiva del provvedimento discrezionale attributivo della contestata utilità , e non sia stato esercitato un potere di autotutela, la posizione dell’interessato è di diritto soggettivo perfetto con conseguente giurisdizione ordinaria. (T.A.R. Roma Lazio, sez. III, n. 3684/2008; T.A.R. Liguria , sez. II, n. 1955/2008; T.A.R. Roma Lazio, sez. III, n. 457/2010).
Nè si ritiene di aderire all’orientamento esposto in fase di discussione dalla difesa, secondo cui sussisterebbe la giurisdizione esclusiva, in quanto si è in presenza di un patto territoriale che attrarrebbe la controversia nella giurisdizione esclusiva in materia di accordi ex art. 11 l. 241/90.
Infatti la giurisdizione esclusiva invocata non si estende alla fase concessoria dei contributi (esecutiva delle previsioni di principio del patto) che esula dall’attività  di amministrazione “negoziata”, ma si arresta alle controversie inerenti il patto territoriale.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito che declina in favore del Giudice ordinario.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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